Cassazione Civile, Ordinanza n. 21457/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite e che non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione non è contemplata dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia arriva in Cassazione contro una sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della lite né i motivi di doglianza, perché la decisione si limita a dare atto che la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente ente subentrato ex lege nei rapporti della cessata società originaria e dagli altri controricorrenti. In udienza è stata ribadita l'avvenuta accettazione della rinuncia da parte delle controparti.
Norme richiamate
art. 391, comma 4, c.p.c.
in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica all'ipotesi di estinzione del processo
Cass. S.U. n. 19169/2017
la forma del provvedimento che dichiara l'estinzione del processo è l'ordinanza, anche se sia stata fissata e tenuta l'udienza pubblica
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti costituite, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata non si provvede alla liquidazione delle spese di lite.
- L'estinzione del processo per rinuncia non integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato previsto per altri esiti del giudizio.
- Il provvedimento che dichiara l'estinzione può essere adottato con ordinanza anche dopo la fissazione e celebrazione dell'udienza pubblica.
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