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Sentenza

Sentenza del 25/11/2015 n. 1309 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

ACCERTAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE - Termine prescrizionale triennale - Prova dell'avvenuta notifica: sì copia fotostatica, se non disconosciuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'ingiunzione di pagamento di 235 euro per tassa automobilistica relativa all'anno 2005, sostenendo che il credito fosse prescritto e contestando la prova della notifica dell'avviso di accertamento. In appello ha inoltre dedotto la nullità della notifica dell'ingiunzione. La Regione Abruzzo ha sostenuto che l'avviso di accertamento, notificato il 12 novembre 2008, aveva interrotto la prescrizione e che il successivo termine triennale, tenuto conto della sospensione dei termini disposta per il sisma del 6 aprile 2009, non era decorso alla data di notifica dell'ingiunzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della Regione Abruzzo e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che il termine triennale previsto per l'accertamento e la riscossione della tassa automobilistica ha natura prescrizionale ed è quindi interrompibile ai sensi dell'art. 2943 c.c. La notifica dell'avviso di accertamento del 12 novembre 2008 ha interrotto la prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine triennale dal 1 gennaio 2009. Tale termine è stato ulteriormente prorogato di 269 giorni per la sospensione prevista dalla normativa sul sisma abruzzese, sicché l'ingiunzione notificata il 12 gennaio 2012 è stata ritenuta tempestiva. La copia fotostatica della notifica è stata considerata idonea, poiché il disconoscimento della contribuente era generico e non specificamente riferito ai documenti e alla loro conformità agli originali. La contestazione della regolarità della notifica dell'ingiunzione è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Il ricorso della contribuente è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 5 del D.L. n. 953 del 1982

    Il termine prescrizionale di tre anni per l'accertamento e la riscossione della tassa automobilistica

    Il termine triennale riguarda non solo l'accertamento, ma anche la riscossione della tassa automobilistica e ha natura prescrizionale.

  • Art. 2943 c.c.

    La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si costituisce in mora il debitore

    La notifica dell'avviso di accertamento, in quanto atto idoneo a costituire in mora il contribuente, interrompe la prescrizione.

  • Art. 1219 c.c.

    Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto

    L'avviso di accertamento notificato al contribuente può svolgere funzione di costituzione in mora.

  • Art. 2945 c.c.

    Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione

    L'interruzione prodotta dalla notifica è istantanea e determina l'inizio di un nuovo termine triennale, senza che l'effetto interruttivo si protragga per tutta la durata del procedimento di impugnazione o del termine per impugnare.

  • Artt. 2719 e 2712 c.c.

    Le riproduzioni fotografiche hanno la stessa efficacia degli originali se la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosce la conformità

    Una copia fotostatica della documentazione di notifica è prova utilizzabile se non viene contestata in modo chiaro, specifico e riferito a documenti determinati.

  • D.L. n. 39 del 2009 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3799 del 2009

    Sospensione fino al 31 dicembre 2009 di tutti i termini, compresi quelli comportanti prescrizioni

    La sospensione dei termini connessa agli eventi sismici si applica anche al termine di prescrizione del credito tributario. L'ingiunzione di pagamento è atto prodromico all'esecuzione forzata e non rientra, ai fini dell'esclusione prevista dalla norma, nella procedura di esecuzione coattiva tributaria.

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove

    Una contestazione relativa alla regolarità della notifica dell'ingiunzione, non proposta in primo grado, è inammissibile se formulata per la prima volta in appello.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

    La notificazione è eseguita dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario

    La questione relativa alla violazione delle modalità di notifica non è stata esaminata nel merito perché sollevata tardivamente in appello.

Massime di principio

  • Per le tasse automobilistiche, il termine triennale di accertamento e riscossione è prescrizionale e può essere interrotto dalla notifica di un valido avviso di accertamento.
  • Dopo l'interruzione decorre un nuovo termine triennale; l'effetto interruttivo della notifica è istantaneo e non necessariamente permanente fino alla definitività dell'atto.
  • Una copia fotostatica della relata o dell'avviso notificato può provare la notifica, salvo disconoscimento specifico della conformità all'originale. Una contestazione generica normalmente non è sufficiente.
  • Le sospensioni dei termini previste da norme speciali, come quelle collegate a eventi emergenziali, devono essere aggiunte al periodo prescrizionale se applicabili all'ente e al rapporto tributario.
  • Le eccezioni sulla validità della notifica devono essere sollevate tempestivamente nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
  • Se il contribuente non contesta nel merito l'esistenza o l'importo del tributo, ma solo prescrizione e notifiche, il giudizio può essere deciso sulla base di tali profili procedurali.

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