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Legge

L.R. Sardegna 7/2002

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 7/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge finanziaria 2002 della Sardegna autorizza mutui e prestiti obbligazionari, rifinanzia numerosi interventi in bilancio per il 2002-2004 e disciplina spese in settori quali enti locali, opere pubbliche, agricoltura, ambiente, lavoro, cultura, sanità e trasporti. Molte disposizioni hanno efficacia limitata agli anni 2002-2004 o a specifici programmi già conclusi.

Legge finanziaria 2002 della Regione Sardegna

Legge finanziaria 2002 della Sardegna

Il provvedimento definisce gli equilibri finanziari della Regione autonoma della Sardegna per il triennio 2002-2004 e contiene una vasta serie di autorizzazioni di spesa, rifinanziamenti, modifiche legislative e misure organizzative. Molte disposizioni sono strettamente collegate all’esercizio 2002 e a programmi con scadenza già fissata, con conseguente forte profilo di obsolescenza pratica.

Disposizioni finanziarie generali e copertura del bilancio

La Regione è autorizzata a contrarre mutui o emettere prestiti obbligazionari garantiti dalla Regione per complessivi euro 2.128.493.000, ripartiti su 2002, 2003 e 2004, per finanziare le spese indicate nella tabella F allegata. Inoltre, può contrarre mutui per euro 3.796.505.000 per coprire il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2000 e il saldo finanziario negativo presunto al 31 dicembre 2001.

L’ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2003, 2004 e 2005 a seconda dell’anno di autorizzazione. Le nuove o maggiori entrate derivanti dalla revisione del Titolo III dello Statuto regionale devono essere destinate prioritariamente alla riduzione o all’annullamento di tali autorizzazioni. È inoltre chiarito che lo stanziamento previsto da una precedente legge finanziaria costituisce rata di mutui.

Sono disciplinati anche l’uso dei fondi regionali e speciali, i prelievi dai fondi di riserva delle contabilità speciali e il trasferimento di specifiche risorse verso fondi e programmi individuati con decreti dell’Assessore competente.

Fondi speciali, riduzioni di spesa e autorizzazioni pluriennali

Le tabelle A e B individuano le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da approvare nel triennio 2002-2004. Sono determinati gli stanziamenti del fondo speciale per spese correnti e per spese in conto capitale per ciascun anno del triennio.

La legge dispone inoltre riduzioni o differimenti di autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C e conferma, per il bilancio 2002 e il triennio 2002-2004, gli importi da iscrivere in relazione a leggi di spesa pluriennale e a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, secondo le tabelle D ed E.

Recuperi da fondi di rotazione e fondi speciali

È disposto nel 2002 il versamento al bilancio regionale di somme provenienti da diversi fondi di rotazione in materia di agricoltura, industria alberghiera, artigianato, industria e credito agevolato. Ulteriori somme sono recuperate da contabilità speciali collegate ai programmi straordinari agropastorali e alla Legge n. 588 del 1962, con attribuzione al fondo di riserva della contabilità speciale della Legge n. 268 del 1974.

La disciplina esclude, inoltre, l’applicazione di una precedente norma regionale ai trasferimenti su fondi unici inerenti a raggruppamenti di leggi omogenee gestiti da un unico istituto bancario selezionato con procedura ad evidenza pubblica.

Programmi comunitari, programmazione negoziata e trasporti

È approvato il programma INTERREG III A Italia-Francia “Isole” tra Sardegna, Corsica e Toscana, in attuazione della decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2001, con piano finanziario e spese imputate ai bilanci regionali 2002-2006.

Per la continuità territoriale merci è destinata una quota del fondo per la programmazione negoziata quale compartecipazione regionale al contenimento dei costi di trasporto delle merci beneficiarie degli interventi previsti dalla normativa statale richiamata.

Riforme organizzative e snellimento amministrativo

La legge interviene sulla legge regionale di contabilità del 1983 con varie modifiche: nuova formulazione delle tabelle di spesa, ripartizione delle risorse tra centri di responsabilità, rafforzamento delle procedure gestionali e inserimento di criteri organizzativi più flessibili. Viene anche chiarito che, quando la legge regionale indica direttamente le variazioni dei capitoli, non occorre il decreto attuativo.

È inoltre prevista una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi del bilancio, la digitalizzazione di procedimenti amministrativi, il decentramento dei servizi di ragioneria e l’uso di sistemi di monitoraggio della spesa. La Giunta deve contenere il ricorso ad aiuti “a sportello” e privilegiare i bandi, mentre il recupero dei crediti regionali può essere affidato a soggetti privati mediante gara.

Enti locali, programmazione territoriale e funzioni sostitutive

La Regione finanzia studi di fattibilità e progettazioni di interventi di interesse locale nell’ambito della programmazione negoziata, con priorità alle associazioni o consorzi tra comuni limitrofi piccoli. È previsto un contributo straordinario per l’avvio delle unioni di comuni e un finanziamento per le spese di avviamento delle nuove province istituite nel 2001.

Sono previsti anche contributi per i comuni con meno di 15.000 abitanti per l’attivazione di uffici, consorzi o strumenti per le espropriazioni, e finanziamenti per l’istituzione e il funzionamento dello sportello unico per l’edilizia nei comuni sardi.

Il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali è soppresso; restano regolati il controllo sugli altri enti regionali e la verifica di coerenza degli strumenti urbanistici con gli strumenti sovraordinati e le direttive regionali. La disciplina transitoria sui controlli e sui termini è stata poi modificata e parte di essa è stata successivamente abrogata.

Agricoltura e sviluppo rurale

La legge rifinanzia diversi interventi agricoli: sostegno al Consorzio Servizio Agrometeorologico Regionale, contributi ai consorzi di bonifica per i costi energetici, finanziamenti all’ERSAT per attività di guardiania, limiti di impegno per il concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, costituzione della riserva regionale dei diritti di impianto dei vigneti e sostegni ad altre misure agricole regionali.

Sono previste modifiche alla disciplina delle organizzazioni professionali agricole destinatarie dei contributi, successivamente abrogate, e un contributo per interventi vari in agricoltura.

Ambiente, territorio, rifiuti e bonifiche

La legge stanzia risorse per la distruzione di attrezzi da pesca confiscati, per interventi di difesa dell’ambiente, per convenzioni tecniche sulle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale e per lavori antincendio e di prevenzione territoriale. Sono previste misure per la bonifica dell’amianto, per l’acquisizione di materiale cartografico e informatico, per il monitoraggio delle aree a rischio desertificazione e per la gestione dei siti di interesse comunitario.

È stabilito un incremento tariffario massimo del 5% annuo per i servizi di fognatura e depurazione nel quadriennio 2002-2005, con decorrenza dal 1° gennaio 2002. Viene anche disciplinato il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, con destinazione di una quota del gettito a un fondo per interventi ambientali.

Sono inoltre individuabili “aree ad elevato rischio di crisi ambientale” con decreto del Presidente della Regione e sono previsti piani di risanamento specifici.

Opere pubbliche, edilizia scolastica e infrastrutture

La legge autorizza numerosi interventi in conto capitale per opere pubbliche, edifici di culto, Seminario di Cuglieri, dragaggio del porto di Sant’Antioco, diga di Monte Crispu, sede di rappresentanza regionale ad Arzachena, edilizia abitativa, centri storici e altre infrastrutture.

È disciplinato il project financing, con stanziamenti per assistenza tecnica e conferimento di incarichi a soggetti privati esperti. Sono previste anche procedure speciali per il programma straordinario di edilizia scolastica, con asta pubblica urgente, affidamento fiduciario di progettazioni sotto soglia e riutilizzo di economie entro il limite del 20% del finanziamento.

Una norma transitoria consente alle imprese già iscritte all’Albo regionale degli appaltatori di chiedere la revisione della qualificazione e, fino al 31 dicembre 2002, di partecipare ad affidamenti pubblici con requisiti provvisori indicati dalla legge.

Lavoro, occupazione e politiche attive

La legge rifinanzia l’articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998, autorizza ulteriori risorse per gli interventi comunali finalizzati all’occupazione, per la programmazione negoziata e per progetti speciali occupazionali. Vengono prorogati gli impegni relativi ai lavori socialmente utili e istituito presso l’Assessorato del lavoro uno sportello regionale per l’accertamento della professionalità dei lavoratori disoccupati.

È inoltre previsto un sistema di borse di studio per tirocini pratico-formativi per giovani diplomati e laureati, anche in cofinanziamento con le università sarde, e sono disciplinati contributi per progetti di nuova occupazione e per servizi di orientamento professionale.

Attività produttive e agevolazioni creditizie

Sono finanziati il BIC Sardegna, interventi per lo sviluppo industriale, l’accordo di programma per la chimica e aree attrezzate per insediamenti artigianali e piccole unità produttive. La legge stabilisce inoltre che gli aiuti di Stato regionali sono cumulabili entro i limiti della disciplina comunitaria e disciplina la priorità dei progetti privati inseriti nei P.I.T.

