Sentenza del 30/03/2016 n. 6125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Bologna sostenendo che, per l'INVIM, dovesse applicarsi il termine ordinario decennale di prescrizione previsto per l'imposta di registro dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, anziché il termine annuale di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsto dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973. Gli avvisi erano stati notificati nel settembre 1995 e non impugnati, mentre l'iscrizione a ruolo era avvenuta soltanto nel 2004 e le cartelle erano state notificate nel 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del D.P.R. n. 43/1988 e quella del D.Lgs. n. 46/1999, il termine annuale di decadenza previsto dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 si applicava anche alle imposte indirette riscosse mediante ruolo, compresa l'INVIM. Poiché gli avvisi erano divenuti definitivi nel 1995, l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 1996; l'iscrizione effettuata nel 2004 era quindi tardiva. Il successivo termine decennale di prescrizione non poteva sanare una decadenza già maturata. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 643/1972, art. 31
Estendeva all'INVIM la disciplina dei termini di prescrizione e decadenza prevista per l'imposta di registro, ma tale disciplina doveva coordinarsi, nel periodo rilevante, con il regime generale della riscossione mediante ruolo.
D.P.R. n. 602/1973, art. 17, comma 3
In ogni altro caso le imposte o le maggiori imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio debbono essere iscritte nei ruoli, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
Nel periodo anteriore al 1° luglio 1999 imponeva, a pena di decadenza, l'iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla definitività dell'accertamento, anche per le imposte indirette comprese nel sistema di riscossione tramite ruolo.
D.P.R. n. 43/1988, art. 67
Ha ricompreso nel sistema unitario di riscossione coattiva mediante ruolo anche diverse imposte indirette, tra cui l'INVIM, rendendo applicabile il termine decadenziale dell'art. 17 del D.P.R. n. 602/1973.
D.P.R. n. 131/1986, art. 78
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione del credito relativo all'imposta di registro. Tale termine opera solo se l'amministrazione ha rispettato il precedente termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo; non può recuperare una decadenza già maturata.
D.Lgs. n. 46/1999, art. 23
A decorrere dal 1° luglio 1999 ha limitato il regime generale della decadenza mediante ruolo alle imposte sui redditi e, tra le imposte indirette, all'IVA. La norma non ha però riaperto né sanato decadenze già maturate prima della sua entrata in vigore.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
È richiamato come disposizione successiva relativa ai termini per la notificazione delle cartelle di pagamento, nell'ambito dell'evoluzione del regime della riscossione mediante ruolo.
Costituzione, art. 24
Secondo la Corte costituzionale, il contribuente non può essere esposto indefinitamente all'azione esecutiva del fisco; ciò giustifica la necessità di termini decadenziali oltre al termine ordinario di prescrizione.
Corte costituzionale, sentenza n. 280/2005
Ha affermato l'illegittimità della disciplina che non prevedeva un termine decadenziale per la notifica della cartella in determinate ipotesi, ritenendo irragionevole l'assoggettamento del contribuente all'azione esecutiva per un tempo indefinito.
Massime di principio
- Quando una pretesa tributaria deve essere riscossa mediante ruolo, occorre distinguere il termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dal successivo termine di prescrizione del credito.
- Il termine di prescrizione decennale non può sostituire né sanare un termine decadenziale già scaduto: prima deve essere validamente effettuata l'iscrizione a ruolo entro il termine previsto dalla legge.
- Per individuare il termine applicabile è decisiva la normativa vigente nel momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo e, soprattutto, la disciplina transitoria ratione temporis; una modifica normativa successiva non riapre termini già scaduti.
- Nel periodo anteriore al 1° luglio 1999, il termine annuale dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 era applicabile anche alle imposte indirette ricomprese nel sistema di riscossione del D.P.R. n. 43/1988, inclusa l'INVIM.
- La mancata impugnazione dell'atto tributario rende definitivo l'accertamento, ma non elimina l'obbligo dell'amministrazione di rispettare i termini decadenziali per la successiva riscossione.
- In caso di contestazione, è essenziale ricostruire cronologicamente la notifica dell'atto impositivo, la sua definitività, l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, confrontando ciascun passaggio con la disciplina temporale applicabile.
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