Cassazione Penale, Sentenza n. 02239/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che, pur sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, confermava la gravità indiziaria in ordine ai reati di concorso in estorsione pluriaggravata (art. 629 c.p. con aggravante del metodo mafioso) e turbativa d'asta (art. 353 c.p., aggravata ex art. 416-bis.1 c.p.). I motivi articolati dalla difesa sono: (1) vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla configurazione del danno patrimoniale nell'estorsione, sostenendo che si tratterebbe di una mera aspettativa priva di concreta probabilità (perdita di "chance" non rilevante); (2) vizio di motivazione rispetto alla turbativa d'asta, lamentando che la captazione ambientale dimostrerebbe che la gara era già turbata da un accordo corruttivo e quindi la condotta del ricorrente non avrebbe inciso sulla libertà degli incanti; (3) erronea applicazione e carenza motivazionale sull'aggravante del metodo mafioso, contestando che il Tribunale l'abbia riconosciuta sulla base della sola reputazione territoriale e della percezione della persona offesa, senza prova di un concreto collegamento rappresentativo con un gruppo di tipo mafioso né di atti espliciti riconducibili a tale metodo.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Sul tema dell'estorsione (art. 629 c.p.) ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui la ditta minacciata aveva una seria e consistente probabilità di partecipare e concorrere efficacemente alla procedura negoziata (inviti e pregresse collaborazioni/affidamenti) e che la condotta intimidatoria ha leso la sua autonomia negoziale e la "chance" economica, consistente nella perdita della posizione di mercato e della "fiduciam" acquisita. Quanto alla turbativa d'asta (art. 353 c.p.), la Corte ha escluso che l'asserita preesistente turbativa corruttiva, postulata dalla difesa, assorba o escluda la rilevanza della minaccia: la ricostruzione del Tribunale, fondata su elementi istruttori e dichiarazioni, indica che l'intimidazione ha avuto efficacia pratica (ritiro della ditta) e che la turbativa si estendeva anche ad altre ditte, non essendo limitata a una presunta combinazione già intervenuta. Sull'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) la Corte ha ritenuto non manifestamente illogico il richiamo al contesto territoriale, al numero e alla qualità degli astanti, nonché all'evocazione della lunga carcerazione quale elemento di intimidazione; tale quadro, unitamente alle modalità della convocazione e alla percezione della persona offesa, giustifica il riconoscimento dell'aggravante in sede di gravità indiziaria. Ne consegue il rigetto dei ricorsi e la conferma della gravità indiziaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
La Corte interpreta la nozione di danno patrimoniale anche come perdita di una seria e consistente "chance" di conseguire un risultato economico: non è necessario dimostrare la vittoria certa in gara, ma una concreta probabilità valutata sul quadro fattuale complessivo.
art. 353 cod. pen.
La turbativa d'asta può sussistere anche se sia stata ipotizzata una precedente combine corruttiva: la minaccia/intimidazione che induce il ritiro di un concorrente integra autonomia offensiva idonea a turbare la libertà degli incanti.
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" può emergere in sede di gravità indiziaria sulla base delle modalità della condotta, del numero e della qualità degli intervenuti e della percezione intimidatoria della persona offesa, non richiedendo necessariamente la prova di un formale vincolo associativo ma un concreto riferimento all'evocazione di forza intimidatrice tipica di consorterie mafiose.
Giurisprudenza – S.U. Annunziata
S.U. n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 01
Richiamata per il principio secondo cui nella nozione di danno patrimoniale ai fini dell'estorsione rientra la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o risultato economico; la Corte si richiama a tale nozione nel confermare la rilevanza della perdita di chance.
Giurisprudenza – Huang
S.U., n. 962 del 17/12/2003, Huang, Rv. 226489 – 01
Richiamata per il principio che l'ingiustizia del profitto estorsivo non viene esclusa se la minaccia scaturisce da cause illecite attribuibili alla persona offesa; cioè, l'esistenza di precedenti illeciti della vittima non sterilizza automaticamente la rilevanza estorsiva della condotta minacciosa.
Giurisprudenza – Sez. 6 Grillo
Sez. 6, n. 5057 del 03/11/2020, dep. 2021, Grillo, Rv. 280708 – 02
Citata a supporto del principio che la privazione di una chance significativa (anche senza prospettazione di vantaggio indebito) integra un pregiudizio rilevante ai fini penali (es. concussione) e dunque è utile parametro per valutare l'offesa subita.
Massime di principio
- La nozione di danno patrimoniale in sede di estorsione include la perdita di una concreta "chance" economica: non è richiesta la certezza dell'esito favorevole, ma una valutazione prospettica fondata su elementi oggettivi idonei a dimostrare una seria probabilità di vantaggio.
- La presenza di una preesistente combine o accordo illecito (es. corruzione) non esclude automaticamente la rilevanza penalistica di successive minacce o condotte intimidatorie: occorre valutare l'effettiva incidenza della minaccia sull'altrui libertà negoziale e sull'esito della procedura.
- L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche in assenza di documentazione probatoria di affiliazione, quando le modalità, il contesto territoriale, il numero e la qualità degli intervenuti e l'evocazione di passate carcerazioni/gravi delitti concorrono a creare una percezione intimidatoria ancorata alla forza di consessi criminali.
- In sede di misure cautelari la gravità indiziaria si giudica sul complesso degli elementi (dichiarazioni, intercettazioni, contesto, conseguenze pratiche come il ritiro di un concorrente), e non solo su singoli elementi isolati; le valutazioni di probabilità fattuale spettano al giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo per vizio di motivazione o violazione di legge.
- La perdita della "fiduciam" e della posizione di mercato di un'impresa (es. esclusione da inviti a gare) costituisce un danno economico apprezzabile e può giustificare l'integrazione del reato estorsivo quando la condotta intimidatoria incide concretamente su tali elementi.
- Nelle contestazioni di metodo mafioso attenzione alla motivazione: l'evocazione del contesto territoriale può contribuire al riconoscimento dell'aggravante solo se supportata da elementi concreti e correlati alla condotta degli indagati e alla percezione della vittima.
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