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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27458/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di due imputati per furto pluriaggravato, contestato per essersi appropriati reiteratamente di energia elettrica mediante un allaccio abusivo alla rete di distribuzione che alimentava una struttura ricettiva. I ricorrenti, con ricorsi identici, hanno dedotto: 1) erronea applicazione degli artt. 129 e 517 c.p.p. in relazione agli artt. 81, 624 e 625, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo che avrebbe dovuto essere pronunciato proscioglimento per mancanza di querela, poiché non sarebbe stata contestata la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova del reato, lamentando che la struttura era alimentata da tre generatori a gasolio, che l’allaccio abusivo sarebbe stato tecnicamente inidoneo ad alimentarla, che non era stata correttamente determinata l’energia sottratta e che non risultava la loro conoscenza della manomissione, occultata sotto terra; 3) ulteriore vizio motivazionale sulle medesime circostanze fattuali relative alla necessità di corrente elettrica e all’idoneità tecnica dell’allaccio abusivo.

La decisione

Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché, in assenza di appello del Pubblico ministero contro la decisione di primo grado che non aveva riconosciuto l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, la Corte di appello non poteva d’ufficio ritenere integrata tale aggravante per superare il difetto di querela. Di conseguenza l’azione penale non poteva essere proseguita.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla richiesta di proscioglimento per difetto di querela.

  • art. 517 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l'asserita possibilità di considerare l'aggravante in appello.

  • art. 81 c.p.

    Norma richiamata nei motivi in riferimento alla contestazione originaria del reato.

  • art. 624 c.p.

    Norma base del furto richiamata nei motivi e nella ricostruzione del fatto.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Aggravante contestata e applicata in primo grado; i ricorrenti hanno sostenuto che non bastasse per procedere senza querela.

  • art. 625, comma 1, n. 7, c.p.

    Aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio, rilevante ai fini della procedibilità e non potenzialmente riconoscibile d'ufficio in appello in assenza di impugnazione del PM.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    Non consente al giudice di appello, senza impugnazione del pubblico ministero, di ritenere una circostanza aggravante in precedenza esclusa.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Novella che ha previsto la procedibilità a querela del furto anche aggravato, salvo le ipotesi escluse, tra cui quella relativa al bene destinato a pubblico servizio.

Massime di principio

  • Quando la procedibilità del furto dipende dalla configurabilità di una specifica aggravante che esclude la querela, il giudice di appello non può introdurre d'ufficio tale aggravante se il pubblico ministero non ha impugnato la sentenza di primo grado che l'aveva esclusa.
  • Il potere del giudice d'appello di attribuire una diversa e più grave qualificazione giuridica al fatto non si estende alla possibilità di recuperare, in assenza di appello del pubblico ministero, una circostanza aggravante già esclusa in primo grado, anche se in astratto richiamata nell'imputazione in fatto.
  • Se il furto rientra nel regime di procedibilità a querela introdotto dalla riforma, e l'unica ragione per proseguire l'azione penale sarebbe un'aggravante non validamente riconoscibile in appello, il processo deve essere definito con annullamento senza rinvio per difetto di querela.
  • Le censure sulla prova dell'idoneità tecnica della sottrazione o sulla conoscenza della manomissione restano assorbite quando la decisione viene caducata per un vizio processuale che impedisce la prosecuzione dell'azione penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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