Sentenza del 30/03/2018 n. 2104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni - Atto introduttivo - A mezzo del servizio postale privato - Inesistenza - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notificazione effettuata tramite il gestore postale privato è stata qualificata come inesistente e non come semplice nullità. Di conseguenza, non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo o per costituzione della parte resistente. Il ricorso introduttivo deve quindi considerarsi privo di una valida notificazione, con le conseguenze processuali previste per tale vizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notificazione del ricorso introduttivo eseguita, prima del 10 settembre 2017, tramite un servizio postale gestito da un licenziatario privato anziché tramite Poste Italiane S.p.A. Secondo il principio richiamato, la notificazione degli atti giudiziari, compresi gli atti tributari sostanziali e processuali, era riservata in via esclusiva a Poste Italiane ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 261/1999.
Norme richiamate
D.lgs. n. 261/1999, art. 14, comma 1, lettera a)
Sono affidati in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982.
La liberalizzazione dei servizi postali non comprendeva, per il periodo anteriore al 10 settembre 2017, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari sostanziali e processuali, riservate a Poste Italiane.
Legge n. 890/1982
Disciplina le notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta; nel principio richiamato comprende anche le notificazioni degli atti tributari aventi natura sostanziale o processuale.
Massime di principio
- Per le notificazioni del ricorso tributario effettuate prima del 10 settembre 2017, l’utilizzo di un gestore postale privato comportava, secondo questo orientamento, l’inesistenza della notificazione.
- L’inesistenza della notificazione è distinta dalla nullità: non può essere sanata dalla costituzione in giudizio della controparte o dal raggiungimento dello scopo dell’atto.
- Nel valutare la validità di una notificazione occorre verificare sia la data in cui è stata eseguita sia il soggetto autorizzato a effettuarla, poiché il regime normativo è cambiato dal 10 settembre 2017.
- Il principio riguarda specificamente le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti tributari sostanziali e processuali, non necessariamente ogni comunicazione amministrativa o stragiudiziale.
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