Cassazione Penale, Ordinanza n. 21020/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.I.P. del Tribunale, a pena detentiva e pecuniaria, per fatti commessi il 26 ottobre 2023. La contestazione riguardava, in capo A, un reato in materia di stupefacenti e, in capo B, un reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale. L'unico motivo di ricorso denunciava, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, l'erroneità del giudizio di sussistenza della recidiva, sostenendo che la valutazione dei precedenti fosse viziata e non adeguatamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, rilevando che i giudici di merito avevano motivato in modo razionale il giudizio di recidiva richiamando dieci precedenti condanne riportate dall'imputato tra il 2009 e il 2023, soprattutto per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonché la commissione di condotte della stessa indole fino a pochi mesi prima dei fatti di causa. Ha quindi valorizzato la non occasionalità delle condotte e la propensione a delinquere desunta dal curriculum criminale dell'imputato, affermando che le critiche difensive si risolvevano in una diversa lettura del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice richiamata per il capo A, in materia di stupefacenti; il testo non consente di specificare oltre la concreta qualificazione giuridica del fatto contestato.
art. 80, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990
richiamo alla circostanza aggravante contestata nel capo A, riferita al reato in materia di stupefacenti.
art. 391-ter c.p.
norma incriminatrice richiamata per il capo B; dal testo non emerge la specifica condotta tipica, oltre il dato normativo.
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 125 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma la Corte richiama il tema della motivazione della sentenza impugnata; tuttavia dal testo disponibile non è necessario indicarlo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il giudizio sulla recidiva è censurabile solo ove la motivazione sia illogica, mancante o giuridicamente errata; non è invece consentito contrapporre alla motivazione della sentenza impugnata una diversa valutazione di merito.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere legittimamente valorizzata quando il giudice di merito dia conto di precedenti numerosi e ravvicinati, soprattutto se omogenei o della stessa indole rispetto al fatto oggetto di giudizio, poiché tali elementi possono esprimere una qualificata propensione a delinquere.
- La non occasionalità delle condotte e la prossimità temporale di precedenti illeciti rispetto al fatto contestato costituiscono elementi idonei a sorreggere il giudizio di attualità della pericolosità/reiterazione ai fini della recidiva, se logicamente motivati.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una critica meramente rivalutativa del merito, senza confrontarsi con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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