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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21132/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato contro la decisione della Corte di appello di Torino dell'8 ottobre 2024. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, l'intervenuta prescrizione del reato; tale censura, secondo la Corte, presupponeva però una rivalutazione del fatto storico, già cristallizzato nei gradi di merito come commesso nei termini della contestazione e nel novembre 2017, questione non dedotta in precedenza nei gradi di merito e quindi non proponibile in sede di legittimità. Gli ulteriori motivi erano descritti come ripetitivi rispetto all'appello e diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, lamentando in modo promiscuo una generica mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza evidenziare reali omissioni motivazionali o vizi logici manifesti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo implicava una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità e che i restanti motivi erano generici e meramente reiterativi di censure di merito già esaminate in appello, senza specifiche omissioni o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo; nessuna interpretazione ricavabile

  • art. 606 c.p.p.

    la Corte richiama implicitamente i limiti del ricorso per cassazione, osservando che non è consentita la rivalutazione del fatto e che le censure di merito o generiche sono inammissibili in questa sede

  • art. 616 c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito introdurre, per la prima volta, una questione che presupponga la rivalutazione del fatto storico già accertato nei gradi di merito, quando tale questione non sia stata tempestivamente devoluta e discussa nel giudizio di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione delle censure di appello o mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito.
  • La deduzione in forma promiscua e indistinta di vizi logicamente differenti della motivazione, come mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, è indice di genericità del motivo e segnala la sua natura meramente assertiva o di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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