Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1240

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un insieme uniforme di regole operative per l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato nel settore agricolo. Definisce modalità di presentazione e valutazione di offerte e domande, criteri di ammissibilità dei prodotti, cauzioni, tempi di consegna e di pagamento, nonché procedure di gara e di fissazione di prezzi o importi massimi/minimi. Disciplina inoltre i controlli amministrativi e in loco, le sanzioni per irregolarità e i flussi informativi periodici verso la Commissione.

Modalità comuni di applicazione per l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato nel quadro dell'OCM dei prodotti agricoli.

Ambito di applicazione

Si applica agli organismi pagatori degli Stati membri, agli operatori economici che presentano offerte o domande e alla Commissione europea nell'ambito dell'acquisto e della vendita all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e della concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 dello stesso regolamento. Copre, su tutto il territorio dell'Unione e con valore SEE, le procedure ordinarie e quelle di gara, i controlli, i pagamenti, le comunicazioni e le sanzioni; si applica dal 1o ottobre 2016, con applicazione differita al 1o luglio 2017 per talune parti dell'allegato I relative ai cereali.

Modalità di applicazione per l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

Il regolamento attua in modo uniforme la disciplina dell'OCM unica per i meccanismi di sostegno al mercato agricolo costituiti dall'intervento pubblico e dall'aiuto all'ammasso privato. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: semplificare la gestione, assicurare controlli omogenei negli Stati membri e prevenire irregolarità, frodi e usi speculativi dei regimi.

Ambito di applicazione

Il testo si applica agli acquisti e alle vendite all'intervento dei prodotti elencati nell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alla concessione dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti dell'articolo 17 dello stesso regolamento. Riguarda dunque cereali, riso, carni bovine, burro, latte scremato in polvere, zucchero, oli e altri prodotti per i quali il diritto dell'Unione consente tali misure, con particolare dettaglio procedurale per i settori di cereali, riso, carni bovine, burro e latte scremato in polvere.

Disposizioni generali su offerte, domande e ammissibilità

L'articolo 2 stabilisce che le offerte all'intervento e le offerte/domande di aiuto all'ammasso privato devono essere presentate con il metodo predisposto dall'organismo pagatore. L'istanza è ammissibile solo se redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato, contiene i dati identificativi dell'operatore, il prodotto e il quantitativo e non introduce condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento o dal bando di gara.

Le offerte e le domande non sono modificabili né revocabili dopo la presentazione e i diritti e obblighi che ne derivano non sono trasferibili. Le istanze presentate in giorni festivi si considerano ricevute il primo giorno lavorativo successivo; se il termine cade in un giorno festivo, la presentazione deve avvenire entro l'ultimo giorno lavorativo precedente.

Capacità minime, quantitativi minimi e cauzioni

Per l'intervento pubblico, l'articolo 3 impone che ciascun luogo di ammasso abbia una capacità minima, con incrementi progressivi per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere a partire dai periodi 2017/18 e 2018/19; gli Stati membri con produzione cerealicola media annua inferiore a 20 milioni di tonnellate possono mantenere soglie ridotte per i cereali. La deroga è ammessa solo se la capacità minima non è disponibile e il luogo sostitutivo ha accesso diretto a fiume, mare o ferrovia.

L'articolo 5 fissa i quantitativi minimi di prodotto offerti all'intervento: 160 tonnellate per frumento tenero, orzo e granturco; 20 tonnellate per frumento duro e carni bovine; 40 tonnellate per riso; 30 tonnellate per burro e latte scremato in polvere. Gli Stati membri con produzione cerealicola inferiore a 20 milioni di tonnellate possono ridurre a 120 tonnellate il minimo per frumento tenero, orzo e granturco.

L'articolo 6 stabilisce le cauzioni per l'acquisto all'intervento: 20 EUR/tonnellata per i cereali, 30 EUR/tonnellata per il riso, 300 EUR/tonnellata per le carni bovine, 50 EUR/tonnellata per burro e latte scremato in polvere. In caso di gare o altri regimi, gli importi cauzionali sono richiamati dagli articoli dedicati ai singoli bandi.

