Cassazione Penale, Ordinanza n. 11680/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per truffa. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione nella valutazione della prova indiziaria, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie. Con il secondo e il terzo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis c.p., contestando il diniego della speciale tenuità del danno e delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità, dato che la sentenza impugnata aveva fondato la responsabilità non solo sul riconoscimento della persona offesa, ma anche sui fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza. Ha inoltre giudicato manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva valorizzato la gravità della condotta truffaldina, il suo allarme sociale e l'assenza di elementi favorevoli all'imputato, con implicita esclusione dei presupposti per l'attenuante della speciale tenuità del danno e per la sospensione condizionale della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
Invocato dal ricorrente per la speciale tenuità del danno; la Corte ritiene implicitamente esclusi i presupposti per la sua concessione alla luce della gravità del fatto.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono negate perché i giudici di merito hanno escluso elementi positivamente valorizzabili a favore dell'imputato.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre un vizio di motivazione limitandosi a prospettare una diversa lettura delle prove o un diverso giudizio di attendibilità/rilevanza delle risultanze istruttorie, se non vi è un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La valutazione della prova indiziaria compiuta dai giudici di merito è insindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione immune da vizi logici e fondata su plurimi elementi, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche può ritenersi congruamente motivato anche implicitamente quando la sentenza d'appello confermi la pena e valorizzi la gravità del fatto, l'allarme sociale e l'assenza di elementi favorevoli all'imputato.
- La speciale tenuità del danno e la sospensione condizionale della pena possono essere escluse implicitamente dalla struttura complessiva della motivazione, se incompatibili con la gravità concreta della condotta e con la valutazione sfavorevole del giudice di merito.
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