Sono previste modifiche alla disciplina dei finanziamenti per l’industria alberghiera, la rinegoziazione dei tassi dei finanziamenti agevolati dell’artigianato e contributi per la ricapitalizzazione della SFIRS e per il sostegno a imprese in diversi comparti.

Formazione professionale

La quota destinata al programma regionale di formazione professionale è fissata per il 2002, con parte delle risorse destinata al cofinanziamento del POR 2000-2006. Le economie di spesa e i residui possono essere conservati nella stessa unità previsionale per le finalità formative e possono integrare il contributo statale per la ristrutturazione degli enti di formazione.

Istruzione, università e diritto allo studio

La legge dispone numerosi contributi a favore delle Province per azioni contro la dispersione scolastica, per interventi collegati al diritto allo studio, per università e consorzi universitari sardi, per l’AILUN, per il Consorzio di Nuoro, per il Consorzio Uno di Oristano, per l’Università di Sassari e per altre istituzioni culturali e formative.

Sono previste norme transitorie sull’utilizzo delle somme assegnate per il diritto allo studio negli anni scolastici successivi, sulle modalità di rendicontazione semplificata e sulla proroga di precedenti contributi. La disciplina amplia e riorganizza anche le competenze degli enti locali in materia di diritto allo studio e autorizza la prosecuzione di alcuni corsi universitari e istituzioni collegate.

Cultura, sport e promozione regionale

Sono finanziate manifestazioni tradizionali e folkloriche, attività per Sa Die de sa Sardinia anche a favore delle comunità sarde fuori dall’isola e all’estero, l’acquisizione di opere di artisti sardi, il Parco letterario Grazia Deledda, la Fondazione Costantino Nivola, l’ISPROM, il Centro studi filologici sardi, il Conservatorio di Sassari e il Servizio bibliotecario nazionale.

La legge interviene anche sullo sport, con monitoraggio degli impianti in collaborazione con il CONI, costituzione dell’Albo regionale dei sodalizi sportivi, contributi straordinari per eventi sportivi e proroga dei termini di rendicontazione per le trasferte.

Sanità, assistenza e servizi sociali

La Regione stanzia rilevanti risorse per il Fondo sanitario nazionale, per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, per l’adeguamento delle rette convenzionate e per il sistema informativo sanitario. Sono previsti contributi straordinari all’Istituto Zooprofilattico, per il contrasto alla blue tongue, per la prevenzione, per la tutela degli sportivi, per il trapianto di organi e per l’Osservatorio dei prezzi in sanità.

La disciplina interviene anche sui tempi di approvazione degli atti delle aziende sanitarie, sul trasferimento dei beni sanitari alle USL e sul trattamento delle somme derivanti dalle sanzioni in materia di lavoro. È inoltre prorogato il piano socio-assistenziale regionale fino all’attuazione della riforma statale del settore o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002.

Handicap grave e sostegno alla domiciliarità

La Regione autorizza finanziamenti ai Comuni per interventi di assistenza domiciliare e aiuto personale in favore di soggetti con handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992. Sono anche finanziati progetti già approvati nell’anno precedente e viene corretta una soglia economica prevista da una norma regionale sul sostegno ai disabili.

Disposizioni patrimoniali, barracelli e personale regionale

Sono previste misure per la dismissione del patrimonio non utilizzato degli enti regionali, per l’aggiornamento delle procedure di alienazione dei beni regionali e per la disciplina delle compagnie barracellari, con contributo annuo forfettario calcolato su quota fissa e quota per barracello. La legge interviene infine anche sul trattamento economico del personale regionale, dei dirigenti, dei coordinatori generali e di alcuni incarichi speciali, oltre che su interpretazioni applicative del vecchio ordinamento concorsuale.

Regime temporale e obsolescenza pratica

Numerose disposizioni sono limitate all’anno 2002 o al triennio 2002-2004, con riferimento a stanziamenti, programmi e contributi già esauriti. Diverse norme risultano inoltre espressamente abrogate o successivamente modificate, e molte sezioni hanno ormai valore prevalentemente storico-contabile. Nel complesso, la legge è da considerarsi in larga parte superata e di scarso utilizzo operativo attuale, pur conservando rilievo per la ricostruzione di effetti ancora pendenti o di rapporti pregressi.

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