Cassazione Civile, Sentenza n. 10028/2022 del 29/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza impugnata della CTR Piemonte e ha rinviato la causa alla CTR Piemonte in diversa composizione per nuovo giudizio, demandando anche a quella corte la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugnava la decisione della CTR Piemonte che aveva ritenuto che la prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di accertamento per le annualità 1989-1990 potesse maturare durante la pendenza del ricorso gerarchico amministrativo (introdotto ai sensi dell'art. 20 del DPR 638/1972). Il Comune sosteneva che la proposizione del ricorso amministrativo all'Intendente/Ministro interrompeva/sospendeva il corso della prescrizione fino alla decisione conclusiva e che la lunga trattazione amministrativa non poteva essere imputata al Comune. La Cassazione ha affrontato il contrasto richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n.132/1998 e la normativa transitoria che manteneva efficacia dell'art.20 per le controversie allora pendenti, concludendo che il ricorso gerarchico produce effetto interruttivo/sospensivo permanente della prescrizione fino alla decisione finale.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
Riferito nel senso che la proposizione di un'azione interruttiva è rilevante; la Corte evidenzia che l'effetto interruttivo/ sospensivo rilevante è quello collegato all'azione che mira ad esercitare un diritto (qui il ricorso amministrativo seguito dal giudizio), non all'eccezione di prescrizione sollevata dall'altra parte
art. 245 c.c.
Richiamato nella doglianza del ricorrente insieme all'art.2943, nel quadro delle disposizioni sul decorso della prescrizione; la sentenza si sofferma tuttavia soprattutto sull'effetto dell'art.20 del DPR 638/1972
art. 20 DPR 30 dicembre 1972, n. 638
"Contro gli atti di accertamento dei comuni e delle province relativi a tributi non soppressi, notificati a decorrere dal 1 gennaio 1974, e' ammesso ricorso all'intendente di finanza ed in seconda istanza, anche da parte del comune e della provincia, al Ministro per le finanze entro 30 giorni dalla data di notificazione dell'atto o della decisione del ricorso. ... Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso all'Intendente di finanza senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente puo' ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudizaria deve essere esperita entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa puo' tuttavia essere proposta in ogni caso dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro."
La Corte ritiene che la proposizione del ricorso gerarchico ex art.20 producesse effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione fino alla decisione conclusiva dell'autorità amministrativa; tale efficacia operava anche per le controversie pendenti al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.546/1992, in virtù delle norme transitorie e della giurisprudenza costituzionale
D.Lgs. n. 546/1992, art. 71 e art. 77
Richiamati in tema di abrogazione e disciplina transitoria: l'abrogazione dell'art.20 non pregiudicava le controversie già pendenti riguardanti tributi locali, le quali continuavano ad essere decise secondo le disposizioni previgenti
Sentenza Corte Costituzionale n. 132/1998
La Corte Costituzionale ha eliminato la 'giurisdizione condizionata' fissando la possibilità per il contribuente di proporre l'azione giudiziaria anche senza il preventivo ricorso amministrativo; tuttavia ciò non esclude che la proposizione del ricorso gerarchico conservi l'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione se effettivamente esperito
Ordinanza Corte di Cassazione n. 25014/2021
Richiamata per il principio secondo cui la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa dell'atto impositivo comportano che l'atto diventi definitivo solo all'esito del giudizio di impugnazione; conseguentemente sarebbe irrazionale far decorrere la prescrizione dall'introduzione del giudizio anziché dalla definitività dell'atto
Massime di principio
- La proposizione di un ricorso amministrativo previsto dall'art.20 DPR 638/1972 (per i casi in cui era applicabile) interrompe/sospende il corso della prescrizione delle pretese tributarie fino alla decisione conclusiva dell'autorità amministrativa; tale effetto vale anche se la decisione amministrativa non viene notificata entro termini brevi.
- Anche se la Corte Costituzionale ha riconosciuto la possibilità di adire direttamente il giudice senza il preventivo ricorso amministrativo, la proposizione del ricorso gerarchico rimane uno strumento che, se utilizzato, produce effetto favorevole (interruttivo/sospensivo) sulla prescrizione.
- Per controversie locali pendenti all'entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992, le norme transitorie possono preservare l'applicazione della disciplina previgente (art.20 DPR 638/1972) con i relativi effetti sulla prescrizione.
- Il silenzio-rigetto previsto da altre norme non si applica al ricorso al Ministro delle Finanze ex art.20 DPR 638/1972; pertanto non si può computare la prescrizione come decorso per effetto di un silenzio diverso da quello specificamente disciplinato.
- Prassi consigliata: quando possibile, proporre e documentare tempestivamente il ricorso amministrativo, conservare le ricevute/filmati di spedizione e notificazione, segnalare espressamente in giudizio l'interruzione/sospensione della prescrizione e chiedere l'accertamento del periodo di sospensione derivante dall'iter amministrativo.
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