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Sentenza

Sentenza del 07/09/2018 n. 21823 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito della società per il 2004 ai fini IVA, IRPEG e IRAP, contestando: da un lato, oneri finanziari ritenuti riferibili a un credito verso una controllata estera; dall'altro, l'omessa contabilizzazione di componenti positivi relativi alla produzione e vendita di alcuni macchinari. La società ha contestato, tra l'altro, l'illegittimità dell'accertamento induttivo, l'inidoneità o genericità del questionario, l'omessa pronuncia sulle proprie eccezioni, l'errata determinazione dei maggiori ricavi e l'applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi della società, ritenendo legittimo il ricorso all'accertamento induttivo: la documentazione prodotta in risposta al questionario era stata formalmente presentata, ma giudicata non pertinente e inidonea a fornire i chiarimenti richiesti, equivalendo sostanzialmente a un'omessa esibizione. Ha invece accolto il quarto, quinto e sesto motivo della società, rilevando una motivazione insufficiente sulla rideterminazione dei ricavi e l'omessa pronuncia sulle deduzioni relative ai costi necessari alla produzione e all'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. Ha accolto anche il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia, censurando la motivazione apodittica con cui la CTR aveva ridotto il recupero fiscale. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, lett. d) e d-bis)

    L'Ufficio può determinare il reddito prescindendo, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili e avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti ordinari quando le irregolarità rendano inattendibile la contabilità oppure il contribuente non dia seguito agli inviti e questionari dell'Ufficio.

    La risposta meramente formale a un questionario non è sufficiente: se la documentazione è carente, non pertinente o inidonea a consentire i controlli richiesti, essa può essere equiparata a una sostanziale omissione e legittimare l'accertamento induttivo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 3 e 4

    Gli uffici possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti e inviare questionari relativi a dati e notizie specifiche rilevanti ai fini dell'accertamento.

    Le richieste dell'Amministrazione devono essere soddisfatte con documentazione concretamente riferibile ai dati richiesti e idonea a dimostrare le operazioni contestate.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 3 e 4

    Prevede analoghi poteri dell'Amministrazione finanziaria in materia IVA per richiedere documenti, dati e notizie.

    La mancata o inadeguata collaborazione documentale può assumere rilievo anche nell'accertamento IVA.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 109

    Richiamato per il principio di competenza e inerenza degli oneri deducibili.

    La Corte ha confermato l'esclusione della prima ripresa poiché il credito verso la controllata è stato ritenuto di natura commerciale e movimentato nell'anno, non adeguatamente qualificabile come finanziamento produttivo di oneri imputabili alla società.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    L'omessa pronuncia sussiste quando una domanda o eccezione decisiva viene completamente ignorata. Non ricorre, invece, se la decisione contiene un rigetto implicito incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5

    Riguarda rispettivamente la nullità della sentenza per violazione delle norme processuali e il vizio di motivazione nei limiti consentiti.

    La motivazione del giudice di merito deve essere effettiva, congrua e verificabile, soprattutto quando ridetermina la base imponibile mediante coefficienti o percentuali; affermazioni apodittiche possono comportare la cassazione con rinvio.

Massime di principio

  • La produzione di documenti in risposta a un questionario non mette automaticamente al riparo dall'accertamento induttivo: occorre dimostrare che i documenti siano pertinenti, completi e idonei a rispondere puntualmente alle richieste dell'Ufficio.
  • L'accertamento induttivo può essere legittimo anche se la contabilità appare formalmente regolare, quando anomalie, carenze documentali o mancata collaborazione rendano inattendibile la ricostruzione dei ricavi.
  • Nel giudizio di legittimità non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove: occorre dimostrare una violazione di legge, un'omessa pronuncia o una motivazione realmente insufficiente e decisiva.
  • La determinazione dei maggiori ricavi deve essere spiegata con criteri verificabili; il giudice non può ridurre l'imponibile sulla base di mere considerazioni generiche sulla crisi del settore o sull'organizzazione aziendale.
  • Quando vengono accertati maggiori ricavi, devono essere esaminate anche le deduzioni relative ai costi direttamente necessari a produrli, se ritualmente richieste dal contribuente.
  • Le eccezioni sulle sanzioni, inclusa l'obiettiva incertezza normativa, devono essere espressamente esaminate; tuttavia, la censura deve indicare con precisione la richiesta formulata e le sanzioni concretamente applicate.
  • I crediti verso società controllate devono essere qualificati sulla base della loro effettiva causa e movimentazione: un credito commerciale non può essere automaticamente trattato come finanziamento infragruppo produttivo di oneri finanziari.

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