Cassazione Penale, Sentenza n. 20131/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino censurandone la motivazione (vizio ex art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) con riferimento al capo 4 (sostituzione di persona commessa il 13.2.2020). Denuncia: a) travisamento della prova per invenzione e omissione di motivazione sul momento consumativo del reato; b) errore materiale nella indicazione della data di un arresto (16.2.2020 invece del reale 16.2.2019) che, secondo la difesa, avrebbe indebitamente collocato il ricorrente in vicende legate allo spaccio coeve al noleggio dell'auto; c) errore sull'intestazione dell'utenza telefonica utilizzata per la registrazione (la difesa afferma fosse intestata a terzi, non al Ventrone) e conseguente mancanza di spiegazione logica su come il ricorrente abbia concorso nella falsificazione dell'identità. La difesa sostiene che la Corte d'Appello ha compiuto un salto logico, ricollegando il comportamento illecito al fatto che Ventrone, due giorni dopo, fu trovato alla guida della stessa vettura senza patente, ritenendo tale circostanza sufficiente a provare il concorso nel reato di sostituzione di persona.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto della data di arresto la Corte ha ritenuto l'errore irrilevante rispetto al capo 4, poiché quella circostanza era stata evocata solo per individuare possibili motivazioni comuni alle condotte contestate e la discrasia non inficia la decisione. Quanto all'intestazione dell'utenza telefonica, la Corte di Appello aveva già corretto l'errore dando atto che l'utenza era intestata a terzi (es. Maria Delfino o alla madre della compagna Alisia Gramaglia) e ha motivato che il collegamento probatorio tra Ventrone e l'apertura dell'account si desume dal rapporto con i correi e dal complesso delle condotte commesse in breve arco temporale. La Suprema Corte ha ritenuto che gli errori denunciati non incidessero sulla fondatezza della ricostruzione e sulla attribuzione dei fatti al ricorrente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita i motivi utilizzabili in cassazione; la Corte richiama tale limite nel definire i confini della censura ammessa, ossia che il ricorso deve rimanere nei limiti previsti da tale norma
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Vizio di motivazione: il ricorrente eccepisce insufficiente o illogica motivazione; la Corte valuta se le critiche alla motivazione espongono effettivo vizio capacedi incidere sulla decisione, non semplici rilievi marginali o conjecturali
art. 110 c.p.
Norma sul concorso di persone nel reato: la decisione prende in considerazione se sussista un concorso basato su elementi probatori concreti (rapporti con i correi, modalità operative), ritenendo che il nesso possa emergere dal quadro complessivo delle condotte
D.P.R. 309/1990
Richiamato nella sentenza d'appello in relazione ad un arresto per reati in materia di stupefacenti; la Cassazione rileva che l'errata indicazione dell'anno dell'arresto è un elemento estraneo o non decisivo rispetto al capo contestato
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata per spiegare la trattazione del ricorso in Cassazione in assenza di richiesta di trattazione orale; la causa è stata trattata per mero rito scritto come consentito dalla norma
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte applica tale norma per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Un errore materiale nella motivazione (es. data errata) non rende automaticamente ammissibile o vincente un ricorso se l'errore è irrilevante rispetto al nucleo decisorio: è necessario dimostrare il pregiudizio sul giudizio di merito.
- La semplice utilizzazione materiale di un bene (es. trovarsi alla guida di un'auto in un momento successivo) non prova automaticamente la partecipazione anteriore a una condotta fraudolenta; per l'attribuzione occorre un nesso probatorio concreto e non meramente congetturale.
- Quando l'appello o la cassazione contestano la titolarità di un'utenza telefonica o altro elemento materiale, è determinante valutare se la correzione dell'errore da parte del giudice di merito incida sulla ricostruzione complessiva: se il collegamento probatorio rimane sostenuto da altri elementi (rapporti con correi, pattern di condotte), la censura può risultare inammissibile.
- Per vincere un gravame per vizio di motivazione è necessario indicare punti specifici e dimostrare che la motivazione è carente, illogica o contraddittoria in modo tale da influire sulla decisione; rilievi generici o ipotesi alternative basate su congetture raramente bastano.
- I fatti commessi in un breve arco temporale e con elementi ricorrenti possono essere valutati sia singolarmente sia nel loro insieme: la valutazione d'insieme può legittimare inferenze probatorie quando emergono elementi comuni che collegano i comportamenti
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