Risoluzione n. 118 del 30/10/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione affronta il regime fiscale dei buoni pasto corrisposti ai lavoratori part-time senza pausa pranzo. Pur dichiarando inammissibile l’interpello perché presentato da una federazione sindacale, l’Agenzia esamina comunque il merito e conclude che il D.P.C.M. 18 novembre 2005 ha superato il precedente orientamento del 2004: i buoni pasto restano esclusi da imposizione entro il limite di 5,29 euro al giorno anche per tali lavoratori.
Trattamento fiscale dei buoni pasto per lavoratori part-time
Trattamento fiscale dei buoni pasto e lavoratori part-time
La risoluzione esamina il rapporto tra la disciplina fiscale del TUIR e la normativa sopravvenuta sui servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto. Il tema centrale è se i buoni pasto corrisposti a dipendenti part-time, anche quando l’orario non preveda la pausa pranzo, debbano concorrere alla formazione del reddito imponibile e della base contributiva.
Quesito posto dalla Federazione Alfa
La Federazione Alfa segnala una presunta contraddizione tra la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, e il D.P.C.M. 18 novembre 2005. Secondo l’istante, il decreto del 2005 consente di corrispondere buoni pasto anche al personale part-time senza diritto alla pausa pranzo, mentre la precedente prassi dell’Agenzia li considerava imponibili in assenza di pausa. La federazione chiede quindi se, in tale ipotesi, si applichi l’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR, oppure se i buoni pasto debbano essere tassati e assoggettati a contribuzione come compensi in natura.
Inammissibilità dell’istanza di interpello
L’Agenzia delle Entrate dichiara l’istanza inammissibile ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, perché presentata da un’organizzazione sindacale per rappresentare interessi diffusi e non una posizione fiscale propria. Viene richiamata la circolare 31 maggio 2001, n. 50, punto 3.1, che esclude i portatori di interessi collettivi, come associazioni sindacali, associazioni di categoria e ordini professionali, salvo che la questione riguardi la loro posizione fiscale diretta. La conseguenza è che l’istanza non produce gli effetti tipici dell’interpello previsti dall’art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Inquadramento normativo del reddito di lavoro dipendente
Pur in presenza dell’inammissibilità, l’Agenzia esamina il merito come consulenza generica. Richiama l’art. 51, comma 1, del TUIR, secondo cui il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro. Richiama poi l’art. 51, comma 2, lett. c), che esclude dal reddito:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- entro il limite complessivo giornaliero di lire 10.240, pari a 5,29 euro, le prestazioni e indennità sostitutive corrisposte ad addetti a cantieri edili, altre strutture temporanee o unità produttive in zone prive di strutture o servizi di ristorazione.
L’esclusione è qualificata come deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente e risponde alla finalità di agevolare le erogazioni destinate a soddisfare le esigenze alimentari del personale durante l’orario di lavoro.
Precedente orientamento dell’Agenzia e sua evoluzione
La risoluzione n. 153 del 15 dicembre 2004 aveva affermato che, se l’orario di lavoro non prevede la pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti non costituiscono una prestazione sostitutiva del vitto e concorrono quindi al reddito di lavoro dipendente e alla base imponibile contributiva. Quell’orientamento era coerente con la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, che precisava che i buoni pasto devono consentire soltanto l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto.
Nuova disciplina sui servizi sostitutivi di mensa
L’Agenzia osserva che è intervenuta una disciplina sopravvenuta con l’art. 14-ter e vicies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha previsto l’emanazione di un decreto per disciplinare caratteristiche e utilizzo del buono pasto. In attuazione di tale delega è stato emanato il D.P.C.M. 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2006, recante disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa. Il decreto definisce il buono pasto, all’art. 2, comma 1, lett. c), come documento di legittimazione, anche elettronico, che attribuisce il diritto a ottenere somministrazione di alimenti e bevande e prodotti di gastronomia pronti al consumo, con esclusione di prestazioni in denaro.
Estensione ai lavoratori part-time senza pausa pranzo
L’art. 5, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. stabilisce che i buoni pasto sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario non preveda una pausa per il pasto, nonché da soggetti con rapporto di collaborazione anche non subordinato. Da questa previsione l’Agenzia desume che la normativa abbia inteso tenere conto della diffusione di forme di lavoro flessibili e che anche i dipendenti part-time privi di pausa pranzo possano ricevere buoni pasto. Poiché l’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR fa espresso riferimento alle prestazioni sostitutive del servizio di mensa, la nuova disciplina regolamentare assume rilevanza anche ai fini fiscali, pur non avendo natura tributaria.
Superamento della risoluzione n. 153/2004 e conclusioni fiscali
L’Agenzia afferma che la normativa fiscale non disciplina in modo dettagliato le prestazioni sostitutive di mensa, limitandosi a prevederne la non concorrenza al reddito entro i limiti stabiliti. Ne consegue che la risoluzione 15 dicembre 2004, n. 153, deve ritenersi superata. Pertanto, anche i lavoratori subordinati a tempo parziale il cui orario non preveda la pausa pranzo, se ricevono buoni pasto, possono beneficiare dell’agevolazione prevista dall’art. 51, comma 2, lett. c), del TUIR. I buoni pasto non concorrono quindi, quali compensi in natura, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale, nei limiti di 5,29 euro giornalieri.
Esito operativo
La risoluzione conclude che, nonostante l’inammissibilità formale dell’interpello, il nuovo assetto normativo consente l’esclusione da imposizione dei buoni pasto corrisposti ai dipendenti part-time senza pausa pranzo, fino al limite giornaliero previsto dalla legge. Il precedente orientamento del 2004 viene espressamente superato.
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