Sentenza del 07/03/2018 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento - Cancellazione dal registro delle imprese - Art. 28 d.Lgs.175/2014 - Norma di natura sostanziale - Norma non retroattiva - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità dell'art. 28, comma 4, del d.Lgs. n. 175/2014. La norma prevede che, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione relativi a tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società produca effetti soltanto dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Il ricorrente ha sostenuto che tale disciplina, incidendo sostanzialmente sulla capacità della società cancellata, non potesse applicarsi retroattivamente a cancellazioni avvenute prima dell'entrata in vigore del decreto.
La decisione
La tesi del ricorrente è stata accolta. La disposizione è stata qualificata come norma di natura sostanziale, poiché incide sulla capacità della società cancellata e sulla validità degli atti tributari. In assenza di un'espressa previsione di retroattività, essa può applicarsi soltanto alle società che abbiano richiesto la cancellazione dal registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del d.Lgs. n. 175/2014. Per le cancellazioni anteriori, non è quindi possibile utilizzare retroattivamente il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, d.Lgs. n. 175/2014
Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.
La disposizione ha natura sostanziale perché incide sulla capacità della società cancellata e sugli effetti dell'estinzione nei rapporti tributari. Non essendo prevista la retroattività, si applica solo alle società cancellate dopo la sua entrata in vigore.
Massime di principio
- Una norma che incide sulla capacità giuridica, sull'estinzione di un soggetto o sulla validità degli atti ha normalmente natura sostanziale e non può essere applicata retroattivamente in assenza di un'espressa previsione.
- Per stabilire se una disciplina sul differimento degli effetti della cancellazione societaria sia applicabile, occorre verificare la data della richiesta di cancellazione rispetto alla data di entrata in vigore della norma.
- Il differimento quinquennale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.Lgs. n. 175/2014 opera solo per le società cancellate successivamente all'entrata in vigore della disposizione.
- Gli atti tributari rivolti a una società cancellata prima dell'entrata in vigore della norma non possono essere salvati mediante l'applicazione retroattiva del differimento degli effetti estintivi.
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