Cassazione Civile, Ordinanza n. 15145/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro il provvedimento del giudice della divisione giudiziale che aveva respinto l’istanza ex art. 586 c.p.c. di sospensione o di chiusura anticipata delle operazioni di vendita nell’ambito di una divisione giudiziale pendente. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione. In cassazione la società ha proposto quattro motivi; dal testo emerge che alcuni motivi denunciavano una pretesa violazione degli artt. 720 e 721 c.c., ma tali censure sono state ritenute inconferenti rispetto alla decisione impugnata e, comunque, rivolte contro atti precedenti e diversi dal provvedimento di rigetto dell’istanza ex art. 586 c.p.c. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo chiaro e completo i fatti processuali essenziali, non indicava adeguatamente gli atti rilevanti, ometteva dati necessari a verificare tempestività, coincidenza tra motivi originari e decisi, e motivazione dei provvedimenti, e faceva riferimento a documenti e altri atti non trascritti né illustrati in modo sufficiente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in continuità con la proposta ex art. 380-bis c.p.c., che le censure erano in parte manifestamente inammissibili perché dirette contro atti non pertinenti o precedenti, e in parte inammissibili per difetto dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, oltre al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
viene richiamato come base dell’opposizione avverso il provvedimento adottato nella procedura esecutiva/divisoria
art. 586 c.p.c.
il provvedimento impugnato riguardava il rigetto dell’istanza di sospensione o chiusura anticipata delle operazioni di vendita
art. 720 c.c.
la sua dedotta violazione è stata reputata inconferente rispetto alla ratio della decisione impugnata e, comunque, riferita a provvedimenti diversi
art. 721 c.c.
come per l’art. 720 c.c., la censura è stata ritenuta inconferente e riferita ad atti diversi da quello impugnato
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
"chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso"; "chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione"; "specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi"
il ricorso è stato giudicato inammissibile per lacunosità dell’esposizione, carenza di specificità e mancata indicazione/illustrazione degli atti rilevanti
art. 380-bis c.p.c.
la decisione si colloca nel procedimento accelerato e conferma la proposta di definizione in senso sfavorevole alla ricorrente
art. 380-bis.1 c.p.c.
viene richiamato per la fissazione dell’adunanza camerale e per il deposito della decisione
art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
poiché la Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta, ha applicato la condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo completo e ordinato i fatti processuali decisivi e indicare con precisione gli atti e i documenti sui quali ciascun motivo si fonda; la mancanza di tali elementi può determinare l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza.
- Le censure devono essere dirette contro il provvedimento effettivamente impugnato: sono inammissibili i motivi che colpiscono atti anteriori o diversi rispetto alla decisione oggetto di ricorso.
- La deduzione della violazione di norme sostanziali o processuali è inammissibile se non è coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e se non consente alla Corte di verificare tempestività, pertinenza e decisività delle doglianze.
- Nel procedimento camerale accelerato, la definizione del giudizio in conformità alla proposta può comportare l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al regime dell’ulteriore contributo unificato.
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