Risoluzione n. 116 del 24/10/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene elusiva la riorganizzazione proposta: il conferimento del ramo operativo in Beta S.r.l. e la successiva fusione di Gamma S.p.A. in Alfa a r.l. consentirebbero infatti il trasferimento delle perdite fiscali pregresse alla capogruppo. Pur riconoscendo le ragioni economiche della razionalizzazione tra Gamma e Beta, l’Amministrazione nega la legittimità fiscale della fusione finale perché Gamma, svuotata dell’attività, non avrebbe i requisiti di vitalità richiesti dall’art. 172, comma 7, TUIR e si configurerebbe come una "bara fiscale".
Interpello su fusione e riporto perdite fiscali ex art. 172 TUIR
Interpello su riorganizzazione societaria e riporto delle perdite fiscali
La risoluzione esamina un interpello presentato ai sensi dell’art. 21, comma 9, della legge n. 413 del 1991 in materia di operazioni straordinarie e utilizzo delle perdite fiscali pregresse. Il tema centrale è la possibilità di trasferire in capo alla holding Alfa a r.l. le perdite fiscali maturate da Gamma S.p.a. attraverso una riorganizzazione che comprende conferimento d’azienda e fusione.
Fattispecie rappresentata
Alfa a r.l. opera in settori industriali e di servizi; in passato ha costituito Beta S.r.l. per l’attività di vendita, in attuazione della separazione societaria tra distribuzione e vendita. Successivamente Alfa ha costituito Delta S.p.a. e acquisito la totalità delle azioni di Kappa S.p.a., poi trasformata in Gamma S.p.a.
Gamma S.p.a. svolgeva attività di acquisto, importazione, esportazione e vendita di xxx, oltre a ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi; le sue quote erano interamente possedute da Delta, poi acquistate da Alfa. La società presentava perdite fiscali pregresse riportabili per importi distinti tra perdite illimitatamente riportabili e perdite utilizzabili entro un termine finale indicato nel testo.
A causa delle difficoltà operative, Gamma ha dismesso il ramo xxx, cedendolo integralmente nel mese di xxx. Dopo il ridimensionamento, l’assemblea straordinaria ha deliberato la riduzione del capitale sociale previa copertura delle perdite. La permanenza nel gruppo di due società entrambe impegnate nella vendita di xxx determina, secondo l’istante, una duplicazione di costi e una inefficienza gestionale, oltre a criticità nei rapporti con i soci di minoranza di Beta S.r.l.
Operazione prospettata dal contribuente
Il gruppo intendeva attuare una riorganizzazione articolata in tre passaggi:
- conferimento da parte di Gamma S.p.a. a Beta S.r.l. del ramo aziendale relativo alla commercializzazione all’ingrosso e alla vendita di xxx, valorizzato da perizia giurata ex art. 2465 c.c., con assegnazione a Gamma di una partecipazione pari al 2% in Beta;
- cancellazione di Gamma S.p.a. dall’elenco delle società di vendita, con mantenimento del solo ruolo di sub-holding industriale;
- fusione di Gamma S.p.a. in Alfa a r.l.
Al termine, il gruppo sarebbe rimasto composto da Alfa a r.l. quale holding, Beta S.r.l. partecipata al 99% da Alfa e Delta S.p.a. partecipata al 100% da Alfa. L’operazione avrebbe consentito di trasferire alla capogruppo le perdite fiscali pregresse di Gamma, con richiamo all’opzione per la tassazione di gruppo in scadenza nel periodo indicato e all’art. 172, comma 7, TUIR in tema di fusione.
Ragioni economiche addotte
L’istante sosteneva che la riorganizzazione fosse sorretta da valide ragioni economiche e non da finalità elusive. In particolare, l’operazione avrebbe consentito:
- la razionalizzazione della struttura del gruppo;
- la riduzione di costi amministrativi e finanziari;
- l’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni;
- l’incremento del peso partecipativo della holding nella sola società operativa residua;
- un miglioramento della redditività anche a beneficio dei soci di minoranza.
