Cassazione Civile, Ordinanza n. 31624/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con cui l'Ufficio riteneva che una società di fatto avesse commercializzato telefoni cellulari in regime IVA intracomunitario mediante l'interposizione fittizia di una società estera, qualificando le operazioni fatturate come soggettivamente inesistenti e recuperando imposte ai soci della società di fatto, tra cui il destinatario dell'atto. Il contribuente aveva impugnato l'accertamento deducendo la propria estraneità ai fatti e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) carenza di motivazione e violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e dirimente: la controversia riguardava redditi e imposte imputati ai soci di una società di fatto, situazione che impone il litisconsorzio necessario di tutti i soci; nel giudizio non risultava disposta l'integrazione del contraddittorio né la riunione di eventuali ricorsi separati, con conseguente nullità assoluta dell'intero processo.
La decisione
La Corte ha rilevato la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (tutti i soci della società di fatto), ha cassato sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma per la rinnovazione del giudizio di primo grado con rituale integrazione del contraddittorio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per lamentare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non decide su tale censura perché assorita dalla nullità processuale rilevata d'ufficio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro del secondo motivo per denunciare carenza di motivazione della sentenza impugnata; anche tale motivo resta assorbito dalla rilevata nullità del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
considerato la norma violata per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci litisconsorti necessari; la sua violazione comporta nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a redditi e imposte imputati ai soci di una società di fatto, tutti i soci sono litisconsorti necessari e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti sin dal primo grado.
- La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero processo, rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
- Quando il giudizio è viziato da difetto di litisconsorzio necessario, la Corte cassazione la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia al giudice di merito affinché celebri nuovamente il giudizio con integrazione del contraddittorio.
- Le censure di merito o di motivazione restano assorbite se il processo è affetto da una nullità processuale preliminare e assorbente.
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