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Sentenza

Sentenza del 14/12/2018 n. 32412 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il riconoscimento di un credito d’imposta di 5.267.600 euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, relativo all’assunzione di 672 nuovi dipendenti ai sensi della legge n. 388 del 2000, art. 7. La controversia riguardava l’applicabilità del limite comunitario "de minimis" di 100.000 euro nel triennio. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che tale limite non si applicasse, qualificando l’agevolazione come aiuto all’occupazione disciplinato dal regolamento CE n. 2204/2002. L’Agenzia delle entrate ha contestato questa interpretazione, sostenendo che la legge n. 289 del 2002, art. 63, aveva mantenuto il rinvio alla regola "de minimis" contenuto nell’art. 7, comma 10, della legge n. 388 del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo fondati congiuntamente i tre motivi. Ha stabilito che la legge n. 289 del 2002, art. 63, nel rinnovare gli incentivi alle assunzioni, aveva mantenuto ferme le disposizioni della legge n. 388 del 2000, art. 7, compreso il comma 10, che assoggettava il credito alla regola "de minimis" e al relativo limite massimo triennale. La normativa comunitaria non impediva al legislatore nazionale di introdurre un tetto al beneficio fiscale. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    “all'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06” e “ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di lire 180 milioni nel triennio”

    La disposizione introduceva un limite massimo al credito d’imposta mediante rinvio alla disciplina comunitaria del regime "de minimis". Il limite opera come tetto al beneficio, anche se la disciplina comunitaria non imponeva necessariamente tale restrizione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    Nel rinnovare il regime degli incentivi alle assunzioni, la norma ha mantenuto ferme, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge n. 388 del 2000, art. 7, compreso il limite "de minimis".

  • Regolamento CE n. 69/2001

    La disciplina comunitaria del regime "de minimis" è stata richiamata come parametro cui il legislatore nazionale ha rinviato per determinare il limite massimo dell’agevolazione.

  • Regolamento CE n. 2204/2002

    Il regolamento non è stato ritenuto idoneo a escludere il limite "de minimis" previsto dalla normativa nazionale, né a neutralizzare il rinvio effettuato dalla legge interna.

  • Trattato CE, artt. 87 e 88

    Le norme sugli aiuti di Stato non impediscono al legislatore nazionale di circoscrivere un beneficio fiscale entro soglie predeterminate, anche mediante rinvio a norme comunitarie.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale richiama espressamente il regime "de minimis", tale richiamo può costituire un limite autonomo al beneficio fiscale, anche se il diritto dell’Unione non impone in concreto l’applicazione del tetto.
  • La proroga o il rinnovo di un’agevolazione deve essere letto insieme alle disposizioni originarie che la disciplinano, se la legge successiva mantiene espressamente ferme le norme precedenti non modificate.
  • La qualificazione dell’agevolazione come aiuto all’occupazione non esclude automaticamente l’applicazione del regime "de minimis" quando il legislatore nazionale lo abbia previsto in modo espresso.
  • In presenza di un limite legislativo al credito d’imposta, il contribuente non può ottenere un importo superiore invocando genericamente una disciplina europea più favorevole, salvo che la norma nazionale sia effettivamente incompatibile con il diritto dell’Unione.
  • La Corte di cassazione può rigettare direttamente la domanda originaria del contribuente, senza rinvio, quando la questione è esclusivamente giuridica e non occorrono ulteriori verifiche fattuali.

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