Secondo il contribuente, la giustificazione economica e di riorganizzazione societaria prevaleva su qualsiasi vantaggio tributario, e non esistevano alternative altrettanto efficaci per superare le difficoltà imprenditoriali e finanziarie.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui determinati atti e negozi possono essere considerati inopponibili al Fisco se realizzano un risparmio d’imposta non consentito dal sistema e sono privi di valide ragioni economiche. Vengono indicati i presupposti per configurare l’elusione:
- riconducibilità a una delle fattispecie tipizzate;
- aggiramento di obblighi o divieti dell’ordinamento;
- perseguimento di un risparmio d’imposta disapprovato;
- assenza di valide ragioni economiche.
Le operazioni di conferimento d’azienda e fusione sono espressamente considerate tra quelle potenzialmente elusive.
Valutazione sulla razionalizzazione del gruppo
L’Amministrazione riconosce che Gamma S.p.a. e Beta S.r.l. svolgono la medesima attività di vendita di xxx e che Gamma, dopo la cessione del ramo produttivo, è rimasta sostanzialmente operativa solo come struttura di approvvigionamento per Beta. In tale contesto, l’aggregazione delle due società di vendita sarebbe coerente con esigenze di efficienza organizzativa e di riduzione dei costi.
Tuttavia, l’Agenzia osserva che la soluzione scelta dal contribuente è fiscalmente criticabile perché più complessa e perché finalizzata, nella fase conclusiva, al trasferimento delle perdite fiscali di Gamma alla holding Alfa.
Perché la soluzione è ritenuta elusiva
La risoluzione sottolinea che, pur essendo presenti perdite fiscali pregresse sia in Beta S.r.l. sia in Gamma S.p.a., tali perdite non sarebbero trasferibili alla consolidante Alfa ai sensi dell’art. 118, comma 2, TUIR. L’eventuale fusione tra Gamma e Beta, che sarebbe la soluzione più diretta per la razionalizzazione societaria, non produrrebbe vantaggi fiscali.
Al contrario, la sequenza conferimento + fusione consentirebbe di far confluire le perdite di Gamma in Alfa, permettendone l’utilizzo in compensazione del reddito imponibile della capogruppo. Per l’Agenzia, il conferimento del ramo in Beta ha una giustificazione economica, ma la successiva fusione di Gamma, ormai trasformata in sub-holding depotenziata, in Alfa non risponde ad alcuna esigenza economico-aziendale e appare preordinata al risultato fiscale.
Requisiti di vitalità ex art. 172, comma 7, TUIR
L’Agenzia estende l’analisi ai requisiti di vitalità economica richiesti per il riporto delle perdite in caso di fusione. La norma richiede che, nell’esercizio precedente alla delibera della fusione, ricavi/proventi dell’attività caratteristica e spese per lavoro subordinato siano superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori.
La risoluzione precisa che tali requisiti devono non solo risultare nell’esercizio precedente, ma anche permanere fino al momento della deliberazione della fusione. La ratio è evitare il commercio delle c.d. "bare fiscali".
Nel caso concreto, Gamma soddisferebbe formalmente i parametri di vitalità nell’esercizio indicato, ma tali valori deriverebbero quasi esclusivamente dall’attività di vendita di xxx. Poiché quel ramo verrebbe conferito in Beta prima della fusione, al momento della delibera Gamma risulterebbe priva dell’attività economica che aveva generato la vitalità. Di conseguenza, la società sarebbe considerata una "bara fiscale".
Conclusione dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che l’operazione, così come strutturata, è posta in essere al solo fine di ottenere un indebito risparmio fiscale. La mancanza di valide ragioni economiche nella fase finale e l’elusione dell’art. 172, comma 7, TUIR rendono la fusione inopponibile sotto il profilo fiscale, poiché realizzata attraverso l’incorporazione di una società sostanzialmente svuotata e destinata al solo trasferimento delle perdite pregresse.
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