Sentenza n. 5661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti, relativa all’impugnazione del provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza del 12 aprile 2013 di perdita del grado per rimozione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza di perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha riproposto i cinque motivi già dedotti in primo grado contro la sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione. Ha contestato, anzitutto, la violazione dell'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare, sostenendo che il termine per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare decorresse dalla sentenza di non luogo a procedere pronunciata per prescrizione dal GUP e non dalla successiva sentenza della Corte di cassazione. Ha poi dedotto che la sentenza di non luogo a procedere fosse priva di effetti extrapenali e che la prescrizione avesse fatto venir meno l'interesse pubblico all'azione disciplinare. Ha contestato l'attendibilità degli elementi acquisiti nel procedimento penale, in particolare delle dichiarazioni di un coindagato, nonché la ricostruzione dei rapporti e degli episodi contestati. Ha inoltre dedotto la contraddittorietà dell'istruttoria e del provvedimento disciplinare, assumendo che l'integrazione istruttoria disposta dal Comandante Generale non avesse apportato elementi realmente nuovi. Infine ha denunciato la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità della sanzione, ritenendo sproporzionata la rimozione rispetto ai fatti contestati. È stata riproposta anche una domanda generica di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La decisione
L'appello è stato respinto, con conferma della sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato ha ritenuto tempestivo il procedimento disciplinare: l'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare distingue le sentenze e i decreti penali irrevocabili dal provvedimento di archiviazione; la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare resta una sentenza soggetta a impugnazione e il termine decorre dalla conoscenza della decisione divenuta definitiva, quindi dalla sentenza della Corte di cassazione, non dalla pronuncia del GUP. È stata ritenuta irrilevante la possibile revocabilità ex art. 434 c.p.p., riferita a fatti sopravvenuti e nuove fonti di prova. Il giudice ha poi affermato che gli atti del procedimento penale possono essere utilizzati come elementi istruttori nel procedimento disciplinare e autonomamente valutati anche quando il processo penale si concluda per prescrizione, purché l'amministrazione proceda a una propria valutazione della rilevanza disciplinare. La prescrizione penale non elimina l'interesse pubblico all'azione disciplinare. Nel caso concreto l'amministrazione non aveva sanzionato direttamente la corruzione contestata in sede penale, ma aveva valutato autonomamente la gravità dei rapporti intrattenuti dall'ufficiale con coindagati e l'accettazione di utilità, valorizzando in particolare il pernottamento pagato da un soggetto sottoposto a indagini nel periodo compreso tra la richiesta e l'esecuzione di una perquisizione, nonché i contatti telefonici documentati. Le contestazioni sull'attendibilità del coindagato non hanno inciso sui dati oggettivi risultanti dalla documentazione. Non è stata ravvisata contraddittorietà nell'integrazione istruttoria, che aveva consentito una più completa ricostruzione dei fatti e aveva corroborato, anziché smentire, gli addebiti. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha ribadito che la scelta della sanzione disciplinare rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione ed è sindacabile soltanto per travisamento, evidente sproporzionalità, abnormità, palese irrazionalità o manifesta incoerenza con l'istruttoria. Nel caso concreto le condotte erano idonee a recidere il rapporto fiduciario con l'amministrazione militare e rendevano non illogica la sanzione della perdita del grado. La domanda risarcitoria è stata respinta in conseguenza dell'infondatezza delle censure. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1392 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale [...] deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Il termine per l'avvio del procedimento decorre, per le sentenze, dalla conoscenza integrale della decisione divenuta irrevocabile; la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP non è assimilabile all'archiviazione e il termine decorre dopo la definizione delle impugnazioni.
art. 1392, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
Anche il termine di conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza della sentenza o del decreto penale irrevocabili, ovvero dell'archiviazione secondo la distinta disciplina prevista dalla norma.
art. 434 c.p.p.
si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio
La possibile revocabilità della sentenza di non luogo a procedere per fatti sopravvenuti e nuove fonti di prova non modifica la regola di decorrenza dei termini disciplinari dalla decisione divenuta irrevocabile.
art. 653 c.p.p.
Al di fuori dei casi in cui il giudicato penale assolutorio accerti l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso, gli atti e gli accertamenti del procedimento penale possono essere utilizzati nel procedimento disciplinare e autonomamente valutati dall'amministrazione; la prescrizione del reato non impedisce tale utilizzazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente, in presenza dei presupposti, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare è soggetta al regime previsto per le sentenze e non a quello previsto per l'archiviazione; il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza della decisione divenuta irrevocabile, dopo la definizione delle eventuali impugnazioni.
- La prescrizione del reato non fa venir meno l'interesse pubblico all'azione disciplinare né impedisce all'amministrazione militare di procedere nei termini previsti dall'art. 1392 del codice dell'ordinamento militare.
- Salvo gli effetti vincolanti del giudicato penale assolutorio nei casi previsti dall'art. 653 c.p.p., l'amministrazione può utilizzare nel procedimento disciplinare gli atti e gli elementi acquisiti nel procedimento penale, anche concluso per prescrizione, purché proceda a una autonoma valutazione della loro rilevanza disciplinare.
- La valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione disciplinare rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, abnormità, palese irrazionalità o manifesta incoerenza con le risultanze istruttorie.
- La reiterazione di rapporti non consoni con soggetti sottoposti a indagini e l'accettazione di utilità durante lo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria possono integrare una compromissione irreversibile del rapporto fiduciario con l'amministrazione militare e giustificare la sanzione della perdita del grado, quando la valutazione amministrativa risulti coerente con l'istruttoria.
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