Cassazione Penale, Sentenza n. 21288/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che ha rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) vizio di motivazione rispetto alla presunta inadeguatezza della custodia cautelare, sostenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente considerato il suo presunto recesso dal sodalizio dal 26 maggio 2023 e la durata limitata della partecipazione (da marzo 2023), elementi idonei a far prevalere misure meno afflittive (es. arresti domiciliari); 2) illogicità della valorizzazione dell'arresto in flagranza dell'ottobre 2025 (pochi grammi di droga, per i quali non fu applicata misura) come prova della mancata modifica dello stile di vita, ritenendo tale rilievo non pertinente rispetto all'idoneità della misura domiciliare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e privi di reale confronto con le ragioni del Tribunale, nonché manifestamente infondati. Il Collegio ha ribadito l'orientamento secondo cui l'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa (doppia) circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia carceraria per i delitti di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/1990; spetta all'indagato allegare elementi di segno contrario e, in tal caso, il giudice deve motivare specificamente perché tali elementi non siano idonei a superare la presunzione. Il Tribunale del riesame aveva invece motivato compiutamente: ruolo di rilievo del Memoli (pusher, uomo di fiducia del capo), rapporti con fornitori, modalità reiterate e consolidate, recente commissione dei reati, propensione a proventi illeciti, e il recente arresto in flagranza come indicatore dell'assenza di mutamento di condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 275, comma 3, codice di procedura penale
art. 275, comma 3, c.p.p.
Stabilisce una presunzione relativa, sia sull'esistenza delle esigenze cautelari sia sull'adeguatezza della custodia carceraria per taluni reati (tra cui quelli previsti dall'art. 74 d.P.R. n.309/1990); l'indagato può allegare elementi contrari e, se lo fa, il giudice deve motivare specificamente perché questi non superano la presunzione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma qualificante i reati connessi al traffico di stupefacenti; la sua presenza rientra nell'ambito dei delitti per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Disciplina le sanzioni per detenzione e cessione di stupefacenti, i reati 'fine' contestati al ricorrente nell'ordinanza
art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Consente il motivo di ricorso per vizio di motivazione e illogicità; la Corte lo ha esaminato trovando i motivi aspecifici e manifestamente infondati
art. 616 codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata qui insieme alla sanzione pecuniaria
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni attuative c.p.p.
Regola la sintesi del ricorso per cassazione; il ricorso è stato presentato conformemente a tale norma
Massime di principio
- Nei reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti l'art. 275, comma 3, c.p.p. introduce una presunzione relativa che rende più agevole la scelta della custodia cautelare in carcere: la difesa deve produrre elementi concreti e specifici per tentare di superarla
- La semplice allegazione di un presunto 'recesso' o del tempo trascorso non è sufficiente di per sé a vincere la presunzione; il giudice valuta complessivamente ruolo, modalità operative, rapporti con la rete criminale e la recenza delle condotte
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti o la valutazione delle fonti probatorie del giudice di merito; il suo controllo è limitato alla verifica di motivazione, correttezza giuridica e assenza di illogicità manifeste
- Arresti recenti, anche per quantità limitate di droga, possono essere ritenuti rilevanti come indicazione della permanenza di legami o della continuità di condotte illecite e quindi pertinenti nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare
- Misure meno afflittive (arresti domiciliari, controlli elettronici) possono risultare inidonee se il soggetto è inserito in un contesto criminale in cui tali strumenti non impedirebbero contatti e reati; il giudice deve motivare questa inidoneità se la difesa solleva il tema
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