Ordinanza n. 15912/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In origine, il silenzio sulle istanze di compensazione prezzi per le annualità 2011-2014; con motivi aggiunti, il diniego del 16 settembre 2026, preceduto dal preavviso del 3 settembre 2026
Esito
La controversia
La società ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sulle istanze di compensazione dei prezzi ai sensi dell’art. 133 d.lgs. 163/2006, relative ai lavori di costruzione del nuovo insediamento della Guardia di finanza in località Ponte Galeria – Fiumicino (II lotto funzionale) e ripresentate il 17 e 18 marzo 2026 per le annualità 2011, 2012, 2013 e 2014. Ha chiesto che l’amministrazione concludesse il procedimento entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta. Dopo il rigetto espresso del 16 settembre 2026, impugnato con motivi aggiunti, la società ha chiesto anche l’annullamento del diniego e degli atti presupposti, l’accertamento del diritto alla compensazione di € 631.138,88 oltre interessi e accessori e la condanna delle amministrazioni al pagamento. Il testo non espone i motivi di merito dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nel corso del giudizio sul silenzio, l’amministrazione aveva adottato un provvedimento espresso di rigetto, poi impugnato con motivi aggiunti. Ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., ha quindi disposto la conversione dal rito del silenzio al rito ordinario, affinché l’intero giudizio prosegua secondo il rito proprio dell’impugnazione del nuovo provvedimento. Non ha deciso la legittimità del diniego né la pretesa economica; ha rinviato la regolazione delle spese, comprese quelle della fase, alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito
Quando, pendente un giudizio sul silenzio, sopravviene un provvedimento espresso impugnato con motivi aggiunti, il giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento; nel caso in esame il TAR ha perciò convertito il rito del silenzio in rito ordinario.
Massime di principio
- Se nel corso di un giudizio avverso il silenzio sopravviene un provvedimento espresso e questo viene impugnato con motivi aggiunti, l’intero giudizio prosegue con il rito previsto per il nuovo provvedimento; il giudice dispone conseguentemente la conversione del rito originario.
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