Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04387/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomina)

La controversia

La controversia nasce da un’azione proposta da due tecnici per ottenere il saldo di compensi professionali relativi alla ristrutturazione di un fabbricato e alla redazione del progetto strutturale con verifica sismica, svolti per conto dei proprietari dell’immobile. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda e liquidato una somma complessiva a favore dei professionisti. In appello una delle condòmine ha impugnato la decisione; la corte territoriale ha in parte confermato la condanna, correggendo il dispositivo nei confronti di un’altra parte e ritenendo non decisivo l’assunto sulla pattuizione del compenso. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) la nullità del contratto per asserito svolgimento, da parte del geometra, di prestazioni non abilitate; 2) omessa pronuncia e motivazione apparente sul motivo di appello relativo alla legittimazione e all’attività del geometra; 3) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell’art. 2233 c.c., sostenendo che l’approvazione assembleare del riepilogo dei costi avesse determinato pattiziamente il compenso professionale; 4) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché per la verifica sismica sarebbe stata attribuita una somma superiore a quella domandata dal professionista; 5) violazione della normativa tariffaria, contestando la maggiorazione del 25% riconosciuta in difetto di un valido accordo sul compenso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivi, ma ha accolto il quarto, rilevando che il giudice non poteva attribuire per la verifica sismica un importo superiore a quello espressamente richiesto in domanda, per evitare ultrapetizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto esclusivamente il quarto motivo di ricorso e ha rigettato tutti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla liquidazione, per la verifica sismica, di un importo superiore a quello domandato dal professionista, rilevando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per il resto ha confermato la decisione di merito, esclusa la fondatezza delle doglianze sulla nullità del rapporto, sulla motivazione della sentenza d’appello, sull’interpretazione dell’accordo sul compenso e sulla maggiorazione tariffaria. Il giudice di rinvio è stato individuato nella Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla legittimazione e sull'interesse ad agire, ma ritenuto non fondato nel caso concreto

  • art. 112 c.p.c.

    utilizzato sia per dedurre omessa pronuncia/motivo di appello non esaminato, sia per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne applica il contenuto per accogliere il quarto motivo

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente rivolta a una rivalutazione del merito

  • art. 1365 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per sostenere una diversa lettura dell'approvazione assembleare, senza successo

  • art. 1375 c.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere il dovere di buona fede nella determinazione del compenso; non è assunto come base decisiva della decisione

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per sostenere la rilevabilità officiosa della nullità del contratto, ma la doglianza è stata respinta in fatto

  • art. 2233, comma 1, c.c.

    la Corte ribadisce che il compenso del professionista è primariamente determinato dalla volontà delle parti; in mancanza di accordo si applica la tariffa di settore

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte evidenzia che i fatti impeditivi devono essere provati dal convenuto

  • art. 16, lettera m), r.d. n. 274/1929

    richiamato per contestare l'abilitazione del geometra a svolgere determinate attività professionali

  • art. 17 L. n. 64/1974

    richiamato per contestare l'abilitazione del geometra nella verifica sismica e nelle relative attività tecniche

  • art. 18 L. n. 143/1949

    invocato per la maggiorazione del 25% del compenso professionale; la Corte di merito ha ritenuto applicabile la tariffa in assenza di accordo pattizio

  • art. 10 L. n. 143/1949

    richiamato unitamente all'art. 18 della medesima legge quale base tariffaria del compenso professionale

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la censura si risolva nella contrapposizione della lettura proposta dal ricorrente rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o sull'eccezione; non ricorre se il motivo sia stato assorbito o comunque implicitamente disatteso dalla decisione.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte.
  • L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo indicando specificamente i canoni ermeneutici violati e le ragioni dello scostamento, non mediante una mera proposta alternativa di lettura.
  • Nel contratto d'opera intellettuale il compenso è determinato anzitutto dalla volontà delle parti; in mancanza di una pattuizione valida ed efficace opera la disciplina tariffaria di settore.
  • Il giudice non può attribuire un importo superiore a quello domandato, poiché ciò integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, indipendentemente dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
  • L'onere di provare i fatti impeditivi del diritto azionato grava sulla parte che li eccepisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.