L.R. Sardegna 10/2002
Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Sardegna, l’avvio operativo delle nuove province istituite nel 2001, fissando elezioni, commissariamento, sedi provvisorie, capoluoghi, rapporti patrimoniali e finanziari, collegi elettorali e incompatibilità. Regola inoltre iniziative per modifiche circoscrizionali, istituzione/fusione di province e indennità degli amministratori locali, con varie disposizioni transitorie legate alle elezioni del 2003 e al 31 gennaio 2003.
Adempimenti per l’istituzione di nuove province e norme sugli amministratori locali in Sardegna
Adempimenti per l’istituzione di nuove province e disciplina degli amministratori locali in Sardegna
La legge riguarda la Regione autonoma della Sardegna e detta le regole operative conseguenti all’istituzione delle nuove province, oltre a intervenire su collegi elettorali, capoluoghi, rapporti patrimoniali e finanziari, incompatibilità degli amministratori e indennità degli enti locali. Parte della disciplina è espressamente transitoria e riferita alla fase di avvio delle nuove province e alle elezioni amministrative del 2003.
Elezione degli organi provinciali e delimitazione territoriale
Le province sarde, sia quelle nuove istituite nel 2001 sia quelle preesistenti, sono delimitate secondo il nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regionale nel 1999. Le elezioni degli organi delle nuove province erano previste nell’ordinario turno amministrativo del 2003; di conseguenza, gli organi delle province preesistenti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari sarebbero scaduti di diritto e rinnovati in quella stessa data. Questa disposizione è tuttavia colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale sul comma relativo alle elezioni del 2003.
Commissario regionale e sedi provvisorie
Per ogni nuova provincia la Giunta regionale nomina, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge istitutiva, un commissario incaricato di curare tutti gli adempimenti connessi all’istituzione fino all’insediamento degli organi elettivi. Il commissario è scelto preferibilmente tra i dirigenti regionali in servizio in uffici situati nel territorio della nuova provincia.
Il commissario individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova provincia, privilegiando locali già disponibili nella provincia stessa e, in subordine, locali di amministrazioni ed enti regionali, comuni o comunità montane, previo accordo con le amministrazioni competenti. Le sedi provvisorie devono essere scelte in modo da non pregiudicare le decisioni future sugli uffici definitivi e sul capoluogo, che restano riservate agli organi elettivi provinciali.
Capoluogo delle nuove province
Il capoluogo delle nuove province è determinato dal consiglio provinciale con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti. Lo statuto può prevedere sedi di organi provinciali in comuni diversi dal capoluogo oppure attribuire la qualifica di capoluogo a più comuni, purché siano sede di organi della provincia. Sono inoltre abrogate alcune previgenti disposizioni della legge regionale n. 4 del 1997 sul punto.
Rapporti patrimoniali e finanziari tra province preesistenti e nuove province
Le province preesistenti e quelle ridelimitate devono garantire alle nuove province, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguate. I beni immobili situati nel territorio della nuova provincia sono assegnati di diritto alla medesima; possono inoltre essere ceduti beni immobili nel residuo territorio della provincia preesistente non più necessari al suo funzionamento.
Entro quarantacinque giorni prima della data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, d’intesa con i commissari regionali, devono ricognire la dotazione organica del personale, accertare la consistenza patrimoniale, determinare l’anticipazione finanziaria provvisoria per le nuove province e deliberare il distacco del personale necessario all’avvio. In caso di inerzia interviene il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali, che nomina un commissario ad acta dopo aver assegnato un termine non superiore a sette giorni.
I rapporti patrimoniali e finanziari devono essere definiti definitivamente d’intesa entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province. Decorso tale termine, se una provincia lo richiede, la definizione avviene con provvedimento dell’Assessore competente, sentite le province interessate. Questa procedura è estesa, dalla data di entrata in vigore della legge, anche ai rapporti non ancora definiti tra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.
Collegi elettorali provinciali e prima applicazione
In ogni provincia si costituiscono tanti collegi elettorali quanti sono i consiglieri provinciali assegnati; nessun comune può ricevere più della metà dei collegi spettanti alla provincia. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi sono stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente e con decreto del Presidente della Regione, secondo criteri di coerenza territoriale, continuità territoriale e omogeneità demografica.
La proposta dell’Assessore si fonda sulle indicazioni di una commissione tecnica nominata dall’Assessore e composta dal direttore regionale dell’ISTAT o da un suo delegato, che la presiede, e da due esperti. La proposta è trasmessa al Consiglio regionale per il parere della commissione permanente competente; se si discosta dalle indicazioni della commissione di esperti, devono esserne indicati i motivi. Il parere deve essere reso entro venti giorni, decorso il quale si prescinde. Se il decreto non è conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione invia una relazione motivata al Consiglio contestualmente alla pubblicazione.
La commissione è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni provinciali, dopo ogni variazione del numero dei consiglieri assegnati e dopo ogni censimento generale della popolazione. In prima applicazione, commissari regionali e commissione devono essere nominati entro sette giorni dall’entrata in vigore della legge; se al 31 gennaio 2003 il procedimento per la revisione dei collegi non è concluso, la competenza passa al Presidente della Regione, che deve emanare il decreto entro i sette giorni successivi.
