Sentenza n. 93/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza di compensazione e conguaglio prezzi relativa al SAL n. 2, nonché nota di richiesta di accesso al Fondo adeguamento prezzi
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento sull’istanza del 14 ottobre 2024, relativa alla compensazione straordinaria dei prezzi e al correlato conguaglio, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.l. n. 50/2022, con riferimento al SAL n. 2 di un appalto di lavori pubblici. Ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, del decreto MIMS dell’11 novembre 2021 e dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, leale cooperazione, buona fede e buon andamento; ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta. Ha chiesto anche l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, la condanna dell’amministrazione alla conclusione del procedimento e al pagamento di euro 45.519,90, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del 30 gennaio 2025, con cui l’amministrazione aveva richiesto l’accesso al Fondo adeguamento prezzi, nella parte in cui tale richiesta fosse interpretata come diniego della revisione o compensazione richiesta. L’amministrazione ha sostenuto che la nota costituisse un atto conclusivo di una fase procedimentale, giustificato dall’insufficienza delle risorse disponibili e dalla necessità di ricorrere al Fondo, e ha contestato la quantificazione dell’impresa, anche con riferimento ai costi della manodopera.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo nei limiti dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Ha ritenuto che l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 imponga alla stazione appaltante di procedere all’aggiornamento dei prezzi applicabili ai SAL relativi alle lavorazioni eseguite nei periodi previsti dalla norma e di determinarsi espressamente, positivamente o negativamente, sulla richiesta dell’appaltatore. La richiesta di accesso al Fondo non è stata considerata sufficiente a definire il procedimento, anche perché erano necessari ulteriori adempimenti istruttori, compreso il reperimento delle risorse e l’esame delle difformità di conteggio dedotte dall’impresa. È stata quindi dichiarata l’illegittimità del silenzio e l’amministrazione è stata condannata ad adottare una determinazione esplicita e conclusiva entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta potrà essere nominato su richiesta della ricorrente. Il TAR ha invece respinto la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale e di pagamento della somma richiesta, poiché non esisteva ancora un provvedimento conclusivo e il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile per mancata prova della lesività immediata, diretta e attuale della richiesta di accesso al Fondo. Il Libero Consorzio è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.l. n. 50/2022
Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, ... lo stato di avanzamento dei lavori ... è adottato ... applicando i prezzari aggiornati ...
La disposizione impone alla stazione appaltante l’aggiornamento dei prezzi applicabili ai SAL rientranti nel suo ambito e il riconoscimento dei maggiori importi nei limiti e secondo le modalità previste dalla norma.
art. 26, comma 6-bis, d.l. n. 50/2022
Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ... lo stato di avanzamento dei lavori ... dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato ... applicando i prezzari ... aggiornati annualmente
Il meccanismo speciale di aggiornamento dei prezzi è stato esteso alle lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023, nei limiti delle risorse previste.
art. 2, comma 1, l. n. 241/1990
mediante l'adozione di un provvedimento espresso
Quando il procedimento consegue obbligatoriamente a un’istanza o deve essere iniziato d’ufficio, l’amministrazione ha l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere e, quando necessario, compiere gli adempimenti istruttori; non può tuttavia accertare la fondatezza sostanziale della pretesa se restano da esercitare poteri amministrativi e manca un atto conclusivo.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati.
art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 50/2016
Le compensazioni già riconosciute o liquidate ai sensi della disposizione sono detratte dal pagamento dei maggiori importi derivanti dall’aggiornamento dei prezzi.
art. 113-bis, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
Il pagamento del certificato relativo ai maggiori importi deve avvenire nei termini previsti per i pagamenti degli stati di avanzamento.
Massime di principio
- L’art. 26 del d.l. n. 50/2022 impone alla stazione appaltante di applicare il meccanismo straordinario di aggiornamento dei prezzi ai SAL rientranti nell’ambito temporale e oggettivo della disposizione, nei limiti delle risorse e secondo le modalità stabilite dalla legge.
- La stazione appaltante ha l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento relativo alla compensazione o revisione straordinaria dei prezzi, anche quando siano necessari ulteriori accertamenti istruttori o il reperimento di risorse finanziarie.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e può disporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta; non può invece riconoscere direttamente il credito o accertare la fondatezza sostanziale della pretesa quando manchi ancora un provvedimento conclusivo e residuino poteri amministrativi da esercitare.
- La richiesta della stazione appaltante di accedere al Fondo adeguamento prezzi non costituisce, di per sé, un provvedimento lesivo immediatamente impugnabile se non esprime una determinazione conclusiva sulla spettanza, sulla quantificazione o sul diniego della compensazione richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 60/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 61/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 62/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 14 gen 2026Sentenza n. 12/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →