Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 15534/2026 - Roma, Sezione 2

Reclamo avverso atto del Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro n. 8085/2023 pubblicata il 21 settembre 2023 nel giudizio iscritto al n.R.G. n. 16126/2021;

Giustizia amministrativa202504199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atto del Commissario ad acta adottato nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro n. 8085/2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto reclamo contro un atto del Commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro n. 8085/2023, pubblicata il 21 settembre 2023 e passata in giudicato. Con la sentenza n. 22197/2025, il TAR aveva ordinato a Roma Capitale di eseguire integralmente il giudicato, nominando il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Dopo un precedente reclamo, il TAR aveva fornito chiarimenti al Commissario con ordinanza n. 10832/2026. Il Commissario ha poi dichiarato di ritenere, salvo diverso avviso del Tribunale, di avere assolto l’incarico e ha chiesto la liquidazione del compenso. La ricorrente, non avendo notizia dell’integrale adempimento, ha insistito nelle proprie domande. L’INPS ha rappresentato che non poteva aggiornare la posizione assicurativa della ricorrente senza la preventiva trasmissione, da parte di Roma Capitale, dei flussi e delle denunce contributive, che risultavano ancora mancanti. Roma Capitale non ha fornito chiarimenti sul punto.

La decisione

Il TAR non ha definito il reclamo né liquidato il compenso del Commissario. Ha disposto un ulteriore incombente nell’ambito dell’ottemperanza, incaricando il Commissario ad acta, entro 30 giorni, di verificare se Roma Capitale abbia trasmesso all’INPS i flussi e le denunce contributive necessari alla regolarizzazione della posizione assicurativa della ricorrente oppure, se l’Amministrazione sia ancora inadempiente, di provvedervi direttamente in sua sostituzione. Il Commissario dovrà riferire al Tribunale all’esito. La liquidazione del compenso è rinviata e potrà essere richiesta nuovamente dopo lo svolgimento delle ulteriori attività.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.