Sentenza del 19/02/2016 n. 933 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE - REQUISITI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse nullo o comunque illegittimo perché non adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973. In particolare, contestava l'utilizzo di atti non conosciuti né ricevuti, perché destinati a un altro soggetto, senza che tali documenti fossero stati materialmente allegati o consegnati. La questione riguardava quindi se l'avviso consentisse al contribuente di comprendere l'an e il quantum della pretesa tributaria e di delimitare le contestazioni proponibili.
La decisione
La motivazione dell'avviso è ritenuta sufficiente quando consente al contribuente di individuare chiaramente i presupposti della pretesa, il suo ammontare e l'ambito della contestazione. Gli atti richiamati ma non conosciuti dal contribuente non devono necessariamente essere consegnati integralmente, purché il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso impositivo. La sentenza, secondo il principio enunciato, riconosce quindi la validità della motivazione che permetta una piena e concreta difesa, senza imporre l'allegazione materiale di ogni documento richiamato.
Norme richiamate
Art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento o di rettifica deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.
L'obbligo di motivazione è assolto quando l'atto delimita adeguatamente la materia del contendere e consente al contribuente di conoscere l'an e il quantum della pretesa fiscale, così da poter esercitare pienamente il diritto di difesa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di comprendere con chiarezza perché il tributo è richiesto e in quale misura, anche senza una ricostruzione esaustiva di ogni elemento istruttorio.
- L'assenza di allegazione materiale di un documento richiamato non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso, quando il contenuto essenziale del documento sia riprodotto nell'atto e il contribuente possa contestare efficacemente la pretesa.
- La motivazione deve essere valutata in concreto: ciò che conta è la conoscibilità effettiva dei presupposti della pretesa e la possibilità di predisporre una difesa, non il rispetto di formalità meramente cartolari.
- Se l'avviso omette invece gli elementi essenziali degli atti richiamati o non permette di determinare le ragioni e l'importo della pretesa, può configurarsi una violazione dell'obbligo motivazionale.
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