Requisiti specifici delle offerte all'intervento

L'articolo 7 richiede, oltre alle condizioni generali, dati tecnici e commerciali più dettagliati. Per il riso occorre indicare tipo e varietà; per cereali e riso il luogo di ammasso e, per i cereali, annata del raccolto e zona di produzione nell'Unione; per burro e latte scremato in polvere la data di produzione e il nome/numero di riconoscimento dell'impresa di produzione. Per cereali e riso l'operatore deve dichiarare l'origine unionale, l'omogeneità della partita e l'eventuale trattamento post-raccolta con prodotti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

L'articolo 8 attribuisce all'organismo pagatore la verifica dell'ammissibilità e prevede la comunicazione di inammissibilità entro tre giorni lavorativi; in assenza di comunicazione, l'offerta si considera ammissibile. Per cereali e riso, la conformità delle dichiarazioni può essere controllata amministrativamente anche con l'ausilio dell'organismo pagatore competente per il luogo di ammasso.

Procedure di comunicazione alla Commissione

L'articolo 9 impone agli Stati membri di comunicare ogni martedì entro le ore 12.00 di Bruxelles le offerte ammissibili ricevute nella settimana precedente; quando i quantitativi si avvicinano ai massimali del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione può imporre comunicazioni giornaliere entro le ore 14.00. Le comunicazioni non devono contenere dati identificativi dell'operatore. Se una comunicazione non viene trasmessa nei termini, lo Stato membro si considera come avente comunicato "nulla".

Per l'aiuto all'ammasso privato, l'articolo 42 prevede regole analoghe: comunicazioni settimanali per le gare e, per le domande in regime di importo fissato in anticipo, comunicazione entro le ore 12.00 del martedì con i quantitativi della settimana precedente; anche qui le comunicazioni sono anonime e la mancata trasmissione equivale a "nulla".

Intervento pubblico a prezzo fisso e mediante gara

Per il prezzo fisso, l'articolo 10 consente la presentazione di offerte dall'inizio dei periodi di intervento pubblico per frumento tenero, burro e latte scremato in polvere. L'articolo 11 attribuisce alla Commissione il potere di chiudere gli acquisti, fissare un coefficiente di attribuzione o respingere offerte in corso per rispettare i limiti quantitativi.

Per l'acquisto mediante gara, l'articolo 12 richiede un regolamento di esecuzione che apra la gara e indichi prodotti, durata, eventuali sottoperiodi e, per il riso e per le carni bovine, ulteriori specificazioni. Sono previste gare limitate per Stati membri o regioni e, per le carni bovine, il riferimento ai prezzi medi di mercato e alle categorie U, R, O; per il territorio del Regno Unito, il regolamento distingue Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

L'articolo 13 disciplina il contenuto economico dell'offerta, con prezzi espressi in euro e, per cereali e riso, riferiti alla qualità minima o tipo, per burro e latte scremato in polvere al prodotto consegnato sulla banchina del luogo di ammasso e, per le carni bovine, alla qualità R3. Il prezzo offerto non può superare il livello di intervento pubblico fissato dal regolamento (UE) n. 1370/2013.

L'articolo 14 prevede che la Commissione, in base alle offerte, decida se non fissare o fissare un prezzo massimo di acquisto; la decisione è pubblicata in Gazzetta ufficiale. L'articolo 15 disciplina gli esiti individuali: se non è fissato un prezzo massimo, tutte le offerte sono respinte; se è fissato, sono accettate solo quelle uguali o inferiori, con possibilità di comunicazione dell'esito entro tre giorni lavorativi. In caso di coefficiente di attribuzione, l'operatore può ritirare l'offerta entro cinque giorni lavorativi.

Consegna, controllo e pagamenti nell'intervento pubblico

Gli articoli 17-22 disciplinano il buono di consegna, che deve essere rilasciato entro cinque giorni lavorativi dall'esito della gara o dalla scadenza del termine previsto per il prezzo fisso, salvo proroghe motivate per quantitativi elevati di cereali o riso. Il buono indica quantitativo, termine di consegna, luogo di ammasso e prezzo accettato.

Per cereali e riso, la consegna deve avvenire entro 60 giorni dal buono, con possibile proroga fino a 14 giorni; le spese di trasporto entro 50 km sono a carico dell'operatore, mentre oltre tale soglia l'eccedenza è rimborsata all'organismo pagatore al tasso di 0,05 EUR per tonnellata e per chilometro. Le analisi a carico dell'operatore comprendono, tra l'altro, test Hagberg, proteine, Zélény, lavorabilità a macchina e contaminanti.

Per le carni bovine, il prezzo si riferisce alla merce consegnata al luogo di pesatura o, se da disossare, al laboratorio di sezionamento; le operazioni devono essere effettuate entro 15 giorni dal buono, prorogabili fino a sette giorni.

Per burro e latte scremato in polvere, il regolamento impone confezioni da 25 kg, consegna sulla banchina del luogo di ammasso entro 21 giorni dal buono, prorogabili di sette giorni, e uso di pallet idonei. Le spese di scarico sulla banchina sono a carico dell'organismo pagatore.

La presa in consegna è attestata dalla bolletta di presa in consegna, emessa dopo i controlli e le analisi di ammissibilità. Se i prodotti non risultano conformi, l'operatore deve riprenderli a proprie spese e sopportare anche le spese di giacenza dal momento dell'ingresso fino all'uscita dall'ammasso. I pagamenti devono essere effettuati entro il 65o giorno successivo alla data di consegna, salvo indagine amministrativa, e solo per i quantitativi effettivamente consegnati e accettati.

Vendita dei prodotti in intervento

La vendita dei prodotti presenti in intervento avviene mediante gara. L'articolo 28 stabilisce che la gara è aperta da un regolamento di esecuzione e che il primo termine di presentazione delle offerte scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il bando deve essere pubblicato almeno quattro giorni prima della data iniziale e contenere dati sui prodotti, sui lotti, sui quantitativi, sul prezzo minimo minimo eventualmente richiesto e sulla cauzione.

L'articolo 30 disciplina le offerte: devono riferirsi al regolamento di apertura, indicare il quantitativo, il prezzo per unità di misura, il luogo di ammasso e, per i prodotti interessati, il quantitativo minimo richiesto. Per cereali e riso il prezzo è riferito alla qualità minima o tipo; per carni bovine, burro e latte scremato in polvere il prezzo è al netto e si applicano regole speciali per la confezione e il trasporto.

L'articolo 32 attribuisce alla Commissione la scelta tra fissare o non fissare un prezzo minimo di vendita; se non lo fissa, tutte le offerte sono respinte. Se il prezzo minimo è fissato, sono respinte le offerte inferiori. Per burro e latte scremato in polvere il prezzo minimo può variare in funzione dell'ubicazione dei prodotti.

L'articolo 34 prevede regole speciali di aggiudicazione per burro, latte scremato in polvere e carni bovine, inclusa l'aggiudicazione al prezzo più elevato per burro e latte scremato in polvere, la ripartizione proporzionale in caso di offerte uguali e il sorteggio se necessario. L'articolo 35 impone il pagamento prima del ritiro; l'articolo 37 prevede il ritiro entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito, con trasferimento di spese e rischi all'operatore dopo tale termine.

L'articolo 36 consente agli organismi pagatori di indire gare nazionali quando il quantitativo residuo sia inferiore a 10.000 tonnellate per cereale, 2.000 tonnellate per il riso e 200 tonnellate per carni bovine, burro o latte scremato in polvere. È inoltre consentita la vendita diretta di prodotti deteriorati o non più reimballabili, assicurando comunque parità di accesso agli interessati.

Aiuto all'ammasso privato

L'articolo 39 descrive il contenuto del regolamento di apertura della gara o di fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto: prodotti, unità di misura, durata dell'offerta o del periodo di domanda, durata dell'ammasso, quantitativi minimi, cauzioni, periodi di conferimento e di svincolo, eventuali indicazioni sugli imballaggi. Se l'aiuto è limitato a determinati Stati membri o regioni, le offerte e domande possono essere presentate solo in tali territori.

L'articolo 40 individua gli elementi essenziali dell'offerta/domanda: riferimento al regolamento, durata dell'ammasso, quantitativo, luogo di ammasso se i prodotti sono già stoccati, data di scadenza del sottoperiodo e, nelle gare, importo dell'aiuto offerto. L'articolo 41 attribuisce all'organismo pagatore la verifica di ammissibilità e la comunicazione di eventuale inammissibilità entro tre giorni lavorativi.

Nelle gare, l'articolo 43 consente alla Commissione di fissare o non fissare un importo massimo dell'aiuto. Se è previsto un quantitativo complessivo e l'assegnazione comporta il suo superamento, può essere fissato un coefficiente di attribuzione; l'operatore interessato può ritirare l'offerta entro dieci giorni lavorativi. L'articolo 44 disciplina l'esito individuale: assenza di importo massimo comporta il rigetto di tutte le offerte; con importo massimo, sono ammesse solo quelle pari o inferiori.

Per l'aiuto fissato in anticipo, l'articolo 45 prevede che la domanda ammissibile si intenda accettata l'ottavo giorno lavorativo, salvo intervento della Commissione. Questa può sospendere il regime fino a cinque giorni lavorativi, ridurre in modo uniforme i quantitativi o respingere domande presentate prima della sospensione se la loro accettazione sarebbe dovuta avvenire in quel periodo.

Conferimento all'ammasso, contratti e obblighi dell'operatore

L'articolo 46 impone, per i prodotti non ancora immagazzinati, la comunicazione del calendario di ingresso, dei luoghi di ammasso privato e dei quantitativi almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni, salvo accettazione di un termine inferiore. L'articolo 47 stabilisce che il conferimento deve concludersi entro 28 giorni dalla comunicazione di accettazione o dalla decisione sulla domanda; per le carni, il momento iniziale coincide con il controllo dell'autorità competente.

L'articolo 48 fissa l'inizio del periodo di ammasso contrattuale il giorno successivo alla comunicazione di accettazione o alla conclusione del conferimento, a seconda che i prodotti siano già ammessi o non ancora ammessi; la fine può essere indicata nel bando. L'articolo 49 prevede la stipula del contratto con l'organismo pagatore competente e solo per il quantitativo effettivamente conferito; se il quantitativo è inferiore al 95% di quello richiesto, il contratto non si conclude.

L'articolo 52 elenca gli obblighi principali dell'operatore: conservare il quantitativo contrattuale a proprio rischio e spese, non sostituire i prodotti salvo eccezioni per lo zucchero, non trasferirli salvo autorizzazione, conservare la documentazione, consentire i controlli e rendere i prodotti facilmente identificabili e accessibili. Sono previste deroghe limitate per formaggi DOP/IGP, per altri prodotti in casi eccezionali e per lo zucchero sfuso in silos condivisi nel rispetto di condizioni specifiche.

Svincolo e pagamento dell'aiuto

L'articolo 53 consente lo svincolo dall'ammasso dal giorno successivo all'ultimo giorno del periodo contrattuale o alla data indicata nel bando. Di regola lo svincolo avviene per lotti interi; se il periodo è espresso come intervallo, l'operatore deve preavvisare l'organismo pagatore almeno cinque giorni lavorativi prima, salvo termine inferiore accettato.

L'articolo 54 impone la domanda di pagamento entro tre mesi dalla fine del periodo di ammasso contrattuale. L'articolo 55 dispone che l'aiuto sia pagato entro 120 giorni dalla domanda, a condizione che siano stati rispettati gli obblighi contrattuali; in presenza di indagine amministrativa, i pagamenti sono sospesi fino al riconoscimento del diritto all'aiuto.

Controlli e sanzioni

L'articolo 56 stabilisce che gli organismi pagatori devono adottare tutte le misure necessarie, con verifiche amministrative complete e controlli documentali e fisici in loco. I campioni per il controllo qualitativo devono essere prelevati da funzionari dell'organismo pagatore o alla loro presenza; la documentazione di controllo viene siglata o timbrata e, su richiesta, resa disponibile alla Commissione.

Per l'intervento pubblico, gli articoli 57-59 rinviano a controlli specifici sui prodotti immagazzinati, prevedono la cooperazione tra organismi pagatori di Stati diversi e disciplinano regole tecniche per cereali e riso, inclusa la pesatura in presenza dell'operatore, il controllo volumetrico entro 30 giorni e la responsabilità finanziaria per differenze o contaminanti. Per le carni, si applicano regole specifiche; per il magazzino del responsabile, il quantitativo può essere determinato in base al registro se sono rispettate condizioni tecniche e di campionamento.

Per l'aiuto all'ammasso privato, l'articolo 60 richiede controlli documentali e in loco entro 30 giorni dall'inizio del periodo contrattuale, controlli fisici su almeno il 5% dei lotti e controlli senza preavviso su un campione casuale almeno pari al 5% dei lotti e dei quantitativi totali. Se i prodotti sono sigillati, i controlli possono limitarsi all'integrità dei sigilli.

L'articolo 61 prevede una relazione di controllo entro cinque giorni lavorativi e l'estensione delle verifiche in caso di non conformità. L'articolo 62 introduce la sanzione dell'esclusione per un anno dalla procedura di aiuto per documenti contenenti informazioni inesatte essenziali; sono fatte salve le ipotesi di forza maggiore o errore palese. Gli importi indebitamente erogati sono recuperati con interessi, senza pregiudizio per le segnalazioni di irregolarità alla Commissione.

Comunicazioni periodiche, entrata in vigore e allegati tecnici

Gli articoli 63-66 disciplinano le comunicazioni ufficiali secondo il regolamento (CE) n. 792/2009. Gli Stati membri devono comunicare gli organismi pagatori riconosciuti, le scorte d'intervento e i flussi di entrata/uscita, nonché, per l'aiuto all'ammasso privato, i contratti conclusi, i quantitativi in ammasso o svincolati e i risultati dei controlli annuali entro il 31 marzo.

L'articolo 67 dispone che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applichi dal 1o ottobre 2016, con applicazione differita al 1o luglio 2017 di alcune disposizioni tecniche sui cereali contenute nell'allegato I. Gli allegati I-V completano il quadro con definizioni qualitative, metodi di campionamento e analisi, coefficienti di conversione, criteri di disossamento delle carni bovine, specifiche per burro e latte scremato in polvere e tabelle di maggiorazione/riduzione dei prezzi per cereali e riso.

Disposizioni principali

Ambito e rapporto con altri atti

L'articolo 1 stabilisce che il regolamento detta le modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1370/2013 per l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per l'aiuto all'ammasso privato dei prodotti dell'articolo 17. Le disposizioni si applicano fatte salve le norme specifiche contenute nei regolamenti di esecuzione che aprono le gare o fissano anticipatamente l'importo dell'aiuto.

Presentazione e ammissibilità di offerte e domande

L'articolo 2 impone l'uso del metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore. Le offerte e domande devono essere presentate nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro interessato e contenere almeno nome, indirizzo e partita IVA dell'operatore, prodotto e codice NC ove pertinente, quantitativo offerto o richiesto. Non sono ammesse condizioni supplementari dell'operatore; le offerte/domande scadenti in giorno festivo vanno presentate il precedente giorno lavorativo, non possono essere ritirate o modificate dopo la presentazione e i diritti e obblighi conseguenti non sono trasferibili.

Capacità minima dei luoghi di ammasso e quantitativi minimi

L'articolo 3 fissa capacità minime dei luoghi di ammasso per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, con progressivi aumenti dal 2017/18 al 2019/20; per alcuni Stati membri con produzione media annua di cereali inferiore a 20 milioni di tonnellate è mantenuta una soglia minore. L'articolo 5 stabilisce i quantitativi minimi offerti all'intervento per ciascun prodotto e consente agli Stati membri con produzione cerealicola inferiore a 20 milioni di tonnellate di ridurre a 120 tonnellate il minimo per frumento tenero, orzo e granturco; l'organismo pagatore può elevare tali minimi per ragioni di mercato all'ingrosso o ambientali.

Cauzioni e informazioni essenziali nelle offerte

L'articolo 6 quantifica la cauzione per l'acquisto all'intervento: 20 EUR/tonnellata per cereali, 30 EUR/tonnellata per riso, 300 EUR/tonnellata per carni bovine, 50 EUR/tonnellata per burro e latte scremato in polvere. L'articolo 7 richiede, oltre ai requisiti generali, indicazioni specifiche sul prodotto, sul luogo di stoccaggio o di ammasso, sulla campagna di raccolta per cereali e riso, sulla data di produzione per burro e latte scremato in polvere e, per cereali e riso, su origine unionale, omogeneità della partita e trattamenti post-raccolta. Le offerte possono prevedere la presa in consegna nel luogo in cui il prodotto è già stoccato, se il luogo soddisfa i requisiti tecnici.

Comunicazioni alla Commissione

Gli articoli 9 e 31 impongono agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le offerte ammissibili, con cadenza settimanale o nei termini fissati dalla gara; le comunicazioni sono anonime quanto ai dati identificativi dell'operatore. L'articolo 42 prevede un analogo obbligo per le domande e offerte di aiuto all'ammasso privato. In mancanza di comunicazione nei termini, si considera trasmessa una comunicazione "nulla".

Acquisto all'intervento a prezzo fisso e mediante gara

Gli articoli 10 e 11 disciplinano l'apertura dell'acquisto a prezzo fisso per frumento tenero, burro e latte scremato in polvere, nonché i meccanismi con cui la Commissione può chiudere gli acquisti, fissare coefficienti di attribuzione o respingere offerte quando si rischia di superare i quantitativi massimi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013. Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 regolano l'acquisto mediante gara per i prodotti all'intervento, il contenuto del bando, le offerte in euro per unità di misura, la fissazione di prezzi massimi e le regole di accettazione/rigetto; per le carni bovine sono previste regole specifiche di classificazione, prezzo e possibile limitazione degli acquisti per capacità territoriale.

Consegna, trasporto, presa in consegna e pagamento nell'intervento

Gli articoli 17-27 disciplinano il buono di consegna, i termini di consegna e di eventuale proroga, le spese di trasporto e scarico, le modalità di presa in consegna e le analisi/controlli. Per i cereali e il riso il termine di consegna è in linea generale di 60 giorni dal buono, con possibile proroga di 14 giorni; il trasporto entro 50 km è a carico dell'operatore, oltre tale soglia l'eccedenza è rimborsata a 0,05 EUR per tonnellata/km. Per carni bovine, burro e latte scremato in polvere sono previste regole speciali su luogo di pesatura, confezionamento, uso di pallet e riparto delle spese. I pagamenti avvengono entro il 65o giorno dalla consegna, salvo indagine amministrativa, e solo per i quantitativi effettivamente consegnati e accettati.

Vendita dei prodotti in intervento

Gli articoli 28-38 prevedono che i prodotti presi in consegna e disponibili siano venduti mediante gara, aperta con regolamento di esecuzione e preceduta da un bando pubblicato almeno quattro giorni prima della data iniziale di presentazione delle offerte; il primo termine utile scade almeno sei giorni dopo la pubblicazione del regolamento. La Commissione può fissare un prezzo minimo di vendita; se non lo fissa, tutte le offerte sono respinte. Sono previste regole particolari per aggiudicazione, ripartizione proporzionale o sorteggio per carni bovine, burro e latte scremato in polvere, nonché la facoltà degli organismi pagatori di indire gare nazionali per quantitativi residuali sotto determinate soglie. L'operatore paga l'importo offerto prima del ritiro, che deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito; sono disciplinate anche le modalità di ritiro di burro e latte scremato in polvere.

Aiuto all'ammasso privato: gara e fissazione anticipata

Gli articoli 39-55 regolano l'apertura della gara o la fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto, il contenuto minimo del regolamento di apertura, l'ammissibilità delle offerte e domande, i controlli, le comunicazioni alla Commissione e la decisione sull'importo massimo dell'aiuto. In caso di gara, la Commissione può fissare un coefficiente di attribuzione; l'operatore può ritirare l'offerta entro dieci giorni lavorativi dalla decisione. Per la fissazione anticipata, la domanda ammissibile si considera accettata l'ottavo giorno lavorativo, salvo intervento della Commissione; questa può sospendere il regime fino a cinque giorni lavorativi, ridurre i quantitativi o respingere domande per evitare uso eccessivo o speculativo. Sono inoltre disciplinati i termini per conferimento all'ammasso, durata del contratto, obblighi dell'operatore, svincolo dei prodotti e pagamento dell'aiuto entro 120 giorni dalla domanda.

Controlli, irregolarità e sanzioni

Gli articoli 56-62 impongono verifiche amministrative complete, controlli documentali e fisici in loco, controlli sulla pesatura e campionamenti per qualità e composizione. Per l'intervento pubblico si applicano controlli specifici per cereali, riso, carni bovine, burro e latte scremato in polvere, con regole su responsabilità per contaminanti e differenze di peso, nonché sulla presa in consegna nel magazzino del responsabile del magazzino. Per l'aiuto all'ammasso privato si prevede almeno un controllo iniziale entro 30 giorni, controlli fisici su un campione minimo del 5% dei lotti e controlli senza preavviso durante il periodo contrattuale, salvo prodotti sigillati. L'inserimento di informazioni inesatte essenziali comporta l'esclusione per un anno; gli importi indebitamente pagati sono recuperati con interessi.

Comunicazioni periodiche e entrata in vigore

Gli articoli 63-66 disciplinano le modalità di comunicazione secondo il regolamento (CE) n. 792/2009 e gli obblighi informativi degli Stati membri su organismi pagatori, scorte d'intervento, operazioni di entrata e uscita, contratti di ammasso e risultati dei controlli. L'articolo 67 prevede l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 1o ottobre 2016, con decorrenza differita al 1o luglio 2017 per talune disposizioni tecniche dell'allegato I sui cereali.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercati agricolicontrolli e aiuti agricolidiritto alimentareaiuti di stato agricoli

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.