Cassazione Penale, Sentenza n. 20401/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e mera apparenza della motivazione per l'utilizzo, a suo dire, di elementi probatori non prodotti dalle parti e sottratti al contraddittorio; 2) carenza della prova dell'attualità del pericolo di reiterazione, basata su una generica proiezione della capacità criminale passata senza indicazione di occasioni concrete di riedizione della condotta; 3) mancata valutazione di sopravvenienze fattuali rilevanti (commissariamento delle società strumento dell'illecito, revoca dell'incentivo pubblico, residenza estera stabile, osservazioni di altra Autorità giudiziaria) che, secondo la difesa, avrebbero inciso sulla sussistenza del periculum; 4) mancata considerazione del decorso del tempo e dell'evoluzione delle risultanze, con contestazione dell'uso di logiche estradizionali/ esecutive estranee alla valutazione cautelare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto legittima la considerazione, da parte del Tribunale del riesame, dei "carichi pendenti" e degli altri procedimenti risultanti dal fascicolo, anche sulla base dei dati ricavabili in conformità all'art. 7 del d.P.R. 313/2002; non si è trattato di uso di scienza privata del giudice ma di elementi conoscibili e presenti nel fascicolo. I nuovi elementi addotti dalla difesa sono stati ritenuti insufficienti a superare il giudicato cautelare e troppo generici per consentire una rivalutazione dei fatti in sede di cassazione. Sulla questione temporale/latitanza la Corte ha affermato che non può ritenersi cristallizzata l'attualità del pericolo al momento della fuga dell'indagato; pertanto il decorso del tempo e la latitanza non impongono automaticamente la revoca della misura. Lamentazioni difensive che sollecitano una rinnovata valutazione di merito sono inammissibili in questa sede. In conclusione: ricorso dichiarato inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Riferimento ai criteri per l'applicazione delle misure cautelari, in particolare alla valutazione del pericolo di reiterazione. La Corte conferma che tale valutazione deve restare ancorata a elementi concreti e non congelata dalla latitanza dell'indagato.
art. 274, comma 1 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione di sopravvenienze e alla necessità che la difesa indichi fatti nuovi, rilevanti e idonei a modificare il giudizio cautelare; la Corte ha ritenuto inesistenti o non efficaci tali sopravvenienze.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di rilevanza delle nuove circostanze ai fini della revoca o modifica della misura; la Corte ha ritenuto che gli elementi nuovi non abbiano superato il giudicato cautelare.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma procedurale riferita ai motivi di impugnazione; utilizzata per inquadrare le censure mosse dal ricorrente e valutare la loro ammissibilità e rilevanza.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare la trattazione scritta del procedimento in cassazione, confermando la regolarità del processo decisionale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in considerazione dei profili di colpa nell'impugnazione.
art. 7 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Norma sulla consultazione dei carichi pendenti e dei dati che ne emergono; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle informazioni desunte dal certificato dei carichi pendenti come elementi conoscibili e valutabili nel fascicolo.
Massime di principio
- Il giudice del riesame può legittimamente valorizzare procedimenti pendenti e certificati dei carichi pendenti se tali atti sono presenti nel fascicolo o conoscibili con ordinaria diligenza; non si configura uso di scienza privata se gli elementi sono accessibili alle parti.
- Mere affermazioni generiche sulla modificazione delle circostanze (commissariamento societario, revoca di incentivi, residenza estera) non sono di per sé sufficienti a superare un giudicato cautelare: occorre dimostrare il nesso specifico e l'effettiva incidenza sul pericolo di reiterazione.
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione non si cristallizza automaticamente al momento della latitanza dell'indagato; la fuga non impedisce al giudice di valutare, al momento dell'esecuzione, l'effettiva persistenza del periculum.
- In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari sono inammissibili le richieste che sollecitano una rinnovata valutazione di merito dei fatti; la censura deve invece riguardare profili di diritto o vizi formali della motivazione.
- La difesa che introduce sopravvenienze deve presentarne la rilevanza concreta e provare che esse incidono sul giudizio cautelare; l'assenza di specificità rende la censura destinata al rigetto.
- L'uso di certificazioni ufficiali (es. certificato dei carichi pendenti) ha valore informativo e può rafforzare la valutazione del pericolo quando evidenzi ulteriori procedimenti o condotte successive.
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