Sentenza del 29/01/2019 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Avellino
IVA- Indennizzo Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense - Tassabilità Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto che l'indennizzo abbia natura di indennità di malattia e non costituisca reddito di lavoro autonomo. Di conseguenza, la somma non è soggetta a IVA.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'indennizzo erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 141/1992. La questione era stabilire se tale somma costituisse reddito derivante dall'esercizio di lavoro autonomo, rilevante ai fini IVA, oppure un'indennità di malattia avente natura assistenziale e quindi esclusa dall'imposizione IVA.
Norme richiamate
Art. 18, comma 2, legge n. 141/1992
Indennizzo erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
L'indennizzo previsto dalla norma ha natura assistenziale e sostitutiva dell'indennità di malattia, non costituendo compenso o reddito prodotto nell'esercizio del lavoro autonomo.
Imposta sul valore aggiunto
Le somme che non rappresentano corrispettivi per prestazioni di servizi rese nell'esercizio di attività professionale, ma hanno natura indennitaria o assistenziale, non rientrano nel presupposto dell'IVA.
Massime di principio
- Per stabilire se una somma è soggetta a IVA occorre verificarne la causa concreta: se costituisce il corrispettivo di una prestazione professionale, può essere imponibile; se ha funzione assistenziale o indennitaria, in linea generale non lo è.
- Un'indennità destinata a sostituire il reddito durante una malattia non diventa automaticamente reddito professionale solo perché percepita da un lavoratore autonomo o da un professionista.
- La qualificazione fiscale dipende dalla natura sostanziale della prestazione e dalla funzione dell'erogazione, non esclusivamente dal soggetto che la paga o dal fatto che il beneficiario eserciti un'attività professionale.
- In casi analoghi è necessario esaminare la norma istitutiva dell'indennizzo, i requisiti per ottenerlo e il collegamento concreto con l'attività professionale, distinguendo le somme assistenziali dai compensi per servizi.
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