Sentenza del 02/01/2017 n. 50 - Comm. Trib. Prov. Milano
RITENUTA D'ACCONTO - OMESSO VERSAMENTO - Sostituto e sostituito d'imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima nei confronti del sostituito. L’omesso versamento da parte del sostituto non esclude l’obbligazione tributaria originaria del sostituito, che può quindi essere chiamato a rispondere verso l’Erario, secondo il principio di solidarietà passiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’omesso versamento delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il sostituito sosteneva di non poter essere chiamato a rispondere del mancato versamento, presumibilmente perché la ritenuta era stata effettuata o perché l’obbligo di versamento gravava sul sostituto. La sentenza afferma invece l’esistenza di una solidarietà passiva tra sostituto e sostituito, ritenendo quest’ultimo originariamente obbligato nei confronti dell’Erario per l’imposta, anche quando il sostituto non abbia versato le ritenute.
Norme richiamate
Disciplina delle ritenute d’acconto e della sostituzione d’imposta
Il sostituto è tenuto a operare e versare la ritenuta, ma il sostituito resta il soggetto originariamente obbligato per l’imposta nei confronti dell’Erario. L’omissione del sostituto non elimina, nei rapporti tributari, la responsabilità del sostituito.
Principio di solidarietà passiva tra sostituto e sostituito d’imposta
In caso di mancato versamento delle ritenute, l’Amministrazione può rivolgersi anche al sostituito, senza che questi possa automaticamente sottrarsi alla pretesa invocando l’inadempimento del sostituto.
Massime di principio
- La ritenuta d’acconto non trasferisce definitivamente l’obbligo tributario dal sostituito al sostituto: il sostituito rimane il debitore originario dell’imposta.
- Quando il sostituto non versa le ritenute, il contribuente sostituito può essere destinatario della pretesa fiscale in forza della solidarietà passiva.
- La responsabilità del sostituito deve essere valutata verificando concretamente se la ritenuta sia stata effettivamente operata, se il reddito sia stato percepito e se l’imposta risulti già assolta.
- Eventuali azioni del sostituito contro il sostituto per il mancato versamento sono distinte dal rapporto tributario con l’Erario e non impediscono, di regola, la riscossione dell’imposta.
- La solidarietà non implica necessariamente che l’Amministrazione possa ottenere un doppio pagamento: una volta integralmente soddisfatto il credito tributario, l’obbligazione si estingue nei limiti dell’importo versato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 gen 2017Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 2 gen 2017Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 2 gen 2017Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 2 gen 2017Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 2 gen 2017Sentenza del 02/01/2017 n. 1 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 2 gen 2017Sentenza del 02/01/2017 n. 2 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →