Cassazione Penale, Ordinanza n. 25473/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non risultano nel testo ulteriori dettagli sul reato contestato o sul contenuto della decisione di merito, se non il fatto che il ricorso mirava all'assoluzione dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, deducendo un unico motivo attinente al vizio motivazionale e lamentando la mancata assoluzione. Il ricorso è stato ritenuto però del tutto generico: le deduzioni erano formulate in modo astratto e non contenevano le specifiche ragioni di diritto né i dati di fatto necessari a sostenere la richiesta. La Corte ha rilevato, al contrario, che la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando le censure sono generiche e non sorrette da specifiche ragioni di diritto e di fatto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione della sentenza deve essere specifico, indicando puntualmente i profili di diritto e i dati di fatto su cui si fonda; deduzioni astratte e generiche non consentono il superamento della soglia di ammissibilità.
- La censura di vizio motivazionale non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito se la sentenza impugnata contiene una motivazione sufficiente, non illogica e con esame delle deduzioni difensive.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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