Sentenza del 02/03/2016 n. 1185 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Deposito documenti - Produzione in grado di appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di produrre documenti per la prima volta in grado di appello nel processo tributario. In base al principio di specialità previsto dall’art. 1, comma 2, del D.lgs. 546/1992, la disciplina processuale tributaria prevale sulle disposizioni generali del codice di procedura civile. Pertanto, non si applica al processo tributario la preclusione prevista dall’art. 345, comma 3, c.p.c., che limita la produzione di nuovi documenti in appello.
La decisione
È stato affermato che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.lgs. 546/1992, le parti possono produrre liberamente documenti anche in sede di gravame, purché si tratti di documenti preesistenti al giudizio di primo grado. La produzione documentale in appello è quindi ammissibile nel processo tributario, senza applicazione della più restrittiva disciplina civilistica. Il testo non specifica l’esito concreto del giudizio né quale parte abbia materialmente vinto la causa.
Norme richiamate
Art. 1, comma 2, D.lgs. 546/1992
Nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima.
La norma sancisce il principio di specialità del processo tributario: quando esiste una disciplina specifica tributaria, essa prevale sulle regole generali del processo civile.
Art. 58, comma 2, D.lgs. 546/1992
Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti anche in grado di appello, inclusi quelli preesistenti al giudizio di primo grado.
Art. 345, comma 3, c.p.c.
La limitazione civilistica alla produzione di nuovi documenti in appello non si applica al processo tributario, perché risulta derogata dalla disciplina speciale dell’art. 58, comma 2, del D.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione di documenti in appello è generalmente ammessa anche se i documenti erano già disponibili durante il primo grado.
- In caso di contrasto tra una norma del codice di procedura civile e una norma specifica del processo tributario, deve essere applicata la disciplina tributaria speciale.
- La possibilità di depositare documenti in appello non elimina l’opportunità di produrli tempestivamente in primo grado, poiché il giudice può comunque valutarne la rilevanza, l’attendibilità e il rispetto delle altre regole processuali.
- La regola riguarda la produzione documentale: non implica automaticamente la possibilità di introdurre in appello domande o eccezioni nuove, soggette a discipline e preclusioni diverse.
- L’ammissibilità del documento non garantisce che esso sia decisivo: il giudice deve comunque valutarne il contenuto e la pertinenza rispetto alla controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 17 - Comm. Trib. II grado di Bolzano
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 119 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 446 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 567 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 2 mar 2016Sentenza del 02/03/2016 n. 1160 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →