Sentenza del 24/03/2016 n. 5857 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA 1998, IRPEF 1998-1999 e IRAP 1998-1999, sostenendo di avere già pagato l'IRAP 1999 e di avere definito le ulteriori imposte mediante la procedura prevista dalla L. n. 289/2002, art. 9-bis. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contestando, principalmente, la motivazione apparente della sentenza della CTR, che aveva riconosciuto l'efficacia di una sospensione dei termini collegata agli eventi eruttivi dell'Etna senza indicare chiaramente la norma applicata, i tributi interessati e i presupposti della proroga. In via subordinata, l'Agenzia ha denunciato il difetto di motivazione e la violazione della disciplina sui termini dei versamenti condonistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata. Quanto all'IVA 1998, ha escluso l'applicabilità del condono previsto dalla L. n. 289/2002, art. 9-bis, per incompatibilità con la disciplina unionale sull'IVA, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE e il principio secondo cui non sono ammissibili misure clemenziali che comportino una rinuncia definitiva alla riscossione o alle sanzioni connesse al tributo. Su tale punto ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Per l'IRAP 1998 e 1999, invece, ha ritenuto solo parzialmente comprensibile la motivazione della CTR: il pagamento dell'IRAP 1999 risultava documentato mediante modello F24 e i versamenti relativi all'IRAP 1998 erano stati ritenuti tempestivi, ma mancava l'indicazione del fondamento normativo della sospensione dei termini per gli eventi eruttivi dell'Etna. La sentenza è stata quindi cassata anche su tali aspetti, con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, cui spetta riesaminare la questione e liquidare le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Disciplina l'iscrizione a ruolo e la riscossione derivante dai controlli automatizzati delle dichiarazioni, sulla cui base era stata emessa la cartella impugnata.
Legge n. 289/2002, art. 9-bis
Prevede una forma di definizione agevolata dei versamenti tributari. La Corte ha ritenuto che tale disciplina non possa essere applicata all'IVA quando comporti una rinuncia alle sanzioni o alla riscossione in contrasto con la disciplina unionale.
Sesta direttiva 77/388/CEE
Impone agli Stati membri di garantire la riscossione effettiva dell'IVA. Le misure nazionali di condono che determinano una rinuncia generalizzata e definitiva al tributo o alle sanzioni connesse possono quindi essere disapplicate.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione effettiva e comprensibile. La motivazione è apparente quando non consente di individuare il percorso logico e giuridico seguito dal giudice.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
Stabilisce i requisiti essenziali della motivazione della sentenza, che deve indicare in modo sintetico ma intelligibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Art. 111 Cost.
Garantisce il diritto a una decisione motivata. Una motivazione meramente apparente determina la nullità della sentenza.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la nullità della sentenza per vizio di motivazione e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Legge n. 350/2003 e successive norme di proroga
Sono state richiamate in relazione alla proroga o sospensione dei termini per eventi calamitosi. La Corte ha rilevato che il semplice richiamo a tali disposizioni non era sufficiente, poiché la CTR non aveva indicato quale norma fosse applicabile né dimostrato la riferibilità degli eventi eruttivi dell'Etna ai tributi e alle scadenze controverse.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve indicare con precisione il tributo, il periodo d'imposta, la norma applicata e i fatti che giustificano la decisione; il richiamo generico a una sospensione o proroga dei termini può comportare la nullità per motivazione apparente.
- Chi invoca una sospensione dei termini per eventi calamitosi deve dimostrare sia la specifica norma applicabile sia la propria inclusione nell'ambito soggettivo e territoriale della misura, oltre alla riferibilità della sospensione alla concreta scadenza tributaria.
- Le definizioni agevolate e i condoni non possono essere applicati automaticamente all'IVA quando producano una rinuncia al tributo o alle sanzioni incompatibile con il diritto dell'Unione europea.
- La documentazione del pagamento, come il modello F24, può essere decisiva per dimostrare l'estinzione del debito, ma deve essere collegata in modo chiaro al tributo, all'anno d'imposta e all'importo oggetto della cartella.
- Quando la cassazione rileva una motivazione apparente solo su alcuni tributi, può decidere direttamente sui profili già definiti e rinviare al giudice di merito gli aspetti che richiedono un nuovo esame.
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