Regolamento (UE) 2024/206
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le irregolarità riguardanti FEAGA e FEASR: con quale frequenza, in quale formato e con quale valuta. Il sistema scelto è quello della trasmissione elettronica tramite l’apposito sistema di gestione delle irregolarità, con obbligo di utilizzare l’euro e regole specifiche di conversione per gli Stati membri non aderenti alla moneta unica. Il testo abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975, che però continua ad applicarsi alle irregolarità del periodo 2014-2020.
Regolamento di esecuzione che disciplina frequenza, tempistiche, formato elettronico e valuta della segnalazione delle irregolarità relative al FEAGA e al FEASR da parte degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito degli obblighi di segnalazione delle irregolarità relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 e in coordinamento con il regolamento delegato (UE) 2024/205. Riguarda le segnalazioni iniziali e di follow-up, nonché le irregolarità che possano produrre ulteriori ripercussioni al di fuori del territorio dello Stato membro. Sono escluse, per effetto delle disposizioni transitorie, le irregolarità relative ai contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, per le quali continua ad applicarsi il previgente regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/206: frequenza e formato della segnalazione di irregolarità FEAGA/FEASR
Il regolamento definisce le modalità operative con cui gli Stati membri devono informare la Commissione sulle irregolarità riguardanti il FEAGA e il FEASR. La disciplina si inserisce nel sistema di tutela degli interessi finanziari dell’Unione nel quadro della politica agricola comune, coordinandosi con il regolamento (UE) 2021/2116 e con il regolamento delegato (UE) 2024/205.
Finalità e contesto normativo
La Commissione precisa che le regole di segnalazione devono garantire un trattamento uniforme delle irregolarità, indipendentemente dal fondo interessato, così da consentire un’analisi efficiente e una gestione globale dei casi. Il testo richiama anche l’esigenza di protezione degli interessi finanziari dell’Unione e di coerenza con le norme già esistenti in altri settori della programmazione europea.
Ambito della segnalazione
L’obbligo di comunicazione riguarda le irregolarità da segnalare ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. La disciplina copre sia la relazione iniziale sia le successive relazioni di follow-up previste dal regolamento delegato (UE) 2024/205.
- La relazione iniziale va inviata entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre.
- Le irregolarità con possibili effetti oltre il territorio nazionale devono essere segnalate senza indugio.
- Anche le relazioni di follow-up devono essere trasmesse senza indugio.
Formato e canale di trasmissione
Le informazioni devono essere inviate per via elettronica attraverso il sistema di gestione delle irregolarità. Il regolamento pone l’accento sulla sicurezza dello scambio di dati e sulla necessità che siano garantite disponibilità, integrità, autenticità e riservatezza delle informazioni trasmesse.
Valuta di segnalazione e conversione degli importi
La regola generale è che tutti gli importi siano espressi in euro, così da assicurare comparabilità tra le comunicazioni degli Stati membri. Per gli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro, la conversione deve avvenire secondo l’articolo 94 del regolamento (UE) 2021/2116. Se le spese non sono ancora state contabilizzate dagli organismi pagatori, si utilizza il tasso di conversione mensile più recente pubblicato dalla Commissione online al momento della trasmissione della relazione iniziale.
Abrogazione del previgente regolamento e regime transitorio
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975, che aveva disciplinato la segnalazione di irregolarità nel periodo di programmazione 2014-2020. Nonostante l’abrogazione, tale atto continua ad applicarsi alle irregolarità relative ai contributi concessi a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, preservando così la continuità per il vecchio ciclo di programmazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e base giuridica
Il regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità da parte degli Stati membri ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Frequenza della segnalazione
La relazione iniziale sulle irregolarità di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2024/205 deve essere trasmessa entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre. Le irregolarità che possono avere ulteriori ripercussioni al di fuori del territorio dello Stato membro devono essere segnalate senza indugio. Anche la relazione di follow-up, prevista dall’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2024/205, deve essere trasmessa senza indugio.
Formato elettronico delle segnalazioni
Le informazioni richieste dall’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/205 devono essere trasmesse per via elettronica, mediante l’apposito sistema di gestione delle irregolarità.
Uso dell’euro e conversione degli importi
Tutti gli importi comunicati devono essere espressi in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro alla data di trasmissione della relazione convertono gli importi dalla valuta nazionale in euro conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) 2021/2116. Se le spese non sono state contabilizzate dagli organismi pagatori, si applica il tasso di conversione mensile più recente pubblicato online dalla Commissione al momento della trasmissione della relazione iniziale.
Abrogazione e disciplina transitoria
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975. Tuttavia, esso continua ad applicarsi alla segnalazione di irregolarità relative ai contributi concessi per il periodo di programmazione 2014-2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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