Incompatibilità per il Presidente della Provincia
La funzione di Presidente di Provincia è incompatibile con qualsiasi altra carica istituzionale, salvo i casi previsti dallo Statuto speciale per la Sardegna, e con incarichi di consulenza o collaborazione presso strutture istituzionali e strumentali della Regione. La nota finale segnala una successiva modifica della norma nel 2005, ma la disposizione sostanziale resta quella indicata.
Riordino istituzionale
La Giunta regionale, sentite le associazioni delle autonomie locali, deve proporre al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, una normativa di riordino istituzionale volta ad armonizzare compiti e funzioni degli enti intermedi territoriali e settoriali e a disciplinare il complessivo ordinamento autonomistico.
Composizione dei consigli comunali
La disposizione originaria sulla composizione dei consigli comunali sardi è riportata nel testo consolidato ma risulta successivamente abrogata. Non produce quindi un assetto vigente utile per l’applicazione attuale.
Indennità degli amministratori degli enti locali
Per gli amministratori locali della Sardegna, la misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza è stabilita, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato o per la Regione, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell’Assessore regionale competente, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali se istituita, oppure le associazioni maggiormente rappresentative degli amministratori locali. Il decreto deve rispettare i criteri dell’articolo 82, comma 8, del testo unico degli enti locali e le altre norme del medesimo decreto legislativo, ed è soggetto ad aggiornamento periodico.
Fino all’adozione del decreto, nei comuni capoluogo delle nuove province non si applicano le norme che aumentano le indennità in ragione della qualifica di capoluogo.
Modifiche delle circoscrizioni provinciali
I comuni possono promuovere la modifica delle circoscrizioni provinciali ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, approvando a maggioranza assoluta dei consiglieri una deliberazione di richiesta di passaggio ad altra provincia. Non può esercitare l’iniziativa il comune che abbia già mutato provincia nei dieci anni precedenti.
Per la proposta non si applicano i requisiti previsti per la costituzione di nuove province, ma deve essere rispettato il criterio di coerenza territoriale. Le nuove circoscrizioni non possono presentare discontinuità territoriali, salvo i casi delle isole minori e delle isole amministrative; è però ammesso il passaggio di comuni non confinanti con altra provincia se, entro sei mesi, altri comuni adottano deliberazioni analoghe tali da garantire la continuità territoriale e i requisiti richiesti.
Le deliberazioni, una volta esecutive, sono trasmesse all’Assessore competente, che verifica i requisiti e li certifica con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale. Contestualmente, l’Assessore invita le province interessate a esprimere parere entro due mesi. Trascorsi i due mesi, la Giunta regionale, valutati i pareri e verificata la conformità ai criteri, presenta il disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni. In prima applicazione la procedura deve concludersi entro i termini fissati per la revisione iniziale dei collegi elettorali. Sono inoltre abrogati diversi articoli previgenti della legge regionale n. 4 del 1997.
Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti
I comuni possono promuovere, sempre ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, l’istituzione di nuove province o la fusione di province esistenti mediante deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri, contenente l’elenco dei comuni inclusi nella nuova provincia o l’indicazione della provincia con cui si chiede la fusione, nonché la denominazione della nuova o risultante provincia. L’iniziativa deve provenire, entro sei mesi, da almeno due terzi dei comuni dell’area interessata o della provincia da fondere, rappresentativi di almeno due terzi della popolazione.
Sia la nuova provincia richiesta sia le province risultanti dalla fusione devono possedere i requisiti previsti per le province sarde. Le deliberazioni sono trasmesse all’Assessore, che ne verifica la regolarità e le pubblica con decreto. L’Assessore invita quindi le province interessate e i comuni coinvolti che non abbiano promosso l’iniziativa a esprimere parere entro tre mesi.
Scaduto il termine, l’Assessore riferisce al Consiglio regionale. Se il Consiglio ritiene che le province proposte rispondano ai criteri normativi, delibera il referendum. Il quesito referendario è formulato in modo tipizzato, a seconda che si tratti di istituzione di nuova provincia o di fusione.
Il Presidente della Regione indice il referendum fissandolo nel giorno deliberato dalla Giunta regionale. La proposta è approvata se vota almeno un terzo degli aventi diritto e se prevalgono i voti favorevoli; in caso contrario è respinta e non può essere ripresentata prima di cinque anni. Si applicano, per quanto compatibili, le norme regionali sul referendum popolare. Entro un mese dalla proclamazione dell’esito favorevole, la Giunta presenta il disegno di legge per la variazione delle circoscrizioni provinciali. Anche in questo caso si applicano, per quanto compatibili, le norme sui rapporti patrimoniali e finanziari previste per le province ridelimitate.
Deprecazione pratica dell’atto
L’atto conserva rilievo soprattutto per la ricostruzione storica della disciplina sarda sulla riorganizzazione provinciale e per alcune regole ancora richiamabili sul piano sistematico; tuttavia molte sue previsioni sono transitorie, riferite al 2003 o a procedimenti ormai conclusi, e varie disposizioni risultano abrogate o colpite da illegittimità costituzionale. Per questo, ai fini pratici attuali, il provvedimento va considerato in larga misura obsoleto.
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