Sentenza del 13/04/2015 n. 2145 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica degli atti tributari e impositivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: il tentativo di notifica delle cartelle presso il precedente indirizzo è stato ritenuto del tutto illegittimo e ingiustificato, poiché l'Amministrazione era stata informata della variazione del domicilio fiscale. Ne consegue l'invalidità della notifica degli atti sottostanti all'intimazione di pagamento e, in via derivata, dell'intimazione stessa, nei limiti in cui si fonda su quelle notifiche.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notifica delle cartelle di pagamento poste alla base di un'intimazione di pagamento. Le notifiche erano state tentate presso il precedente indirizzo, nonostante il contribuente avesse preventivamente comunicato all'Ufficio tributario la variazione del proprio domicilio fiscale, indicando il nuovo indirizzo. La contestazione si fonda quindi sull'inosservanza del domicilio fiscale aggiornato e sull'illegittimità del tentativo notificatorio effettuato a un indirizzo non più attuale.
Norme richiamate
Disciplina generale delle notificazioni degli atti tributari e impositivi
La disciplina si basa sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di comunicare le eventuali variazioni.
Il contribuente deve comunicare formalmente il proprio domicilio fiscale e ogni sua variazione; una volta effettuata correttamente la comunicazione, l'Amministrazione deve utilizzare il nuovo indirizzo per notificare gli atti tributari.
Massime di principio
- La notifica di un atto tributario deve essere eseguita presso il domicilio fiscale validamente risultante agli atti dell'Amministrazione al momento della notifica.
- Il contribuente deve comunicare tempestivamente e in modo documentabile ogni variazione del domicilio fiscale; la prova della comunicazione è essenziale in caso di contestazione.
- Se l'Amministrazione è stata informata della variazione, notificare l'atto al precedente indirizzo può determinare l'illegittimità o l'inesistenza degli effetti della notifica.
- Quando un'intimazione di pagamento si fonda su cartelle la cui notifica è invalida, anche l'intimazione può risultare contestabile per carenza del presupposto notificatorio.
- La valutazione concreta dipende dalla prova della corretta comunicazione della variazione, dalla data in cui essa è stata ricevuta dall'Ufficio e dall'eventuale aggiornamento dei registri o degli archivi tributari.
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