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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/2092

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione del 28 novembre 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

Normativa europea32019R2092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia, ritenendo accertate sovvenzioni compensabili, pregiudizio in forma di minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione. La Commissione conferma due principali schemi di sovvenzione: il sostegno diretto tramite l’OPPF/Biodiesel Subsidy Fund e la fornitura di olio di palma greggio a prezzi inferiori a quelli adeguati mediante restrizioni all’esportazione e fissazione dei prezzi interni. Sono inoltre analizzate e respinte le richieste di esclusione del prodotto, le obiezioni procedurali, le richieste di adeguamento dei calcoli, un’offerta di impegno sui prezzi e la domanda di registrazione retroattiva. Il risultato finale è l’imposizione di aliquote differenziate per singoli gruppi societari e per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Indonesia, nella forma di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, sia puri sia incorporati in miscela, classificati nei codici NC/TARIC indicati all’articolo 1. Si applica agli operatori importatori e ai produttori esportatori indonesiani espressamente individuati nel dispositivo, nonché a tutte le altre società esportatrici non nominate. Restano ferme le ordinarie disposizioni doganali, salvo diversa indicazione; gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono svincolati definitivamente. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 istituisce misure compensative definitive sulle importazioni di biodiesel indonesiano, al termine di un’inchiesta antisovvenzioni aperta il 6 dicembre 2018. La Commissione ritiene accertata l’esistenza di sovvenzioni compensabili, di una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e tale minaccia, nonché dell’assenza di elementi contrari nell’interesse dell’Unione.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il prodotto interessato è il biodiesel, descritto in termini tecnici come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, con i codici NC/TARIC elencati nell’articolo 1. Le misure colpiscono le importazioni originarie dell’Indonesia e si applicano sia a società espressamente nominate sia a tutte le altre società non individualmente individuate.

Procedura e contesto dell’inchiesta

La Commissione richiama la denuncia presentata dall’European Biodiesel Board (EBB), che rappresentava produttori per il 32 % della produzione totale dell’Unione. Dopo la fase provvisoria, con regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 del 14 agosto 2019 erano già stati introdotti dazi provvisori. Nel corso del procedimento la Commissione ha condotto audizioni con il governo indonesiano, l’EBB e i produttori esportatori, ha divulgato i fatti essenziali in due fasi e ha valutato le osservazioni ricevute.

Definizione del prodotto e contestazioni preliminari

Wilmar aveva chiesto di escludere gli esteri metilici frazionati dal prodotto in esame, sostenendo che potessero essere destinati ad usi diversi dal carburante. La Commissione respinge la richiesta, rilevando che tali prodotti sono comunque biodiesel o sue componenti, che sono difficili da distinguere chimicamente in dogana e che possono essere miscelati per ottenere prodotti conformi alla norma EN 14214. Viene altresì respinta la pretesa esenzione per "destinazione particolare": la sospensione dei dazi prevista dal regime doganale non incide sui dazi compensativi.

Prima sovvenzione: sostegno tramite OPPF/Biodiesel Subsidy Fund

La Commissione conferma che l’agenzia di gestione dell’OPPF agisce come ente pubblico e che i fondi da essa gestiti sono risorse pubbliche. Viene respinta la tesi del governo indonesiano secondo cui il fondo sarebbe finanziato privatamente dal prelievo all’esportazione e, quindi, non implicherebbe un contributo finanziario pubblico. La Commissione qualifica i pagamenti come trasferimenti diretti di fondi, non come corrispettivo per un acquisto di biodiesel da parte del governo: il biodiesel viene acquistato dai miscelatori (Pertamina e AKR), mentre l’OPPF integra il prezzo pagato ai produttori.

