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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36407/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione di un’autovettura. Secondo la ricostruzione riportata, aveva ricevuto il veicolo in presunto prestito da un conoscente di cui non conosceva le generalità complete, senza concordare le modalità di restituzione; l’auto era munita di targhe la cui falsità era facilmente riconoscibile. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova dell’elemento soggettivo, chiedendo anche la riqualificazione del fatto nell’ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto ex art. 712 c.p. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale della particolare tenuità prevista dall’art. 648, comma 4, c.p. Con il terzo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche. Con il quarto ha denunciato il mancato riconoscimento dell’attenuante comune di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendo inoltre che non fosse stato adeguatamente valutato il valore economico del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità perché riproponeva le censure d’appello senza confutare puntualmente le ragioni della decisione impugnata; la motivazione d’appello era comunque congrua nel desumere la consapevolezza, o la rappresentazione della concreta possibilità, della provenienza illecita del veicolo dagli elementi relativi al presunto prestito, all’identità incompleta del cedente, all’assenza di accordi sulla restituzione e alle targhe facilmente riconoscibili come false. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte d’appello aveva escluso la particolare tenuità considerando non tenue il danno, alla luce sia del valore dell’autovettura sia dell’ulteriore danno economico patito dal derubato, costretto ad acquistare un nuovo veicolo. Il terzo motivo è stato ritenuto generico, poiché il giudice di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la capacità a delinquere, desunta anche dalla guida del veicolo illecito senza patente, revocata. Il quarto motivo è stato ritenuto non deducibile per la prima volta in cassazione, non essendo stato proposto in appello; la Corte ha aggiunto che la doglianza era comunque manifestamente infondata, poiché il danno patrimoniale era stato specificamente valutato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La sentenza è stata deliberata il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta con qualsiasi elemento, anche con l’omessa o non attendibile spiegazione circa l’origine del possesso

    La consapevolezza della provenienza illecita richiesta per la ricettazione può essere provata anche attraverso elementi indiziari, inclusa l’omessa o inattendibile spiegazione dell’origine del possesso.

  • art. 712 c.p.

    il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del relativo elemento soggettivo ed alla mancata riqualificazione del fatto contestato nell’ipotesi contravvenzionale di cui all’art. 712 cod. pen., è privo di specificità

    La Corte non affronta nel merito i presupposti della riqualificazione in incauto acquisto, perché la relativa censura è inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    in tema di ricettazione il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente

    Per l’attenuante speciale della particolare tenuità nella ricettazione, il valore non esiguo del bene esclude la tenuità; se invece il bene ha lieve consistenza economica, devono essere valutati anche gli ulteriori parametri relativi al fatto e alla capacità a delinquere.

  • art. 133 c.p.

    il giudice del merito esprima un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione

    La valutazione di merito sugli elementi rilevanti per la concessione o il diniego delle attenuanti è insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e indica gli elementi ritenuti preponderanti.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al dinego della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è consentito in questa sede, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello

    La censura relativa a una circostanza attenuante non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente dedotta in appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    La mancata deduzione in appello della censura comporta la sua inammissibilità in sede di legittimità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che riproduce sostanzialmente le censure già formulate in appello senza criticare puntualmente le ragioni con cui il giudice del gravame le ha respinte.
  • Nella ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere ricavata da qualsiasi elemento probatorio, anche dall’omessa o inattendibile spiegazione dell’origine del possesso, valutata insieme alle concrete circostanze della ricezione del bene.
  • Per l’attenuante della particolare tenuità prevista dall’art. 648, comma 4, c.p., se il valore del bene ricettato non è esiguo la tenuità deve essere esclusa; quando il valore è lieve, la valutazione può considerare anche l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione quando la motivazione, priva di contraddizioni, individua gli elementi ritenuti decisivi.
  • Una censura relativa a una circostanza attenuante non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non è stata dedotta come motivo di appello.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale

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