Sentenza del 01/02/2016 n. 901 - Comm. Trib. Prov. Milano
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - SENTENZA - Registrazione - Tassazione in misura proporzionale - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che la sentenza deve essere registrata con applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale, pari all'1%. La decisione giudiziaria, infatti, accerta un diritto di natura patrimoniale, ossia l'ammissione al passivo di un credito assistito da garanzia pignoratizia, rientrando nell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro della sentenza pronunciata in un giudizio di opposizione allo stato passivo nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. La sentenza aveva ammesso un credito con privilegio pignoratizio e si discuteva se la relativa registrazione dovesse essere assoggettata a imposta fissa oppure proporzionale.
Norme richiamate
Art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986
atti dell'autorità giudiziaria di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale
La norma prevede l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale dell'1% agli atti giudiziari che accertano diritti patrimoniali. La sentenza che ammette al passivo un credito assistito da privilegio pignoratizio rientra in tale categoria.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il Testo unico dell'imposta di registro costituisce la disciplina generale applicabile alla registrazione degli atti giudiziari, secondo la natura e gli effetti patrimoniali dell'atto.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, occorre considerare gli effetti sostanziali della sentenza e non soltanto la sua forma o il procedimento nel quale è stata pronunciata.
- Una decisione giudiziaria che accerta, riconosce o ammette un diritto di credito con contenuto patrimoniale può essere soggetta a imposta proporzionale, anche se emessa nell'ambito di una procedura concorsuale.
- L'ammissione di un credito allo stato passivo, soprattutto quando è riconosciuta una causa di prelazione come il privilegio pignoratizio, costituisce accertamento di un diritto patrimoniale rilevante ai fini dell'art. 8, comma 1, lett. c), della Tariffa, Parte prima, del d.P.R. 131/1986.
- In situazioni analoghe, la tassazione non dipende esclusivamente dal fatto che la sentenza sia resa in un giudizio di opposizione allo stato passivo, ma dalla circostanza che essa produca un accertamento economicamente valutabile.
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