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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Avellino

IVA- Indennizzo Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense - Tassabilità Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto che l'indennizzo abbia natura di indennità di malattia e non costituisca reddito di lavoro autonomo. Di conseguenza, la somma non è soggetta a IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'indennizzo erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 141/1992. La questione era stabilire se tale somma costituisse reddito derivante dall'esercizio di lavoro autonomo, rilevante ai fini IVA, oppure un'indennità di malattia avente natura assistenziale e quindi esclusa dall'imposizione IVA.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 2, legge n. 141/1992

    Indennizzo erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense

    L'indennizzo previsto dalla norma ha natura assistenziale e sostitutiva dell'indennità di malattia, non costituendo compenso o reddito prodotto nell'esercizio del lavoro autonomo.

  • Imposta sul valore aggiunto

    Le somme che non rappresentano corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività professionale, ma hanno natura indennitaria o assistenziale, non rientrano nel presupposto dell'IVA.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma è soggetta a IVA occorre verificarne la causa concreta: se costituisce il corrispettivo di una prestazione professionale, può essere imponibile; se ha funzione assistenziale o indennitaria, in linea generale non lo è.
  • Un'indennità destinata a sostituire il reddito durante una malattia non diventa automaticamente reddito professionale solo perché percepita da un lavoratore autonomo o da un professionista.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla natura sostanziale della prestazione e dalla funzione dell'erogazione, non esclusivamente dal soggetto che la paga o dal fatto che il beneficiario eserciti un'attività professionale.
  • In casi analoghi è necessario esaminare la norma istitutiva dell'indennizzo, i requisiti per ottenerlo e il collegamento concreto con l'attività professionale, distinguendo le somme assistenziali dai compensi per servizi.

Testo integrale

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