Sentenza del 28/02/2023 n. 6037 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una sanzione cumulativa (Euro 211.675,84) per omissione di compilazione del quadro RW per gli anni 2005-2009. La ricorrente sosteneva l'esistenza di un'obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione dell'obbligo di monitoraggio fiscale (in particolare se il titolare di procura debba dichiarare le disponibilità del delegante), attestata dalla prassi amministrativa (circolare 45/E/2010), contestava l'interpretazione estensiva del concetto di "detenzione" e sollevava questioni relative alla decadenza dell'azione accertatrice e all'entità della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (i) ritenuto infondato il quarto motivo (motivazione della CTR); (ii) accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia perché la CTR aveva deciso sulla disapplicazione della sanzione senza che la contribuente l'avesse chiesta nel ricorso introduttivo (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato); (iii) dichiarato inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse il primo e il secondo motivo principali (suscettibili di essere riproposti in sede di rinvio); (iv) accolto il terzo motivo del ricorso della contribuente con cui si è affermato che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è obbligata a proporre appello incidentale sulle questioni assorbite, purché le riproponga nelle controdeduzioni in appello. In conseguenza di tali accoglimenti la sentenza della C.T.R. è cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamate le norme processuali circa l'ambito del giudizio tributario e il principio di riproposizione dei motivi non esaminati in primo grado; la Corte precisa che la parte vittoriosa in primo grado non è tenuta all'appello incidentale se ripropone le questioni nelle controdeduzioni.
D.L. n. 167 del 1990, convertito L. n. 227 del 1990
Oggetto della censura della ricorrente circa il concetto giuridico di "detenzione" degli investimenti; la Corte non entra nel merito sostanziale del concetto, rimandando la valutazione al giudice di merito sul rinvio.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Norma evoca la corretta quantificazione della sanzione, questione sollevata dalla contribuente e riaperta con il rinvio.
D.L. n. 78 del 2009, convertito L. n. 102 del 2009
art. 12, commi 2-bis e 2-ter
Riferita dall'odierna censura della contribuente con riguardo alla eventuale decadenza dell'azione accertatrice; la questione va riesaminata in sede di rinvio.
Circolare Ministeriale (Agenzia delle entrate)
Atto di prassi che chiarì l'obbligo di compilazione del quadro RW anche per il soggetto munito di delega; la CTR aveva ritenuto che la circolare non costituisse prova di incertezza normativa idonea ad escludere le sanzioni.
Codice di procedura civile e Costituzione
art. 360 c.p.c.; artt. 112, 132, 346 c.p.c.; art. 111 Cost.; Preleggi art. 12
Richiamati per i profili di motivazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e i limiti del sindacato di motivazione in Cassazione: è denunciabile solo una motivazione manifestamente assente, apparente o contraddittoria.
Massime di principio
- Se il contribuente è totalmente vittorioso in primo grado non è obbligatorio proporre appello incidentale sulle questioni assorbite dalla sentenza di primo grado, purché tali questioni siano espressamente riproposte nelle controdeduzioni in grado di appello; in assenza di ciò si rischia la perdita del relativo motivo.
- Le circolari e gli atti di prassi non determinano automaticamente l'esistenza di una "obiettiva incertezza" tale da escludere le sanzioni: esse vanno valutate come elementi probatori nel complesso della controversia e il loro rilievo dipende dall'esame del giudice di merito.
- Il giudice d'appello non può decidere su domande o eccezioni non formulate dalle parti (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato); la decisione su questioni nuove o su disapplicazioni non richieste può costituire vizio rilevabile in Cassazione.
- In Cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo se si dimostra l'assenza totale, l'apparenza o la contraddittorietà della motivazione stessa; un giudizio motivazionale breve ma coerente non è automaticamente ritenuto nullo.
- Le questioni processuali e di merito (es. concetto di "detenzione", decadenza dell'accertamento, quantificazione della sanzione) possono essere riaperte in sede di rinvio quando la Corte di legittimità annulla la decisione e rinvia a diversa composizione per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 127 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 220 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 2747 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 2786 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
- Sentenza · 28 feb 2023Sentenza del 28/02/2023 n. 5983 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →