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Sentenza

Sentenza n. 1747/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione all’impresa prima classificata dell’appalto per i lavori di risanamento idrogeologico e ambientale in località Niperto, con i verbali di gara e gli atti presupposti; domanda di aggiudicazione, inefficacia del contratto e subentro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, contestando anzitutto che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria prevedesse una variante non consentita: demolizioni e opere ulteriori (parcheggi, aree attrezzate, illuminazione e spazi collettivi) nell’area ex FE.DE., ritenute estranee all’appalto. Ha dedotto l’illegittimità del chiarimento di gara che ammetteva migliorie su tale area e l’omessa verifica di ammissibilità delle proposte. Ha inoltre censurato l’attribuzione del punteggio premiale per la certificazione di parità di genere mediante avvalimento, la determinatezza dei contratti di avvalimento per i requisiti di qualificazione, i punteggi tecnici e la valutazione comparativa, la coincidenza delle matrici comparative di due commissari e l’omessa verifica facoltativa di anomalia dell’offerta. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’aggiudicazione in proprio favore, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Le opere sull’area ex FE.DE. erano ammissibili migliorie, non varianti: il chiarimento n. 12 aveva precisato l’ambito delle proposte consentite senza modificare la lex specialis né l’oggetto dell’appalto, e la stessa ricorrente aveva presentato migliorie sulla medesima area. L’avvalimento premiale era consentito dalla lex specialis, non impugnata sul punto, e il contratto metteva a disposizione anche organizzazione, know-how, procedure e risorse, non la sola certificazione. I contratti di avvalimento per la qualificazione individuavano in modo sufficiente le risorse, senza necessità di descrivere analiticamente ogni bene o mezzo. Le contestazioni sui punteggi chiedevano una diversa valutazione qualitativa e non dimostravano manifesta illogicità, errore di fatto, travisamento o macroscopica irragionevolezza; la coincidenza di alcune matrici, da sola, non provava la mancanza di valutazioni individuali. La stazione appaltante poteva omettere la verifica facoltativa di anomalia, non essendo stati indicati elementi concreti di inattendibilità dell’offerta. Respinte anche le domande di aggiudicazione e subentro, conseguenti all’infondatezza dell’impugnazione. Spese integralmente compensate per la complessità delle questioni e la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) c.p.a.

    del diritto della Società ricorrente - in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) c.p.a., alla aggiudicazione con declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, e subentro ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.

    La controversia sull’affidamento della procedura di gara è prospettata nell’ambito della giurisdizione esclusiva amministrativa; la disposizione è richiamata per la domanda di aggiudicazione, inefficacia e subentro.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    del diritto della Società ricorrente - in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1) c.p.a., alla aggiudicazione con declaratoria di inefficacia del contratto, eventualmente stipulato, e subentro ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a.

    La ricorrente ha fondato su tali disposizioni la domanda conseguente all’asserita illegittimità dell’aggiudicazione di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro; il rigetto dell’impugnazione ha comportato il rigetto anche di tali domande.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del 14 ottobre 2026, sentiti i difensori delle parti costituite, il Collegio, rilevata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e previo avviso della possibilità di definire il giudizio mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.

    Il giudizio può essere definito in forma semplificata in camera di consiglio quando il contraddittorio e l’istruttoria sono completi e le parti sono previamente avvisate della possibilità di tale definizione.

  • artt. 26 c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

    Sussistono tuttavia giusti motivi, avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche trattate, all’articolazione delle censure proposte e alla peculiarità della vicenda amministrativa oggetto di giudizio, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

    La complessità delle questioni, l’articolazione delle censure e la peculiarità della vicenda costituiscono giusti motivi per compensare integralmente le spese.

Massime di principio

  • Nelle gare aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il sindacato giudiziale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione non può sostituirsi a quello dell’amministrazione e resta circoscritto alla verifica di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o errore sui presupposti.
  • Sono migliorie ammissibili le proposte che ottimizzano il progetto a base di gara senza alterarne struttura, funzione e finalità essenziali; costituiscono varianti le modifiche agli elementi essenziali dell’intervento, consentite soltanto nei casi previsti dalla legge di gara.
  • Un chiarimento di gara che precisi l’ammissibilità di proposte migliorative su un’area funzionalmente connessa all’intervento non modifica la lex specialis se lascia inalterato l’oggetto dell’appalto e rende la regola conoscibile a tutti gli operatori; assume rilievo anche il fatto che il ricorrente abbia predisposto la propria offerta applicando la stessa indicazione.
  • L’avvalimento premiale non si riduce a una circolazione cartolare del requisito quando l’ausiliaria mette a disposizione, oltre alla certificazione, l’organizzazione, il know-how, le procedure gestionali e le risorse che ne costituiscono il presupposto sostanziale.
  • Il contratto di avvalimento deve rendere individuabili le risorse concretamente messe a disposizione, ma non deve descrivere analiticamente ogni singolo mezzo o bene, se il complesso delle risorse prestate è determinato o determinabile.
  • La mancata attivazione della verifica facoltativa di anomalia è censurabile quando la scelta risulti manifestamente irragionevole alla luce di elementi concreti che mettano in dubbio serietà e sostenibilità dell’offerta; la mera contestazione priva di tali elementi non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialisAvvalimentoCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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