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Sentenza

Sentenza n. 2435/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in data 10.11.2025, nonché per l’accertamento del diritto all’ostensione dei documenti ivi richiesti.

Giustizia amministrativa202600099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti relativa al recupero di crediti per prestazioni sanitarie fruite in regime di esenzione ticket

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi del destinatario)

Prevale il privato

La controversia

Il dante causa dei ricorrenti aveva presentato all’ASP, il 10 novembre 2025, un’istanza di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo gli atti posti a fondamento della diffida di pagamento ricevuta il 15 ottobre 2025 per l’asserita insussistenza dei requisiti per fruire dell’esenzione ticket. L’istanza riguardava, tra l’altro, l’autocertificazione posta a fondamento della richiesta, l’individuazione delle prestazioni sanitarie e delle relative date, il prospetto contabile della quota richiesta e ogni atto utilizzato, presupposto o connesso al procedimento. Dopo il decesso dell’istante, dichiarato il 19 novembre 2025, gli eredi hanno impugnato il silenzio-diniego e chiesto l’accertamento del diritto di accesso, dichiarando la propria qualità di eredi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nel corso del giudizio l’ASP ha osteso solo parzialmente i documenti, sicché i ricorrenti hanno dichiarato la permanenza dell’interesse con riguardo alle prestazioni identificate dai codici protocollo n. 321174912, riferite agli anni 2015 e 2016, e n. 326432470, nonché agli ulteriori documenti indicati alle lettere a), d) ed e) dell’istanza. Il motivo decisivo per la parte residua del ricorso concerneva la titolarità del diritto di accesso azionato dagli eredi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere limitatamente ai documenti che l’ASP aveva successivamente osteso. Per la parte residua ha respinto il ricorso, ritenendo che i ricorrenti non avessero ritualmente dimostrato la titolarità del diritto fatto valere. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 è stata ritenuta insufficiente a provare, nel giudizio, la qualità di erede, poiché produce effetti nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e dei procedimenti amministrativi, ma non costituisce da sola prova idonea della qualità successoria ai fini dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • l. 7 agosto 1990, n. 241

    L’istanza è stata proposta quale domanda di accesso documentale agli atti relativi al procedimento di recupero delle somme richieste per l’asserita fruizione indebita dell’esenzione ticket.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non costituisce, da sola, prova idonea della qualità di erede nel giudizio, producendo i propri effetti nell’ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione e dei relativi procedimenti amministrativi.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; la parte non può soddisfare tale onere mediante proprie dichiarazioni prive di ulteriore riscontro probatorio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono state richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione ostende nel corso del giudizio una parte dei documenti richiesti con un’istanza di accesso, la controversia diviene parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti effettivamente messi a disposizione, mentre il giudice deve esaminare la parte residua della domanda.
  • Nel giudizio promosso da soggetti che affermano di agire quali eredi dell’originario richiedente l’accesso, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non è, da sola, sufficiente a provare la qualità di erede ai fini dell’art. 2697 c.c.; occorre un’adeguata dimostrazione della titolarità del diritto azionato.
  • La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può esplicare effetti nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti amministrativi, ma non consente alla parte di assolvere automaticamente, nel processo, l’onere di provare a proprio favore la qualità successoria allegata.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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