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Sentenza

Sentenza del 13/12/2019 n. 32858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.G. aveva impugnato il fermo amministrativo sostenendo che non fosse stata provata la regolare notificazione delle cartelle di pagamento poste a fondamento del fermo. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, l'agente della riscossione aveva proposto appello. D.G. ha quindi ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, l'inammissibilità dell'appello, l'incertezza del suo oggetto, l'illegittimità della dichiarazione di difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie e l'omessa valutazione dei vizi di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l'appello di Equitalia riguardasse inequivocabilmente sia l'annullamento delle cartelle sia quello del fermo amministrativo e che avesse adeguatamente contestato la motivazione della sentenza di primo grado. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto né prodotto le relate di notifica e non aveva consentito alla Corte di verificare quali notifiche fossero state eseguite tramite messo e quali tramite posta. D.G. è stato condannato a rimborsare a Equitalia Centro S.p.A. le spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario del 15%, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    violazione di legge e nullità della sentenza

    Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal contribuente, relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi processuali della sentenza.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1 quater

    Prevede, in caso di rigetto integrale o inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

    L'obbligo di pagamento aggiuntivo scatta quando l'impugnazione è integralmente rigettata, come nel caso esaminato.

Massime di principio

  • Un appello deve essere interpretato nel suo complesso: se contesta l'annullamento del fermo fondato sulla mancata notifica delle cartelle, può risultare implicitamente diretto anche contro l'annullamento delle cartelle stesse.
  • Chi contesta in cassazione la validità delle notifiche deve indicare con precisione quali atti siano viziati, trascrivere o produrre le relate e specificare il tipo di notificazione utilizzato.
  • La prova della notifica può variare in base alla modalità eseguita: per la notifica tramite messo è normalmente rilevante la relata, mentre per la notifica postale può essere sufficiente l'avviso di ricevimento, secondo le circostanze del caso.
  • Le doglianze generiche sull'omessa valutazione di vizi documentali sono inammissibili se la Corte non è posta nella condizione di esaminare direttamente gli atti necessari.
  • Il rigetto integrale del ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna alle spese e, quando ne ricorrono i presupposti temporali e processuali, il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

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