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Legge

L.R. Sardegna 5/2002

Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", concernente il periodo di caccia

Normativa regionaleL.R. Sardegna 5/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 5/2002 modificava il periodo venatorio di cui alla legge regionale n. 23/1998, anticipando e limitando le date per alcune specie. Tuttavia la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nel 2002, quindi non ha più utilità applicativa.

Modifica del periodo di caccia in Sardegna

Modifica del periodo di caccia in Sardegna

La legge regionale della Sardegna n. 5 del 2002 interveniva sull’articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998, ridefinendo il periodo consentito per l’attività venatoria nel territorio regionale. Il provvedimento è però privo di utilità pratica, perché la Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale.

Disciplina del periodo venatorio

La norma sostituiva il comma 1 dell’articolo 49 della legge regionale n. 23/1998, prevedendo che l’abbattimento di fauna selvatica nel territorio della Sardegna fosse consentito:

  • tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio dell’anno successivo;
  • nel rispetto del divieto di caccia durante la nidificazione, le fasi della riproduzione e della dipendenza;
  • per le specie migratorie, senza caccia durante la riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione.

Eccezioni previste

La disciplina introduceva due eccezioni specifiche:

  • Cinghiale (Sus scrofa): caccia consentita dal 1° ottobre al 31 gennaio dell’anno successivo, per l’arco temporale massimo consentito dalla legge n. 157 del 1992;
  • Tortora selvatica (Streptopelia turtur): caccia consentita dal 1° settembre, secondo il piano adottato dalla Conferenza Stato-Regioni.

Entrata in vigore e obsolescenza

La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS. Tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 2002, n. 536, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge. Per questo motivo il provvedimento è da considerarsi obsoleto e non utilmente applicabile.

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