Cassazione Penale, Sentenza n. 44077/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. per mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia nominato (Avv. Andrea Ricci) e al domiciliatario presso di lui, nonostante l'imputato avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 5 dicembre 2022. Il decreto di citazione (28 giugno 2023) e la successiva notificazione (29 giugno 2023) erano stati indirizzati solo all'avvocato di ufficio (Avv. Giovanni Marchese). Si allegava quindi nullità della pronuncia per carenza della necessaria notifica al difensore effettivo e al domiciliatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, accertando che la nomina del difensore di fiducia effettuata nell'istanza di ammissione al patrocinio (validamente riferita al procedimento principale e accolta dalla Corte il 13/12/2022) era efficace anche per il procedimento d'appello. Perciò la sentenza impugnata è affetta da nullità assoluta ex artt. 178 e 179 cod. proc. pen., poiché emessa senza previa notifica al difensore di fiducia e al domiciliatario designato. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La norma tutela il diritto di difesa mediante la previsione della notifica degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica al difensore di fiducia integri nullità assoluta quando la mancata comunicazione incide sulla regolarità del contraddittorio.
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede le nullità per difetto di notifica alle parti; la Corte ha qualificato come nullità assoluta l'omessa notifica al difensore di fiducia e al domiciliatario eletto.
art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
art. 96, comma 2, cod. proc. pen.
Individua l'autorità procedente per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto che, essendo l'istanza proposta davanti alla stessa autorità presso la quale pendeva il giudizio d'appello, la nomina del difensore nella procedura incidentale vale per il procedimento principale.
art. 93 D.P.R. n. 115/2002
art. 93 D.P.R. n. 115/2002
Norma rilevante per la nomina del difensore nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha considerato valida la nomina di difensore di fiducia effettuata nell'istanza di ammissione e riferita espressamente al procedimento principale.
art. 23, commi 8 e 9, D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. in L. 18/12/2020 n. 176)
art. 23, commi 8 e 9, D.L. n. 137/2020
Richiamato per la disciplina delle modalità di trattazione dell'udienza in camera di consiglio (modalità telematiche/straordinarie); la Corte ha svolto il procedimento secondo le forme e modalità previste dalla norma e dalle successive proroghe.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia effettuata nell'ambito di un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida anche per il procedimento principale se l'istanza è stata presentata e accolta dall'autorità procedente davanti alla quale pende il giudizio e se la nomina è stata espressamente riferita al procedimento principale.
- La notifica degli atti processuali deve essere effettuata al difensore effettivamente nominato ed al domicilio eletto; la mancata notifica al difensore di fiducia e al domiciliatario può determinare una nullità assoluta rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
- Se vi è coesistenza di un difensore di ufficio che ha impugnato in primo grado e di una successiva nomina di difensore di fiducia, il giudice deve verificare quale nomina sia efficace al momento delle notifiche e adoperarsi perché le comunicazioni siano indirizzate correttamente; l'omessa verifica può essere causa di annullamento.
- In sede di impugnazione la parte che lamenta mancata notifica deve fornire elementi documentali (istanza di nomina, provvedimento di ammissione al patrocinio, elezione di domicilio) per dimostrare la titolarità del nuovo difensore al momento delle notifiche.
- La pronuncia impugnata per nullità assoluta derivante da difetto di notifica viene normalmente annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione per garantire imparzialità e corretto svolgimento del contraddittorio.
- Per evitare rischi processuali, chi nomina un difensore di fiducia e chiede il patrocinio deve provvedere a comunicare tempestivamente la nomina e l'eventuale elezione di domicilio all'autorità giudiziaria e, se possibile, ottenere dalla cancelleria l'annotazione nei fascicoli in tempo utile rispetto a eventuali decreti di citazione.
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