Vantaggio, parametri di riferimento e calcolo

Secondo la Commissione, l’OPPF conferisce un vantaggio perché i produttori di biodiesel, in assenza del regime, sarebbero in una situazione economica peggiore. Il scenario controfattuale corretto non è quello di un pagamento pieno al prezzo di riferimento, poiché tale prezzo non riflette un mercato non distorto. La Commissione ritiene che il prezzo interno sia artificialmente sostenuto dal meccanismo pubblico e che il prezzo FOB all’esportazione indonesiano sia il parametro di riferimento più appropriato. Vengono inoltre respinte le deduzioni richieste per costi di trasporto e costo del credito, poiché non si tratta di spese direttamente pagate alla pubblica amministrazione né di costi necessari per ottenere una sovvenzione nel senso rilevante.

Seconda sovvenzione: olio di palma greggio fornito a corrispettivo inferiore

La Commissione conferma che l’insieme delle restrizioni all’esportazione e delle misure di mercato adottate dall’Indonesia, compresa la tassa e il prelievo all’esportazione, è concepito per mantenere bassi i prezzi interni dell’olio di palma greggio e per sostenere l’industria del biodiesel. Il contributo finanziario consiste nella fornitura di olio di palma greggio a un corrispettivo inferiore all’importo adeguato, ottenuta tramite l’intervento pubblico lungo la catena del valore. La Commissione ritiene che PTPN agisca di fatto come soggetto che fissa i prezzi e che i produttori di olio di palma greggio seguano tali prezzi; la mancata cooperazione del governo indonesiano e di PTPN giustifica l’uso dei dati disponibili.

Specificità della misura e vantaggio conseguito

Il programma è considerato specifico ai sensi della disciplina antisovvenzioni perché favorisce una classe determinata di imprese e settori attivi nella catena del valore dell’olio di palma, in linea con la giurisprudenza OMC richiamata nel regolamento. Il vantaggio è misurato confrontando i prezzi interni pagati per l’olio di palma greggio con il parametro di riferimento basato sui prezzi FOB all’esportazione. La Commissione respinge l’idea che il prezzo all’esportazione sia un parametro distorto o che si debbano compensare vantaggi negativi con vantaggi positivi; il confronto è svolto per singola transazione e non per media netta del periodo.

Altre sovvenzioni: zone franche e metodologia generale

Il regolamento conferma anche un vantaggio derivante dall’esenzione dai dazi all’importazione su macchinari importati nelle bonded zones. I produttori esportatori avevano chiesto di ripartire il beneficio sul fatturato totale anziché sul solo fatturato del prodotto in esame, ma la Commissione respinge la richiesta. In termini metodologici, ribadisce che l’importo della sovvenzione è ripartito sul fatturato pertinente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base quando la sovvenzione non è legata a quantità specifiche prodotte o esportate.

Importi definitivi delle sovvenzioni

La Commissione conclude che gli aiuti ricevuti sono compensabili e fissa le aliquote definitive: 8,0 % per PT Ciliandra Perkasa; 16,3 % per il gruppo Musim Mas; 18,0 % per il gruppo Permata; 15,7 % per il gruppo Wilmar; 18,0 % per tutte le altre società. Le misure vengono giustificate anche alla luce del fatto che i regimi rimangono formalmente in vigore e che i vantaggi possono continuare nel futuro.

Pregiudizio e minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione

La Commissione sottolinea che l’industria dell’Unione, pur aumentando produzione e capacità, non ha beneficiato della crescita del mercato in modo proporzionale, perdendo quasi 15 punti di quota di mercato e mantenendo una redditività molto bassa. Il periodo successivo all’inchiesta mostra un ulteriore deterioramento, con oscillazioni di profitto e un calo nel secondo trimestre 2019. Le argomentazioni fondate su presunti monopoli, su eventi straordinari di singoli produttori o su andamenti interni del mercato europeo sono respinte.

Prezzi inferiori praticati e nesso causale

La Commissione conferma che le importazioni indonesiane hanno praticato prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione in tutti e tre i metodi di confronto utilizzati. Vengono confrontati, a seconda dei casi, PME indonesiano con PME dell’Unione, PME con FAME 0 e, infine, tutte le importazioni indonesiane con tutte le vendite dell’Unione. La Commissione respinge le richieste di maggiori adeguamenti per differenze di CFPP, certificazione RED, costi successivi all’importazione o presunte incongruenze metodologiche. Rileva inoltre che le importazioni argentine, cinesi o malesi non interrompono il nesso di causalità, poiché o sono soggette a misure, o sono a prezzi più elevati, o hanno una quota di mercato inferiore.

