Cassazione Penale, Sentenza n. 16380/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la confisca della somma di euro 5.785,00 disposta dal GIP in sede di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), denunciando violazione di legge (art. 240-bis c.p.) e deducendo che, in caso di mera detenzione ai fini di spaccio, non è provata la provenienza del denaro dall'attività di cessione, per cui la confisca facoltativa richiede motivazione che dimostri le condizioni previste dall'art. 240-bis (es. sproporzione rispetto al reddito o impossibilità di giustificarne la provenienza).
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato: ha rilevato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 240-bis c.p. in virtù delle modifiche normative (art. 85-bis DPR n. 309/1990 e D.L. n. 123/2023) e ha affermato che, per il reato di (sola) detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è possibile solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240-bis (provenienza non giustificata o valore sproporzionato rispetto al reddito). La motivazione del GIP è risultata carente perché ha etichettato la somma come "provento del reato" senza confrontarsi con le condizioni specifiche di cui all'art. 240-bis; perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di euro 5.785,00 e ha disposto il rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto, in diversa composizione. Le altre statuizioni (pena di 3 anni di reclusione ed euro 14.000 di multa) restano confermate.
Norme richiamate
art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione)
La Corte ha chiarito che, anche per il reato di mera detenzione di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 240-bis (impossibilità di giustificare la provenienza o valore sproporzionato rispetto al reddito).
art. 85-bis DPR 9 ottobre 1990, n. 309
La norma operando un rinvio include la fattispecie della detenzione tra i reati presupposto per l'applicazione dell'art. 240-bis, rendendo applicabile la confisca per sproporzione se sussistono le condizioni previste.
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1, 4 e 5 citati)
Distinzione tra mera detenzione (anche ai fini di spaccio) e cessione: per la sola detenzione non opera la confisca automatica del denaro a meno che non ricorrano le condizioni speciali di cui all'art. 240-bis; le norme che prevedono confisca nei casi di cessione non si applicano automaticamente alla detenzione.
art. 240 c.p. (confisca generale)
La Corte ha rilevato che l'art. 240 c.p. e la disposizione specifica sull'ipotesi di cessione (art. 73, comma 7-bis DPR 309/90) non giustificano la confisca del denaro nel caso di mera detenzione: occorre il collegamento probatorio con il reato di cessione o le condizioni di cui all'art. 240-bis.
D.L. 15 settembre 2023, n. 123 (conv. L. 13 novembre 2023, n. 159)
La modifica normativa ha incluso talune fattispecie tra i reati presupposto della confisca per sproporzione; la Corte ha richiamato che va considerata la legge vigente al momento della sentenza di primo grado per individuare il regime applicabile alla confisca.
Massime di principio
- La confisca del denaro rinvenuto in possesso dell'imputato per il reato di mera detenzione di stupefacenti è ammessa solo se consegnata alla disciplina dell'art. 240-bis c.p.: occorre dimostrare l'impossibilità di giustificare la provenienza o una sproporzione rispetto al reddito.
- Quando è disposta la confisca in sede di patteggiamento, il giudice deve comunque motivare specificamente le ragioni dell'ablazione, in particolare verificando le condizioni previste per la confisca facoltativa; una motivazione generica che dichiari il denaro come "provento" è insufficiente.
- Per l'individuazione del regime applicabile alla confisca si prende in considerazione la normativa vigente al momento in cui è resa la sentenza di primo grado; le modifiche legislative intervenute successivamente al fatto possono incidere sul regime di confisca se applicabili alla sentenza emessa.
- Se la motivazione della confisca è carente rispetto ai requisiti di legge, il rimedio più probabile è l'annullamento limitato alla misura ablativa e il rinvio per nuovo giudizio, salvo che non sussistano condizioni per disporre l'annullamento senza rinvio (es. restituzione) valutate caso per caso.
- In ipotesi di contestazione per detenzione ai fini di spaccio, la distinzione tra 'provento della cessione' e semplice disponibilità di denaro deve essere supportata da elementi probatori concreti (nexus tra somme e attività di spaccio, sproporzione reddituale, movimentazioni sospette).
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