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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-102/23

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 aprile 2025. — SBK Art OOO contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate relativamente ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “associazione” – Articolo 2, paragrafo 1, in fine, della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, in fine, del regolamento (UE) n. 269/2014 – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore di valutazione – Proporzionalità – Eccezione di illegittimità. — Causa T-102/23

Giurisprudenza europea62023TJ0102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di SBK Art OOO contro le misure restrittive UE adottate nei suoi confronti e i successivi atti di mantenimento. Ha ritenuto legittimo il criterio di associazione con Sberbank e ha considerato provato che la ricorrente continuasse a detenere interessi congelati della banca russa nella Fortenova Group, anche dopo la pretesa cessione a un investitore emiratino non autorizzata. Il Tribunale ha inoltre escluso violazioni dell’obbligo di motivazione, del diritto di essere ascoltata e del principio di proporzionalità.

Misure restrittive Ucraina: legittimità dell’inserimento e del mantenimento di SBK Art OOO negli elenchi UE come entità "associata" a Sberbank e applicabilità del criterio di associazione, del diritto di difesa e del principio di proporzionalità.

La questione giuridica

Se il Consiglio avesse legittimamente inserito e poi mantenuto SBK Art OOO negli elenchi di congelamento dei fondi sulla base del criterio di "associazione" con Sberbank; se la motivazione fosse sufficiente; se fosse stato rispettato il diritto di essere ascoltata; se sussistesse un errore di valutazione sulla persistenza del legame con Sberbank; se le misure fossero proporzionate; e se il criterio di associazione fosse illegittimo ai sensi dell’articolo 277 TFUE.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il criterio di "associazione" previsto dalla decisione 2014/145/PESC e dal regolamento n. 269/2014 è legittimo, sufficientemente determinato e coerente con gli obiettivi della PESC; ha inoltre ritenuto che il Consiglio disponesse di elementi di prova sufficienti per considerare SBK Art OOO associata a Sberbank, poiché continuava a detenere, nell’Unione, interessi congelati della stessa nella Fortenova Group. Ne consegue che il mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi era motivato in modo sufficiente, non violava il diritto di essere ascoltata nelle fasi di inserimento iniziale e di mantenimento senza nuovi elementi, non era inficiato da errore di valutazione e rispettava il principio di proporzionalità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 296 TFUE
  • Decisione 2014/145/PESC
  • Decisione (PESC) 2022/329
  • Decisione (PESC) 2022/2477
  • Decisione (PESC) 2023/572
  • Decisione (PESC) 2023/1767
  • Decisione (PESC) 2024/847
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Regolamento (UE) 2022/330
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2476
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
  • Articolo 85 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 246, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 45 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 134 del regolamento di procedura
  • Articolo 138 del regolamento di procedura

Misure restrittive contro SBK Art OOO per associazione con Sberbank

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale da SBK Art OOO contro una serie di decisioni e regolamenti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate in relazione all’Ucraina. La controversia verte sull’inserimento iniziale della ricorrente e sul suo successivo mantenimento negli elenchi delle persone ed entità soggette a congelamento dei fondi, sulla base del criterio di "associazione" con Sberbank.

Fatti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è una società di diritto russo costituita, secondo il Tribunale, come fondo specializzato per detenere interessi di Sberbank nella Fortenova Group TopCo, con sede nei Paesi Bassi. Dopo l’inserimento di Sberbank negli elenchi UE il 21 luglio 2022, il Consiglio ha inserito SBK Art OOO negli elenchi controversi con gli atti iniziali del 16 dicembre 2022, affermando che la società era associata a Sberbank e che quest’ultima manteneva un controllo effettivo sulla ricorrente nonostante un asserito trasferimento delle sue azioni a un investitore emiratino. Il nome della ricorrente è stato poi mantenuto con atti del marzo 2023, settembre 2023, marzo 2024 e settembre 2024. Nel corso del giudizio sono state presentate memorie di adattamento e richieste relative alla produzione tardiva di prove e all’applicazione dell’articolo 45 dello Statuto, tutte respinte dal Tribunale.

Ricevibilità e prove supplementari

Il Tribunale ha dichiarato ricevibile il ricorso anche nella parte in cui impugnava il regolamento di esecuzione 2023/1765, poiché gli atti di riesame del Consiglio, anche quando non modificano espressamente la posizione dell’interessato, esprimono la volontà di mantenere la sua iscrizione negli elenchi. Quanto alle prove depositate tardivamente dalla ricorrente, il Tribunale ha applicato l’articolo 85 del regolamento di procedura, distinguendo tra documenti già disponibili o anteriori agli atti impugnati, documenti privi di giustificazione della tardività e documenti relativi a fatti successivi irrilevanti ai fini della legittimità degli atti contestati. Tali elementi sono stati in larga parte dichiarati irricevibili o comunque ininfluenti.