Interesse dell’Unione, impegno sui prezzi e mancata registrazione

La Commissione ritiene che l’interesse dell’Unione non osti all’adozione dei dazi compensativi. L’offerta di impegno sui prezzi presentata da un esportatore indonesiano viene respinta perché il prezzo minimo all’importazione è insufficiente, il volume annuo è eccessivo e il controllo dell’impegno è impraticabile a causa della struttura commerciale complessa del richiedente. Viene anche respinta la richiesta di registrazione delle importazioni: la Commissione afferma che l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base richiede un pregiudizio difficilmente rimediabile e non una mera minaccia di pregiudizio.

Entrata in vigore ed effetti finali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio vengono svincolati definitivamente. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e misura finale

È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia. Il prodotto è definito in modo ampio e comprende esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, puri o in miscela, classificati nei codici NC/TARIC indicati nell’articolo 1. Le aliquote definitive sono fissate per società: PT Ciliandra Perkasa 8,0 % (codice B786), gruppo Musim Mas 16,3 % (B787), gruppo Permata 18,0 % (B788), gruppo Wilmar 15,7 % (B789), tutte le altre società 18,0 % (C999).

Svincolo dei dazi provvisori

Gli importi depositati a titolo di dazio compensativo provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 sono svincolati in via definitiva e non riscossi. La Commissione richiama l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di base per la gestione dei dazi provvisori in caso di minaccia di pregiudizio.

Accertamento delle sovvenzioni compensabili

La Commissione conferma l’esistenza di sovvenzioni compensabili in capo ai produttori esportatori indonesiani. Sono ritenuti specifici e compensabili, in particolare, il trasferimento diretto di fondi tramite l’OPPF/Biodiesel Subsidy Fund e il sostegno all’industria del biodiesel mediante la fornitura di olio di palma greggio per un corrispettivo inferiore all’importo adeguato. Vengono respinte le contestazioni sul carattere pubblico dei fondi, sulla qualificazione dei pagamenti come acquisti anziché sovvenzioni, sul vantaggio e sulla specificità.

Metodo di calcolo del vantaggio

Per il programma OPPF la Commissione respinge la deduzione dei costi di trasporto e dei presunti costi del credito, ritenendoli non assimilabili alle spese necessarie per ottenere la sovvenzione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Per il programma relativo all’olio di palma greggio, il parametro di riferimento è individuato nei prezzi FOB all’esportazione indonesiani, ritenuti più appropriati e non distorti; il vantaggio è calcolato per transazione e i prezzi inferiori risultano confermati in tutti i metodi esaminati.

Prejudice, minaccia di pregiudizio e nesso causale

La Commissione conclude che le importazioni sovvenzionate dall’Indonesia hanno causato una minaccia di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Vengono esaminati gli indicatori macroeconomici e microeconomici dell’industria dell’Unione, la capacità inutilizzata, l’andamento dei prezzi, la redditività e i dati del periodo successivo all’inchiesta. Sono respinte le spiegazioni alternative fondate sulle importazioni argentine, cinesi o malesi, nonché sui prezzi delle materie prime o su presunti problemi interni del settore UE.

Interesse dell’Unione e misure

La Commissione conclude che non vi sono ragioni sufficienti per non imporre misure. Rifiuta l’offerta di impegno sui prezzi presentata da un esportatore indonesiano per inadeguatezza del prezzo minimo d’importazione, eccessivo livello annuale e difficoltà di monitoraggio. In applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, i dazi definitivi sono fissati fino all’importo delle sovvenzioni accertate.

Come è indicizzato

Materiedazi compensativipolitica commercialedifesa commercialeenergia e biocarburantimercato interno

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