Sentenza del 25/05/2018 n. 6340 - Comm. Trib. Prov. Catania
Cancellazione della società dal registro delle imprese - Carenza di legittimazione processuale del liquidatore - Inammissibilità del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che, essendo l’estinzione anteriore sia all’avviso di accertamento sia all’inizio del processo, non fosse possibile proseguire l’azione né esaminare nel merito la validità o la sorte dell’atto impositivo, emesso nei confronti di un soggetto già estinto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società era stata cancellata dal registro delle imprese ed era quindi già estinta prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado. Di conseguenza, la società non disponeva più di capacità processuale e l’ex liquidatore non aveva più la legittimazione a rappresentarla in giudizio. Il ricorso risultava pertanto proposto da un soggetto ormai inesistente.
Norme richiamate
Art. 2495 del codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua estinzione. Da tale momento viene meno la capacità processuale della società e l’ex liquidatore non può più rappresentarla validamente nei giudizi, compresi quelli tributari.
Massime di principio
- Prima di notificare un atto impositivo o instaurare un giudizio, occorre verificare se la società destinataria risulti ancora iscritta nel registro delle imprese.
- Se la società era già cancellata ed estinta prima dell’avviso di accertamento e del ricorso, l’azione proposta in suo nome è normalmente inammissibile per difetto di capacità processuale e di legittimazione dell’ex liquidatore.
- La cancellazione anteriore all’instaurazione del giudizio impedisce, di regola, di esaminare il merito dell’atto tributario, perché il processo non può essere validamente proseguito da o contro un soggetto già estinto.
- La posizione dei soci o degli ex liquidatori può richiedere valutazioni autonome e non coincide automaticamente con quella della società estinta; l’Amministrazione deve agire nei confronti dei soggetti eventualmente responsabili secondo le regole applicabili.
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