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Sentenza

Sentenza del 02/01/2017 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Milano

RITENUTA D'ACCONTO - OMESSO VERSAMENTO - Sostituto e sostituito d'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima nei confronti del sostituito. L’omesso versamento da parte del sostituto non esclude l’obbligazione tributaria originaria del sostituito, che può quindi essere chiamato a rispondere verso l’Erario, secondo il principio di solidarietà passiva.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’omesso versamento delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il sostituito sosteneva di non poter essere chiamato a rispondere del mancato versamento, presumibilmente perché la ritenuta era stata effettuata o perché l’obbligo di versamento gravava sul sostituto. La sentenza afferma invece l’esistenza di una solidarietà passiva tra sostituto e sostituito, ritenendo quest’ultimo originariamente obbligato nei confronti dell’Erario per l’imposta, anche quando il sostituto non abbia versato le ritenute.

Norme richiamate

  • Disciplina delle ritenute d’acconto e della sostituzione d’imposta

    Il sostituto è tenuto a operare e versare la ritenuta, ma il sostituito resta il soggetto originariamente obbligato per l’imposta nei confronti dell’Erario. L’omissione del sostituto non elimina, nei rapporti tributari, la responsabilità del sostituito.

  • Principio di solidarietà passiva tra sostituto e sostituito d’imposta

    In caso di mancato versamento delle ritenute, l’Amministrazione può rivolgersi anche al sostituito, senza che questi possa automaticamente sottrarsi alla pretesa invocando l’inadempimento del sostituto.

Massime di principio

  • La ritenuta d’acconto non trasferisce definitivamente l’obbligo tributario dal sostituito al sostituto: il sostituito rimane il debitore originario dell’imposta.
  • Quando il sostituto non versa le ritenute, il contribuente sostituito può essere destinatario della pretesa fiscale in forza della solidarietà passiva.
  • La responsabilità del sostituito deve essere valutata verificando concretamente se la ritenuta sia stata effettivamente operata, se il reddito sia stato percepito e se l’imposta risulti già assolta.
  • Eventuali azioni del sostituito contro il sostituto per il mancato versamento sono distinte dal rapporto tributario con l’Erario e non impediscono, di regola, la riscossione dell’imposta.
  • La solidarietà non implica necessariamente che l’Amministrazione possa ottenere un doppio pagamento: una volta integralmente soddisfatto il credito tributario, l’obbligazione si estingue nei limiti dell’importo versato.

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