Domanda fondata sull’articolo 45 dello Statuto

La ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata ricevibile una memoria di adattamento depositata tardivamente rispetto al termine previsto dall’articolo 86 del regolamento di procedura, invocando un caso fortuito ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto. Il Tribunale ha respinto la domanda: le modifiche procedurali erano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale con indicazione della data di entrata in vigore, erano state oggetto di comunicazione istituzionale e risultavano accessibili; la ricorrente non ha quindi dimostrato una situazione eccezionale idonea a giustificare la rimessione in termine.

Eccezione di illegittimità del criterio di associazione

La ricorrente ha sollevato un’eccezione di illegittimità, ex articolo 277 TFUE, contro la clausola finale dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, nella parte relativa alle persone "associate" alle entità già sanzionate. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, affermando che il criterio di associazione è coerente con gli articoli 21 TUE e 215 TFUE, non viola la certezza del diritto e limita sufficientemente il margine discrezionale del Consiglio. Richiamando la propria giurisprudenza, il Tribunale ha osservato che l’associazione può derivare da legami di interessi comuni e, in particolare, da un rapporto di controllo o partecipazione idoneo a generare un rischio non trascurabile di elusione delle misure restrittive.

Obbligo di motivazione

La ricorrente sosteneva che il Consiglio non avesse motivato adeguatamente il suo inserimento e mantenimento negli elenchi. Il Tribunale ha richiamato il criterio consolidato secondo cui la motivazione deve consentire all’interessato di comprendere le ragioni dell’atto e al giudice di controllarne la legittimità, senza richiedere una risposta puntuale a tutte le obiezioni del destinatario. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la motivazione: gli atti impugnati indicavano che la ricorrente era "associata alla Sberbank" e che Sberbank manteneva un controllo effettivo nonostante l’asserito trasferimento delle azioni. Il contesto generale della guerra in Ucraina e degli attacchi russi contro civili ucraini era chiaramente esposto nei considerando, ma gli atti non assimilavano la ricorrente ai responsabili di tali attacchi. Il motivo è stato quindi respinto.

Diritto di essere ascoltato

Il Tribunale ha distinto tra inserimento iniziale e mantenimento negli elenchi. Per l’inserimento iniziale, ha ribadito che, in materia di misure restrittive, il Consiglio può agire con effetto sorpresa e non è tenuto a sentire previamente l’interessato quando ciò sia necessario per l’efficacia della misura. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei motivi dell’inserimento è stata ritenuta sufficiente in quel contesto. Per i successivi atti di mantenimento, il Tribunale ha affermato che il diritto di essere ascoltato sorge quando il Consiglio utilizza nuovi elementi a carico; se il mantenimento si fonda sugli stessi motivi già noti, non occorre una nuova audizione. Poiché i motivi restavano invariati e non erano stati introdotti nuovi elementi, non vi è stata violazione dell’articolo 41 della Carta.

Errore di valutazione e base fattuale delle misure

Il Tribunale ha ricordato che il controllo giurisdizionale sulle misure restrittive richiede di verificare l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida, sulla base di indizi concreti, precisi e concordanti. Ha inoltre ricordato che spetta al Consiglio dimostrare la fondatezza dei motivi, tenendo conto della difficoltà di raccogliere prove in contesti internazionali complessi. Nel merito, il Tribunale ha considerato affidabili le fonti utilizzate dal Consiglio, incluse sentenze nazionali, documentazione societaria, articoli Reuters, Euractiv e Bloomberg, nonché altri documenti raccolti nel fascicolo WK. Ha ritenuto che la ricorrente fosse stata creata per detenere gli interessi di Sberbank nella Fortenova Group e che la vendita del 31 ottobre 2022 a un investitore emiratino, non autorizzata da un’autorità nazionale competente, non producesse effetti nel diritto dell’Unione perché riguardante fondi congelati e diritti di proprietà situati nell’Unione. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che, alla data degli atti impugnati, SBK Art OOO conservava un legame con Sberbank sufficiente a giustificare il suo inserimento e mantenimento negli elenchi come entità associata.

Proporzionalità

La ricorrente sosteneva che le misure fossero sproporzionate, inutili e mosse da interessi economici della Repubblica di Croazia. Il Tribunale ha respinto tali argomenti, osservando che le misure restrittive perseguono obiettivi di politica estera e di sicurezza comune di primario rilievo, in particolare la pressione sulle autorità russe affinché cessino le azioni destabilizzanti contro l’Ucraina. Ha inoltre ritenuto che l’inclusione di entità associate a soggetti già sanzionati sia idonea e necessaria a prevenire l’elusione delle misure e che alternative meno restrittive non offrano pari efficacia. La possibilità di riesame periodico e di autorizzazioni specifiche conferma, secondo il Tribunale, l’equilibrio del sistema e la proporzionalità complessiva del regime.

Decisione finale

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha condannato SBK Art OOO alle spese, comprese quelle del procedimento sommario, e ha posto le spese degli intervenienti a loro carico.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive psccongelamento dei fondidiritti della difesamotivazione degli atti ueproporzionalità

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