Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24572/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione per inconciliabilità tra la sentenza di patteggiamento resa nei confronti del ricorrente (30/06/2008, art. 444 c.p.p.) che lo condannava per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e la successiva sentenza pronunciata nei confronti di altri coimputati (17/07/2014, Tribunale di Roma) che aveva assolto per lo stesso reato. Il ricorrente rilevava altresì contrasti tra dispositivo e motivazione (la motivazione affermava l'insussistenza del fatto mentre il dispositivo usava la formula "per non aver commesso il fatto") e deduceva che le statuizioni sulle altre pronunce non consentivano di ritenere sussistente l'associazione. Con motivo aggiunto ha poi prospettato anche l'incompatibilità in relazione alla riqualificazione del reato di tentativo di rapina in tentativo di furto e al riconoscimento delle attenuanti generiche, ma tale ulteriore motivo non era stato introdotto originariamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento all'inconciliabilità relativa al delitto associativo. Ha censurato la Corte di appello per essersi fermata al dato formale del dispositivo dell'assoluzione senza valutare il contenuto motivazionale della sentenza del Tribunale di Roma, che esprimeva chiaramente l'insussistenza della struttura organizzativa necessaria per il reato associativo. La Cassazione ha affermato che, in presenza di contrasto tra dispositivo e motivazione, la motivazione può prevalere ove emerga un errore materiale o una chiara inconciliabilità e che l'inconciliabilità va valutata sui "fatti stabiliti". Ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di appello di Firenze per nuovo giudizio. Quanto al motivo aggiunto relativo ad altri reati (riqualificazione di rapina in furto e attenuanti), la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché non dedotto nell'originaria istanza di revisione e privo di collegamento con l'oggetto della impugnazione originaria.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Il delitto di associazione per delinquere richiede l'esistenza di una struttura organizzativa stabile finalizzata alla commissione di reati; in mancanza di prova certa di tale struttura il fatto non sussiste.

  • art. 444 c.p.p.

    Riguarda il giudizio mediante patteggiamento; la sentenza di patteggiamento è valutabile ai fini dell'eventuale inconciliabilità con altri giudicati, ma occorre comparare i "fatti stabiliti" nelle due decisioni.

  • art. 630 c.p.p.

    Consente la revisione quando i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza irrevocabile non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile del giudice ordinario o speciale; l'inconciliabilità va intesa come incompatibilità oggettiva tra gli elementi di fatto accertati.

  • art. 531 c.p.p.

    Norme sul dispositivo e sulla motivazione delle sentenze; la Corte ricorda che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, la prevalenza del dispositivo non è assoluta e può essere superata se la motivazione mostra un errore materiale o elementi certi che rendono il dispositivo errato.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La pronuncia assolutoria "perché il fatto non sussiste" è collegata alla mancanza della prova di elementi essenziali del reato; la differenza tra le formule di assoluzione è rilevante per valutare l'efficacia probatoria della sentenza rispetto ad altre decisioni.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018; Sez. 2, n. 24324 del 26/04/2022; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020

    Principi richiamati: la motivazione può prevalere sul dispositivo in casi concreti di incoerenza; il concetto di inconciliabilità riguarda i fatti stabiliti; i motivi nuovi in impugnazione devono ricollegarsi ai motivi principali originari e non ampliare il petitum.

Massime di principio

  • L'inconciliabilità tra sentenze irrevocabili va valutata sui "fatti stabiliti" (le premesse fattuali), non sulla mera contraddittorietà logica delle valutazioni giuridiche.
  • Se dispositivo e motivazione sono in contrasto, non sempre prevale automaticamente il dispositivo: la motivazione può far emergere un errore materiale o una inconciliabilità tale da giustificare la prevalenza del contenuto motivazionale.
  • Una sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo rispetto ad altre pronunce definitive, ma la verifica richiede un confronto puntuale dei fatti accertati in ciascuna decisione.
  • Motivi aggiunti o nuovi introdotti dopo l'originaria istanza si considerano inammissibili se non sono ricollegabili ai motivi principali già dedotti o se ampliano il petitum rispetto all'originario oggetto di impugnazione.
  • La differenza tra le formule di assoluzione ("perché il fatto non sussiste" vs "per non aver commesso il fatto") ha rilievo pratico nell'apprezzamento della portata probatoria della sentenza rispetto ad altri giudicati.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.