Sentenza n. 4201/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 00724/2025, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. 51/2025 r.g. proposto per l’annullamento dei seguenti atti dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia – ARPAE dell’Emilia Romagna: a) della determinazione 13 dicembre 2024 prot. n. DET-AMB-2024-6967, conosciuta in data imprecisata, con cui la Dirigente del Servizio autorizzazioni e concessioni di Forlì- Cesena Area est ha negato il rilascio dell’autorizzazione unica richiesta dalla X Renew S.r.l. con istanza 27 ottobre 2023 prot. n.182911 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica, avente potenza di picco pari a 5.828,76 kWp, da realizzarsi in Comune di Sarsina, via Lastreto; b) della nota 13 dicembre 2024, di trasmissione del provvedimento suddetto; di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente e in particolare: c) del parere della Regione Emilia Romagna, Servizio giuridico, acquisito con la nota 14 agosto 2024 prot. n. PG/2024/871987; d) della nota 14 giugno 2024 del Comune di Sarsina, acquisita con la nota 8 luglio 2024 prot. n. PG/2024/0132262; e) dei verbali della conferenza di servizi 16 settembre 2024 e 21 novembre 2024; f) della nota ARPAE 23 ottobre 2024 prot.n. PG/2024/191035, di trasmissione del verbale 16 settembre 2024 della conferenza di servizi e comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990 n.241; g) dell’art. 2.3 della deliberazione 125/2023 del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna; h) dell’allegato I lettera b) punto 7 della deliberazione 28/2010 del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna; g) degli artt. 2.1 e 4.19 del Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Sarsina;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico e disciplina regionale applicata per limitare al 10% l'occupazione delle aree agricole
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato il diniego di autorizzazione unica relativo a un impianto fotovoltaico di potenza pari a 5.828,76 kWp da realizzare nel Comune di Sarsina, nonché gli atti presupposti e, in particolare, l'art. 2.3 della deliberazione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna n. 125/2023 e l'Allegato I, lettera B), punto 7, della deliberazione n. 28/2010. Il diniego era fondato sulla qualificazione dell'area agricola come idonea soltanto ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, con conseguente applicazione del limite regionale del 10% della superficie agricola disponibile. In primo grado e in appello la società ha dedotto: 1) l'erronea interpretazione dell'art. 20, comma 8, lettera c-ter), punto 1, del d.lgs. n. 199/2021, sostenendo che la previsione delle aree agricole comprese entro 500 metri da zone produttive dovesse includere anche quelle prossime a cave e miniere; 2) la violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, per mancato esame puntuale delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; 3) l'illegittimità del limite regionale del 10%, perché incompatibile con la disciplina statale sulle aree idonee, con la riserva di procedimento amministrativo e con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili; 4) in via subordinata, l'irrilevanza delle considerazioni regionali sui crinali e la loro erronea applicazione al progetto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente il terzo motivo, senza esaminare gli altri per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha annullato il diniego di autorizzazione unica e, per quanto di ragione, l'art. 2.3 della deliberazione regionale n. 125/2023 e l'Allegato I, lettera B), punto 7, della deliberazione n. 28/2010. Il Collegio ha ritenuto illegittimo il combinato disposto regionale nella parte in cui consente la collocazione di impianti fotovoltaici nelle aree agricole considerate idonee dall'art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 soltanto quando l'impianto occupi una superficie non superiore al 10% delle particelle disponibili. Tale limite, applicato automaticamente da ARPAE quale motivo ostativo, introduce un regime differenziale eccessivamente restrittivo per aree qualificate come idonee dalla legislazione statale, contrasta con gli artt. 20, commi 1, 6 e 8, del d.lgs. n. 199/2021 e impedisce la necessaria valutazione concreta e sincronica degli interessi nell'ambito del procedimento autorizzatorio. La disciplina regionale non può frapporre ostacoli non previsti dal legislatore statale né rendere meramente astratta la riserva di procedimento amministrativo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la loro eventuale fondatezza non avrebbe arrecato una maggiore utilità alla società. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 20, commi 1, 6, 7 e 8, d.lgs. n. 199/2021
Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.
La disciplina statale sulle aree idonee costituisce il quadro vincolante entro il quale le Regioni possono esercitare le proprie competenze territoriali; le aree qualificate idonee dal legislatore statale non possono essere assoggettate a limitazioni regionali tali da rendere più difficile la loro utilizzazione per impianti fotovoltaici.
art. 12, d.lgs. n. 387/2003
La valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti deve avvenire nel procedimento unico autorizzatorio.
La localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili richiede una valutazione concreta degli interessi coinvolti nel procedimento autorizzatorio, non sostituibile da limiti regionali automatici e aprioristici.
art. 10-bis l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La società ne ha dedotto la violazione per il mancato esame puntuale delle osservazioni, ma il motivo non è stato deciso perché assorbito dall'accoglimento del motivo relativo al limite regionale del 10%.
art. 14-ter l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La conferenza di servizi è stata utilizzata per la fase conclusiva del procedimento di autorizzazione unica; la decisione non verte autonomamente sulla disciplina della conferenza.
art. 117, commi 2, lettera s), e 3, Cost.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il d.lgs. n. 199/2021 è ricondotto sia alla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente sia alla competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
direttiva 2018/2001/UE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina nazionale sulle aree idonee deve essere interpretata in coerenza con gli obiettivi europei di promozione delle fonti rinnovabili e di decarbonizzazione.
Massime di principio
- Le Regioni non possono introdurre, mediante disciplina territoriale o regolamentare, ostacoli alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legislazione statale, soprattutto quando l'impianto è localizzato in un'area qualificata idonea dall'art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021.
- La qualificazione statale di un'area come idonea non esclude la valutazione concreta degli interessi agricoli, urbanistici, paesaggistici e ambientali nel procedimento autorizzatorio, ma impedisce che tale valutazione sia sostituita da un limite regionale automatico e astratto, come la preclusione dell'utilizzo di oltre il 10% della superficie.
- La disciplina regionale sulle aree idonee deve rispettare la riserva di procedimento amministrativo: la compatibilità del singolo progetto deve essere accertata mediante istruttoria e ponderazione concreta degli interessi nel procedimento autorizzatorio unico.
- Nelle more dell'individuazione delle aree idonee secondo i criteri statali, le Regioni non possono disporre moratorie, sospensioni o regimi differenziali che rendano eccessivamente onerosa la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree già qualificate idonee dalla normativa statale.
- L'accoglimento di una censura che comporta l'annullamento dell'atto impugnato rende improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse gli ulteriori motivi la cui eventuale fondatezza non procurerebbe al ricorrente una maggiore utilità sostanziale.
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